CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 38596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2021 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Aleksija STANKOVIC (Luisa BRAIDICH) - rimessa in termini per appellare ex art. 175 cod. proc. pen. - ha confermato la sentenza in data 2 ottobre 1997 con la quale il Pretore di Pinerolo aveva affermato la responsabilità della stessa imputata (contumace) per il delitto di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e, in particolare, deducendo la violazione degli artt. 438 e 175 cod. proc. pen. in quanto la Corte distrettuale avrebbe ritenuto tardiva la richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato, ad avviso della difesa invece avanzata tempestivamente con l'atto inviato, a mezzo posta elettronica certificata, ex artt. 23 -bis, comma 2, e 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dovendosi individuare il termine ultimo per proporre la richiesta nel momento immediatamente successivo alla verifica della regolare costituzione delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 1. La stessa difesa ha dedotto - e per vero risulta dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto, in ragione del denunciato error in procedendo, il Collegio può accedere: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - che la richiesta di rito abbreviato non è stata presentata con l'atto di appello, bensì allorché sono state rassegnate le conclusioni ex art. 23-bis cit. in ossequio alla normativa introdotta a cagione dell'emergenza pandemica (con atto inviato in data 12 febbraio 2021, in relazione all'udienza del 17 febbraio 2021). Come rilevato dal Procuratore generale, correttamente allora il Giudice distrettuale territoriale ha ritenuto tardiva la richiesta, in ossequio al principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15 -bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento», facoltà da esercitarsi «con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello)» (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268107 - 01; conf. Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019 - dep. 2020, Foscale, Rv. 278517 - 01)- 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell