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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38048/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • QUACQUARELLI Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BONADIE Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed í ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Modena emessa con rito abbreviato in data 05/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati loro ascritti di riciclaggio di trattori stradali, di utilizzo di carte di circolazione falsificate e di targhe anteriori e posteriori contraffatte.

2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la violazione di legge (artt. 110 cod. pen. - artt. 533, 546, comma 1 lett. e cod. proc. pen.) nonché l'inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, travisamento del fatto e della prova, con riferimento: - alla affermata sussistenza del concorso di persone ex art. 110 cod. pen. in assenza di elementi dai quali desumere la finalità unitaria della condotta dei complici; - all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. o di altro meno grave (art. 648 cod. pen.) sulla base del mero possesso dei mezzi, senza riscontro dell'elemento psicologico o della partecipazione ad operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei trattori; - all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. nonostante il mancato utilizzo delle carte di circolazione false, non essendo a tal fine sufficiente il mero possesso delle stesse; - all'affermazione di responsabilità penale, "in considerazione dell'esclusione del concorso tra i reati di cui ai capi a), b), c) e d), con assorbimento di quelli indicati sub b) e d)", dovendosi ritenere le falsificazioni assorbite nella condotta di riciclaggio ovvero oggetto del reato ex art. 489 cod. pen. con esclusione dell'ipotesi delittuosa ex art. 648 bis cod. pen.

Ha inoltre eccepito la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze generiche, all'entità della pena, alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi di ricorso, eccependo il vizio di motivazione con riferimento all'art. 648 bis cod. pen. quanto alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del veicolo, all'accertamento di responsabilità per la falsificazione dei documenti, all'omessa derubricazione del reato in ricettazione, al diniego delle attenuanti generiche, all'entità della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale.

È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838).

2. Quanto al vizio di motivazione eccepito da entrambi i ricorrenti, va sottolineato che con cd. doppia conforme í giudici di merito hanno accertato la responsabilità degli imputati sulla base degli atti acquisiti al processo in ragione del rito.Sussiste pertanto il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758).

Inoltre, l'ambito di rilevanza del travisamento della prova - oggetto dei motivi di ricorso del Bonadie - è molto circoscritto, potendo dedursi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi í giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Cass. sez. 2, sent. n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018 - Rv. 272018): situazioni estranee alla fattispecie in esame e neppure prospettate con i ricorsi.

3. Con argomentazioni immuni da vizi logici, la corte territoriale ha ricostruito, alla stregua dei rilievi degli appellanti e delle acquisizioni probatorie, le condotte concorsuali di riciclaggio (capi A e C) e di falsificazione (capi B e D); al contrario, i rilievi dei ricorrenti risultano generici, spesso meramente confutativi, con improprio richiamo al cd. principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto che la ricostruzione dei fatti prospettata non contrasta in termini inconfutabili con il procedimento argomentativo seguito dal giudice e rappresenta soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.

4. Sono stati valorizzati, in particolare: gli esiti delle indagini svolte attestanti il possesso dei trattori di provenienza furtiva, la diretta disponibilità delle carte di circolazione falsificate e delle targhe contraffatte (circostanze incontestate anche nei ricorsi in esame); il rinvenimento all'interno di entrambi i veicoli di una serie di elementi indiziari (lamiere con numeri di telaio rimossi, targhe alterate, apparato per inibire le radiofrequenza emesse dagli apparati satellitari) tali da far ragionevolmente presumere che gli imputati non fossero solo autisti occasionali ma soggetti attivi in quello specifico settore delinquenziale; i riscontri del concorso nella commissione dei delitti contestati, posto il contestuale blocco da parte della polizia dei due autoarticolati, condotti, rispettivamente, dal Bonadie e dal Quacquarelli, dopo l'identico percorso effettuato, con modalità operative speculari e predisposizione degli stessi mezzi per la commissione dei reati. 4.1 Anche sotto il profilo giuridico la sentenza si sottrae a censure, essendo stati individuati gli elementi oggettivi e soggettivi della contraffazione (la manipolazione dei dati identificativi dei trattori oggetto di furto) e del falso (la disponibilità di carte di circolazione alterate e di targhe modificate); per tale ultimo aspetto è opportuno precisare che integra il reato di cui all'art. 489, comma primo, cod. pen., contestato agli imputati, l'uso di una carta di circolazione falsificata, in quanto detta carta - disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione - riveste natura di atto pubblico, con la conseguenza che, nel caso in cui il privato commetta falsità materiale sul detto documento, si configura il reato previsto dall'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma primo, cod. pen. e colui che, come nel caso di specie, ne fa uso senza essere incorso nella falsità è responsabile del reato di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione ai succitati art. 482 e 476, comma primo, cod. pen. - Cass. sez. 5, sent. n. 21292 del 19/04/2007 - dep. 31/05/2007 - Rv. 236926 (uso da ricondursi non già - come sostiene la difesa - all'esibizione del documento ma al possesso legittimante la circolazione, in qualità di conducente del mezzo).

Infine, non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso (Cass. sez. 2, sent. n. 19840 del 29/03/2019 - dep. 09/05/2019 - Rv. 276562), principio che la difesa del Bonadie non contesta ma che ritiene non applicabile alla fattispecie in esame sulla base di generici richiami "alla differenza di prova" (penultimo motivo di ricorso).

5. Anche i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio sono aspecifici e non si confrontano in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha ribadito la congruità della pena, attestata sui minimi edittali, e l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, per la personalità negativa degli imputati, desumibile dalle modalità della grave condotta delittuosa.

L'entità della pena detentiva non consentiva la sostituzione con quella pecuniaria ed il riconoscimento del beneficio della non menzione.

6. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • QUACQUARELLI Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BONADIE Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed í ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Modena emessa con rito abbreviato in data 05/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati loro ascritti di riciclaggio di trattori stradali, di utilizzo di carte di circolazione falsificate e di targhe anteriori e posteriori contraffatte. 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la violazione di legge (artt. 110 cod. pen. - artt. 533, 546, comma 1 lett. e cod. proc. pen.) nonché l'inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, travisamento del fatto e della prova, con riferimento: - alla affermata sussistenza del concorso di persone ex art. 110 cod. pen. in assenza di elementi dai quali desumere la finalità unitaria della condotta dei complici; - all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. o di altro meno grave (art. 648 cod. pen.) sulla base del mero possesso dei mezzi, senza riscontro dell'elemento psicologico o della partecipazione ad operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei trattori; - all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. nonostante il mancato utilizzo delle carte di circolazione false, non essendo a tal fine sufficiente il mero possesso delle stesse; - all'affermazione di responsabilità penale, "in considerazione dell'esclusione del concorso tra i reati di cui ai capi a), b), c) e d), con assorbimento di quelli indicati sub b) e d)", dovendosi ritenere le falsificazioni assorbite nella condotta di riciclaggio ovvero oggetto del reato ex art. 489 cod. pen. con esclusione dell'ipotesi delittuosa ex art. 648 bis cod. pen. Ha inoltre eccepito la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze generiche, all'entità della pena, alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi di ricorso, eccependo il vizio di motivazione con riferimento all'art. 648 bis cod. pen. quanto alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del veicolo, all'accertamento di responsabilità per la falsificazione dei documenti, all'omessa derubricazione del reato in ricettazione, al diniego delle attenuanti generiche, all'entità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838). 2. Quanto al vizio di motivazione eccepito da entrambi i ricorrenti, va sottolineato che con cd. doppia conforme í giudici di merito hanno accertato la responsabilità degli imputati sulla base degli atti acquisiti al processo in ragione del rito.Sussiste pertanto il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758). Inoltre, l'ambito di rilevanza del travisamento della prova - oggetto dei motivi di ricorso del Bonadie - è molto circoscritto, potendo dedursi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi í giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Cass. sez. 2, sent. n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018 - Rv. 272018): situazioni estranee alla fattispecie in esame e neppure prospettate con i ricorsi. 3. Con argomentazioni immuni da vizi logici, la corte territoriale ha ricostruito, alla stregua dei rilievi degli appellanti e delle acquisizioni probatorie, le condotte concorsuali di riciclaggio (capi A e C) e di falsificazione (capi B e D); al contrario, i rilievi dei ricorrenti risultano generici, spesso meramente confutativi, con improprio richiamo al cd. principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto che la ricostruzione dei fatti prospettata non contrasta in termini inconfutabili con il procedimento argomentativo seguito dal giudice e rappresenta soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. 4. Sono stati valorizzati, in particolare: gli esiti delle indagini svolte attestanti il possesso dei trattori di provenienza furtiva, la diretta disponibilità delle carte di circolazione falsificate e delle targhe contraffatte (circostanze incontestate anche nei ricorsi in esame); il rinvenimento all'interno di entrambi i veicoli di una serie di elementi indiziari (lamiere con numeri di telaio rimossi, targhe alterate, apparato per inibire le radiofrequenza emesse dagli apparati satellitari) tali da far ragionevolmente presumere che gli imputati non fossero solo autisti occasionali ma soggetti attivi in quello specifico settore delinquenziale; i riscontri del concorso nella commissione dei delitti contestati, posto il contestuale blocco da parte della polizia dei due autoarticolati, condotti, rispettivamente, dal Bonadie e dal Quacquarelli, dopo l'identico percorso effettuato, con modalità operative speculari e predisposizione degli stessi mezzi per la commissione dei reati. 4.1 Anche sotto il profilo giuridico la sentenza si sottrae a censure, essendo stati individuati gli elementi oggettivi e soggettivi della contraffazione (la manipolazione dei dati identificativi dei trattori oggetto di furto) e del falso (la disponibilità di carte di circolazione alterate e di targhe modificate); per tale ultimo aspetto è opportuno precisare che integra il reato di cui all'art. 489, comma primo, cod. pen., contestato agli imputati, l'uso di una carta di circolazione falsificata, in quanto detta carta - disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione - riveste natura di atto pubblico, con la conseguenza che, nel caso in cui il privato commetta falsità materiale sul detto documento, si configura il reato previsto dall'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma primo, cod. pen. e colui che, come nel caso di specie, ne fa uso senza essere incorso nella falsità è responsabile del reato di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione ai succitati art. 482 e 476, comma primo, cod. pen. - Cass. sez. 5, sent. n. 21292 del 19/04/2007 - dep. 31/05/2007 - Rv. 236926 (uso da ricondursi non già - come sostiene la difesa - all'esibizione del documento ma al possesso legittimante la circolazione, in qualità di conducente del mezzo). Infine, non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso (Cass. sez. 2, sent. n. 19840 del 29/03/2019 - dep. 09/05/2019 - Rv. 276562), principio che la difesa del Bonadie non contesta ma che ritiene non applicabile alla fattispecie in esame sulla base di generici richiami "alla differenza di prova" (penultimo motivo di ricorso). 5. Anche i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio sono aspecifici e non si confrontano in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha ribadito la congruità della pena, attestata sui minimi edittali, e l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, per la personalità negativa degli imputati, desumibile dalle modalità della grave condotta delittuosa. L'entità della pena detentiva non consentiva la sostituzione con quella pecuniaria ed il riconoscimento del beneficio della non menzione. 6. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 settemb
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