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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1971

Cassazione n. 14831/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1977 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Gela del 8 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per più reati di tentata violenza privata, nonché per i reati di danneggiamento aggravato e occupazione abusiva di immobile, condannandoli alla pena di giustizia.

La Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per uno dei reati di tentata violenza privata e conseguentemente riduceva la pena.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sostenendo che le circostanze attenuanti generiche andavano loro applicate in considerazione della incertezza in ordine alla sussistenza del reato ed allo loro incensuratezza.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il dubbio, se effettivamente esistente, avrebbe dovuto semmai condurre alla assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e non può essere invocato per giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla incensuratezza degli imputati, l'art. 62-bis esclude che essa, da sola, possa giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche e gli imputati neppure nei loro ricorsi hanno indicato ulteriori elementi valutabili a tal fine.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente mano Stef(ap ialla.

LSO \ DEySITATO IN C ELLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1977 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Gela del 8 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per più reati di tentata violenza privata, nonché per i reati di danneggiamento aggravato e occupazione abusiva di immobile, condannandoli alla pena di giustizia. La Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per uno dei reati di tentata violenza privata e conseguentemente riduceva la pena. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sostenendo che le circostanze attenuanti generiche andavano loro applicate in considerazione della incertezza in ordine alla sussistenza del reato ed allo loro incensuratezza. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il dubbio, se effettivamente esistente, avrebbe dovuto semmai condurre alla assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e non può essere invocato per giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla incensuratezza degli imputati, l'art. 62-bis esclude che essa, da sola, possa giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche e gli imputati neppure nei loro ricorsi hanno indicato ulteriori elementi valutabili a tal fine. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente mano Stef(ap ialla. LSO \ DEySITATO IN C ELLER