CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ldi Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controGrimaldi Elvira, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controGrimaldi Giovanni, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1335/2021depositata il 12/04/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale diNapoli Elvira, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] - sia nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], loro comune genitore e dante causa,sia in proprio – per chiedere il pagamento dei compensi asseritamentespettantegli per il patrocinio prestato in loro favore, nella fase giudizialee stragiudiziale, da collocarsi nell'ambito di una complessa e variegatapregressi e risalenti rapporti, instaurati dapprima con il predetto UgoGrimaldi e, successivamente, con gli eredi in proprio.Contestualmente, gli eredi Grimaldi proponevano opposizione adecreto ingiuntivo per l’accertamento negativo del creditoprofessionale del [OSCURATO:PERSONA], che si concludeva con sentenza di questaCorte n. 31413 del 02.12.2019 con cui veniva rigettata la richiestadell’allora ricorrente di riconoscimento della legittimazione passiva deifratelli Grimaldi in proprio. Sul punto, questa Corte aveva convalidatola ricostruzione dei rapporti professionali effettuata dalla Corted’appello di Napoli con sentenza n. 2716 del 12.06.2014, secondo laquale le attività professionali del [OSCURATO:PERSONA] si dovevano collocarenell'ambito di un unico, sebbene complesso e variegato incaricoprofessionale, stragiudiziale e giudiziale, svolto per conto enell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], in virtù di scrittura privata risalenteal marzo 1993.Nel giudizio intrapreso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diNapoli, ampiamente attingendo alla citata sentenza della CorteNumero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026d’appello di Napoli n. 2716/2014, ravvisava la legittimazione passivadei convenuti solo in quanto eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza,accoglieva la domanda di pagamento dei compensi propostadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] solo parzialmente e per importo inferiore aquello richiesto.2. La suddetta decisione veniva impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] invia principale e da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale.In data 14.12.2018, nel corso del (diverso e separato) giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, decedeva l’avvocato difensore diElvira Grimaldi.La Corte d’appello, con sentenza n. 1335/2021, dichiarava estintoil giudizio quanto all'intero rapporto processuale nei confrontidell'appellata/appellante incidentale, [OSCURATO:PERSONA]; quanto alladomanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degliappellati Giovanni, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diUgo Grimaldi; rigettava il gravame quanto alla domanda proposta dalmedesimo appellante nei confronti degli appellati [OSCURATO:PERSONA],Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] in proprio.A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che:- l’estinzione dell’intero rapporto processuale nei confrontidell’appellante incidentale, [OSCURATO:PERSONA], discende dalla provadocumentale - da quest’ultima fornita in sede di costituzione in appellocon nuovo difensore in data 03.11.2020 - da cui può evincersi la legaleconoscenza da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] della morte delprecedente difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e quindi dell’eventointerruttivo di questo procedimento, risalente all'udienza del 7 febbraio2019 innanzi al Tribunale di Napoli tenutasi nel giudizio parallelointercorrente tra le medesime parti in causa;Numero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026- poiché in fase di gravame ricorre un’ipotesi di litisconsorzionecessario processuale, che rende non scindibili le posizioni degliappellati, l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata anche conriferimento al rapporto processuale avente ad oggetto ogni pretesa erilievo posto a motivo di impugnativa fatta valere nei confronti deglialtri fratelli Grimaldi;- la motivazione della sentenza di primo grado merita condivisione- anche in considerazione della conferma in Cassazione della decisionedella Corte d’appello, da cui ampiamente trae le valutazioni espostenella parte motiva – in quanto l’appellante non spiega, con datioggettivi di conforto probatorio, le motivazioni per le quali le attivitàprofessionali da questi svolte non dovrebbero considerarsi la naturaleemanazione ed attuazione del primigenio accordo intervenuto nelmarzo 1993 con [OSCURATO:PERSONA].3. La sentenza in epigrafe è impugnata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiMartino con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria.Resistono con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], con diverso controricorso illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in tre diverse doglianze, siimpugna il capo della sentenza con cui si è stato dichiarato estinto ilgiudizio, quanto alla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dei germani Grimaldi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 301e 299 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte incui la Corte d’appello non ha considerato che l’appellante incidentale,[OSCURATO:PERSONA], si era volontariamente costituita con nuovo difensoreNumero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026all’udienza di precisazione delle conclusioni del 04.11.2020, con ciòprecludendo l’interruzione del processo di cui all’art. 301 c.p.c. ai sensidi quanto disposto dall’art.299 c.p.c. (richiamato nel comma 2 dell’art.301 c.p.c.).A tanto la giurisprudenza di legittimità aggiunge che l’effettointerruttivo si applica solo qualora vi sia stata una concreta lesione deldiritto di difesa della parte: ma su tale questione, lamenta ancora ilricorrente, la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., avendodichiarato l’interruzione del processo senza valutare la compromissionedel diritto di difesa dell’appellante incidentale; omissione rilevanteanche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per omessavalutazione di una circostanza decisiva.1.1. Il motivo non è fondato.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito alcuniprincipi essenziali in tema di interruzione del processo per morte deldifensore (ovvero radiazione o sospensione del difensore dall’albo), exart. 301 c.p.c., che giova qui richiamare.È stato affermato, al riguardo, che:a) la morte del difensore determina automaticamente l'interruzionedel processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avutoconoscenza, e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni lafattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento(Cass. Sez. L, n. 28626 del 15/12/2020); b) il termine per lariassunzione del processo decorre non già dalla data dell'evento ma daquella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legaledell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o,altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (Cass. Sez. 3, n.19444 del 15/07/2025, Rv. 675729 – 01; Cass. Sez. 3, n. 34785 delNumero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/202628/12/2024, Rv. 673339 – 01; Cass. Sez. 1, n. 15004 del 29/05/2024,Rv. 671345 – 01); c) la conoscenza legale del fatto interruttivo,intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per lariassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra lemedesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensorecolpito dal suddetto evento (Cass. Sez. 6 - 3, n. 13900 del 01/06/2017,Rv. 644392 – 01; Cass. Sez. 2, n. 20744 del 23/11/2012, Rv. 624198– 01). Con la precisazione che, secondo l'orientamento consolidato diquesta Corte (Cass. n. 13900 del 2017, cit.) la predetta «conoscenzalegale» deve discendere da atti processuali (comunicazione,notificazione o dichiarazione dell'evento), non essendo sufficiente laconoscenza aliunde acquisita (Cass. Sez. 3, n. 3085 del 11/02/2010,Rv. 611451 - 01). In particolare, non vale la dichiarazione resa inudienza dal procuratore di controparte, che non può presumersiconosciuta vista l'inapplicabilità dell'art. 176, comma 2, c.p.c. in unasituazione in cui è già venuta meno l'integrità del contraddittorio(Cass., n. 3227 del 6/07/1989), salvo che dal processo verbaled'udienza emerga la presenza della parte rimasta priva del difensore(Cass. Sez. 3, n. 9918 del 07/10/1998, Rv. 519495 - 01).Nel caso di specie, è accertato in atti che dell’interruzioneautomatica del processo instaurato innanzi alla Corte d’appello(occorsa il 14.12.2018, data del decesso del difensore dell’appellataincidentale) l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza tramite suodelegato, che aveva prodotto il verbale redatto nel corso dell’udienzadel 07.02.2019 svoltasi nel diverso procedimento “parallelo”. Ora, taleconoscenza può dirsi “legale” in quanto non acquisita aliunde, bensìprocesso pendente.Numero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026Una volta interrotto il processo, e non riassunto nei termini di legge(ossia tre mesi a partire dal 07.02.2019, ex art. 305 c.p.c) cade ogniulteriore argomentazione avanzata nel mezzo di gravame, in quantol’estinzione del processo non tollera alcuna sanatoria, e non poteva cheessere dichiarata – come del resto avvenuto - dalla Corte d’appello (v.in questo senso controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pag. 10, 1° capoverso).Pertanto, a nulla rileva né la costituzione dell’appellata all’udienzadi precisazione delle conclusioni del 04.11.2020, a distanza quindi dicirca un anno e mezzo dall’estinzione del processo, ai finidell’applicazione