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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 settembre 2022

Cassazione n. 03401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01107/1980 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott".

1.1. La ricusazione si fondava sull'accoglirnento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, quale aderente, in posizione apicale, alla stessa (-- cosca cui apparterrebbe Romano.

La decisione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata giustificata dal fatto che quei magistrati componevano il Tribunale che ne aveva valutato la posizione nell'àmbito di altro procedimento - c.d.

"Nemea" - ritenendo esistente l'articolazione di "ndrangheta" oggetto dell'analoga imputazione a lui mossa nel processo "Rinascita-Scott".

1.2. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione del Romano, poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.: il che - secondo quei giudici - si sarebbe verificato con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021.

Inoltre, la Corte d'appello ha negato l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che tale decisione non era ancora definitiva e, comunque, riguardava un profilo «eminentemente soggettivo».

2. Ricorre per cassazione il Romano, tramite il proprio difensore, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo, lamenta l'intrinseca illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che sovrapporrebbe confusamente i profili della tardività della dichiarazione e della non estensibilità ad altri del provvedimento relativo ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione della natura "soggettiva" dei relativi motivi, trascurando di considerare, però, che, trattandosi di reato a concorso necessario, è la struttura del medesimo ad implicare che la decisione sulla posizione di uno dei concorrenti contenga inevitabilmente la valutazione di quella degli altri, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996.

Nello specifico, poi, la decisione della Corte di appello sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva valorizzato non solo tale elemento strutturale, ma anche la sovrapposizione del materiale probatorio dei due procedimenti.

2.2. Con il secondo motivo si contesta la ritenuta tardività della dichiarazione di ricusazione.

Soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022, il Tribunale ha comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, nella stessa udienza, i due giudici interessati, aderendo alle sollecitazioni formulate loro dai difensori degli altri imputati, hanno formalizzato le rispettive dichiarazioni di astensione, il cui rigetto è stato comunicato alle difese alla successiva udienza dell'8 settembre.

Da quest'ultima data, dunque, sarebbe decorso il ricordato termine di tre giorni, considerando che - come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36847 del 2014 - i termini per la dichiarazione di ricusazione, qualora giudice abbia raccolto l'invito della parte ad be.d astenersi, decorrono soltanto da quando sia reso noto il rigetto della dichiarazione di astensione.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità di entrambi motivi.

2. Tale è, anzitutto, quello con cui si contesta il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione: giudizio che, invece, dev'essere confermato, benché diverso debba ritenersi il termine a quo rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello.

2.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento.

Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine.

2.2. Tanto premesso, per Romano il momento in cui ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi sì sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d.

"Nemea" - sì come sostiene il provvedimento impugnato - qualora anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questo la Corte d'appello non lo dice.

Certamente, però, la conoscenza, da parte sua, di quella causa di ricusazione non può neppure ricondursi - come invece vorrebbe la sua difesa - alla comunicazione, resa dal Tribunale in udienza, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], né, men che meno, alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto delle dichiarazioni di astensione presentate dai due magistrati.

E' di solare evidenza, infatti, che la partecipazione di questi ultimi anche al Tribunale del processo "Nemea" sia divenuta nota al Romano quanto meno al momento, necessariamente anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, delle dichiarazioni di astensione dei magistrati.

Sul punto, non è conferente il richiamo a Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096, la quale non solo riguarda l'ipotesi della causa di ricusazione divenuta nota solamente in udienza, ma presuppone comunque che l'invito ad astenersi sia stato formulato ai magistrati comunque prima del decorso del termine per proporre la ricusazione.

Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato sapere, tuttavia, se [OSCURATO:PERSONA] abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione.

Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando Romano ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa procedurale.

Di qui, la genericità della doglianza avanzata con il ricorso.

3. Altrettanto dicasi per la censura relativa alla mancata estensione della ricusazione proposta con successo da [OSCURATO:PERSONA].

Il semplice richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, infatti, non è conferente, non potendo la stessa trovare applicazione - per così dire - automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario, ma soltanto nelle ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata.

Tanto dicasi, in particolare, anche nel caso di delitto associativo, riferendosi quella pronuncia alla peculiare ipotesi di un'associazione composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto ma inequivoco giudizio di colpevolezza anche degli altri.

Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "Nemea" implicherebbero necessariamente un pre-giudizio anche sull'imputazione elevata in questo processo ai Romano.

E' d'immediata evidenza logica, infatti, che il riconoscimento dell'esistenza di una data "locale" di "ndrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01107/1980 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott". 1.1. La ricusazione si fondava sull'accoglirnento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, quale aderente, in posizione apicale, alla stessa (-- cosca cui apparterrebbe Romano. La decisione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata giustificata dal fatto che quei magistrati componevano il Tribunale che ne aveva valutato la posizione nell'àmbito di altro procedimento - c.d. "Nemea" - ritenendo esistente l'articolazione di "ndrangheta" oggetto dell'analoga imputazione a lui mossa nel processo "Rinascita-Scott". 1.2. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione del Romano, poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.: il che - secondo quei giudici - si sarebbe verificato con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021. Inoltre, la Corte d'appello ha negato l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione promossa da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che tale decisione non era ancora definitiva e, comunque, riguardava un profilo «eminentemente soggettivo». 2. Ricorre per cassazione il Romano, tramite il proprio difensore, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo, lamenta l'intrinseca illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che sovrapporrebbe confusamente i profili della tardività della dichiarazione e della non estensibilità ad altri del provvedimento relativo ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione della natura "soggettiva" dei relativi motivi, trascurando di considerare, però, che, trattandosi di reato a concorso necessario, è la struttura del medesimo ad implicare che la decisione sulla posizione di uno dei concorrenti contenga inevitabilmente la valutazione di quella degli altri, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996. Nello specifico, poi, la decisione della Corte di appello sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva valorizzato non solo tale elemento strutturale, ma anche la sovrapposizione del materiale probatorio dei due procedimenti. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la ritenuta tardività della dichiarazione di ricusazione. Soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022, il Tribunale ha comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nella stessa udienza, i due giudici interessati, aderendo alle sollecitazioni formulate loro dai difensori degli altri imputati, hanno formalizzato le rispettive dichiarazioni di astensione, il cui rigetto è stato comunicato alle difese alla successiva udienza dell'8 settembre. Da quest'ultima data, dunque, sarebbe decorso il ricordato termine di tre giorni, considerando che - come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36847 del 2014 - i termini per la dichiarazione di ricusazione, qualora giudice abbia raccolto l'invito della parte ad be.d astenersi, decorrono soltanto da quando sia reso noto il rigetto della dichiarazione di astensione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità di entrambi motivi. 2. Tale è, anzitutto, quello con cui si contesta il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione: giudizio che, invece, dev'essere confermato, benché diverso debba ritenersi il termine a quo rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello. 2.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 2.2. Tanto premesso, per Romano il momento in cui ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi sì sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d. "Nemea" - sì come sostiene il provvedimento impugnato - qualora anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questo la Corte d'appello non lo dice. Certamente, però, la conoscenza, da parte sua, di quella causa di ricusazione non può neppure ricondursi - come invece vorrebbe la sua difesa - alla comunicazione, resa dal Tribunale in udienza, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], né, men che meno, alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto delle dichiarazioni di astensione presentate dai due magistrati. E' di solare evidenza, infatti, che la partecipazione di questi ultimi anche al Tribunale del processo "Nemea" sia divenuta nota al Romano quanto meno al momento, necessariamente anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, delle dichiarazioni di astensione dei magistrati. Sul punto, non è conferente il richiamo a Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096, la quale non solo riguarda l'ipotesi della causa di ricusazione divenuta nota solamente in udienza, ma presuppone comunque che l'invito ad astenersi sia stato formulato ai magistrati comunque prima del decorso del termine per proporre la ricusazione. Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato sapere, tuttavia, se [OSCURATO:PERSONA] abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando Romano ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa procedurale. Di qui, la genericità della doglianza avanzata con il ricorso. 3. Altrettanto dicasi per la censura relativa alla mancata estensione della ricusazione proposta con successo da [OSCURATO:PERSONA]. Il semplice richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, infatti, non è conferente, non potendo la stessa trovare applicazione - per così dire - automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario, ma soltanto nelle ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata. Tanto dicasi, in particolare, anche nel caso di delitto associativo, riferendosi quella pronuncia alla peculiare ipotesi di un'associazione composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto ma inequivoco giudizio di colpevolezza anche degli altri. Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "Nemea" implicherebbero necessariamente un pre-giudizio anche sull'imputazione elevata in questo processo ai Romano. E' d'immediata evidenza logica, infatti, che il riconoscimento dell'esistenza di una data "locale" di "ndrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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