dell’art. 299 c.p.c.: norma che preclude l’estinzione,nell’ipotesi di costituzione volontaria di coloro ai quali spetta proseguireil processo, ma solo allorquando detto processo non sia ancora estinto;né rileva, per la stessa ragione dell’effetto “tombale” dell’avvenutaestinzione, l’eventuale insussistenza di un concreto pregiudizio aldiritto di difesa dell’appellante incidentale, [OSCURATO:PERSONA]; unicaeccezione, questa, al principio di interruzione automatica del processoe di sua consequenziale estinzione nell’ipotesi che ci riguarda, ossia dimancata riassunzione nei termini a partire dalla data di conoscenzalegale dell’evento interruttivo (Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019,n.26220 e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. Sez. 3, Sentenza n.6838 del 08/04/2016, Rv. 639335 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14520del 10/07/2015, Rv. 635984 – 01).Su quest’ultimo punto, questa Corte ha avuto occasione diprecisare che «Se la morte dell'unico difensore della parte costituitainterviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzionedel processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avutoconoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, conconseguente nullità degli atti successivi e della sentenzaNumero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026eventualmente pronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenzadel termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpitadall'evento interruttivo (ed interessata a far valere la nullità dellasentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale attoprocessuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito un"pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltàdi svolgere con completezza il diritto di difesa» (Cass. Sez. 3, n. 28257del 04/11/2024, Rv. 672554 – 01; sulla nullità della sentenza d’appelloper l’impossibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezzail diritto di difesa, sebbene il principio sia riferito alla specificasituazione della mancata assegnazione alle parti dei termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica: cfr.Cass. Sez. U, n. 36596 del 25/11/2021, Rv. 663244 - 01).2. Con il secondo motivo viene impugnato il capo della sentenzacon cui è stato respinto il motivo di appello avverso la declaratoria dipreteso difetto di legittimazione passiva ad causam dei germaniGrimaldi in proprio, deducendo nullità della sentenza per motivazionemeramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. in relazione agliartt. 24 Cast. e 132, n. 4) c.p.c.).Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato insentenza, il decesso di [OSCURATO:PERSONA] - allorché tutte le vertenze edpagamento erano già state definite - confermerebbe, anzichéescludere, l’autonomia del rapporto professionale con i suoi eredi,subentrati al genitore con atto inter vivos e non mortis causa.2.1. Il motivo non è fondato.Anche a voler prescindere dalla formazione del giudicato in meritoalla carenza di legittimazione passiva iure proprio degli eredi di UgoGrimaldi (come evidenziato anche nei due controricorsi: pag. 15,Numero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/2026ultimo capoverso, controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];pag. 19, 1° capoverso controricorso [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello– richiamando il dettagliato riscontro di tutta l’attività professionaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – è giunta alla conclusione per cui quelle di cuisi chiedeva il compenso erano tutte attività ricomprese nel medesimoed unico incarico affidato da [OSCURATO:PERSONA] (e da [OSCURATO:PERSONA] procuratore del padre) per il raggiungimento di un unico risultato(Conclusione che, precisa la Corte territoriale, non è stata «scardinata»dalle allegazioni dell’avvocato istante, che non spiegano per qualeragione le attività elencate dal difensore non dovrebbero considerarsila naturale prosecuzione ed attuazione del primigenio accordointervenuto nel marzo del 1993 con [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza pag. 8ultimo capoverso; pagg 9-10 primo capoverso).Le articolate e logiche argomentazioni del secondo giudiceescludono il vizio di «motivazione apparente» fatto valere con ilpresente mezzo di gravame; vizio che, per costante orientamento diquesta Corte, ricorre quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass.Sez. 3, n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; Cass. Sez. U, n.2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 6758 del01/03/2022, Rv. 664061).3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.Numero registro generale 17070/2021Numero sezionale 1077/2026Numero di raccolta generale 21580/2026Data pubblicazione 24/06/202613, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVAe CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente