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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06630/2023

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unciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5835/2019 del ruolo generale, proposto DA T ONI G UALTIERO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53D19 G713 V), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1953 ed ivi residente alla Via delle Colombaie, n. 12, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina del 18 settembre 2018, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59L14 D969 F), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P ISTOIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza del Duomo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, giusta determina dirigenziale n. 280 del 20 febbraio 2019 e di decreto sindacale n. 29 del 22 febbraio 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55M31 F949 G) del Foro di Firenze, con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - CONTRO[OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 1472/6/20187 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 17 luglio 2018, non notificata.

LETTE le motivate conclusioni scritte del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 20 gennaio 2023, che ha chiesto di accogliere ilricorso.

U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze) accoglieva l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 354/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. 305402/2010 con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il versamento della somma di 19.649,00 €, oltre accessori, a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2010 in relazione agli immobili (tre serre e due manufatti) di proprietà del contribuente; 1.1.la Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva, in primo luogo, negato la sussistenza di un giudicato formatosi sulla questione oggetto di controversia per effetto della decisione n. 335/2014 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva poi escluso che gli immobili oggetto di tassazione avessero, nell’anno 2010, le caratteristiche di ruralità; 2.con ricorso notificato in data 7/11 febbraio 2019 al Comune di [OSCURATO:PERSONA], tramite servizio postale ai sensi dell’art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; 3.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 21 dicembre 2017, successivamente depositando, in data 8 febbraio 2023 memoria ex art. 378cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] :

4. il giudizio in oggetto risulta connesso ai procedimenti nn. 26240/2017, 19217/2018, 22261/2019 e 22335/2020 di ruolo generale - tutti chiamati all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 - sia per parziale identità di parti, che per oggetto, vertendo le controverse sul riconoscimento delle caratteristiche di ruralità dei beni oggetto di tassazione, sia ai fini ICI che, in taluni casi (v. giudizi nn. 19217/2018 e 22335/2020 r.g.) anche ai fini IRPEF, per diversi anni di imposta (2007/2008/2009/2010/2011); 5.in relazione ai giudizi connessi l’istante ha depositato istanze di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge agosto 2022, n. 130, sia al Comune di [OSCURATO:PERSONA], che le ha denegate o meglio dichiarate improcedibili, che all’Agenzia delle Entrate; 6.che in detti giudizi [OSCURATO:PERSONA], con istanze depositate in data 2 febbraio 2023, ha rappresentato che sono in corso di predisposizione gli atti per impugnare con ricorsi integrativi i dinieghi notificati dal Comune, come stabilito dall’art. 5, comma 11 della menzionata legge, i cui termini scadono il 21 marzo 2023, chiedendo quindi di rinviare la trattazione dei menzionati ricorsi;

7. anche il ricorrente ha segnalato che il ricorso in oggetto «presenta notevoli profili di connessione» con quello recante il n. 26240/2017 di ruolo generale (chiaro il lapsus calami contenuto nel ricorso nell’indicazione del n.

«26470/2017»), rimettendo alla Corte la valutazione circa «l’opportunità di una trattazione congiunta con il presente» (v. pagina n. 23 del ricorso); 8.il Comune di [OSCURATO:PERSONA], anche per il presente giudizio, ha dato conto del diniego all’istanza di definizione agevolata, notificata il 20 gennaio 2023, i cui termini di impugnazione non sono, quindi, ancora decorsi; R [OSCURATO:PERSONA] 9.alla luce di quanto precede, sia, quanto meno, opportuno che anche la causa in oggetto venga rinviata a nuovo ruolo per essere decisa unitamente alle altre, pure per l’eventuale trattazione congiunta con l’impugnativa del diniego dell’istanza di definizione agevolata; P.Q.M. la Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5835/2019 del ruolo generale, proposto DA T ONI G UALTIERO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53D19 G713 V), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1953 ed ivi residente alla Via delle Colombaie, n. 12, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina del 18 settembre 2018, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59L14 D969 F), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P ISTOIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza del Duomo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, giusta determina dirigenziale n. 280 del 20 febbraio 2019 e di decreto sindacale n. 29 del 22 febbraio 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55M31 F949 G) del Foro di Firenze, con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - CONTRO[OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 1472/6/20187 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 17 luglio 2018, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 20 gennaio 2023, che ha chiesto di accogliere ilricorso. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze) accoglieva l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 354/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. 305402/2010 con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il versamento della somma di 19.649,00 €, oltre accessori, a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2010 in relazione agli immobili (tre serre e due manufatti) di proprietà del contribuente; 1.1.la Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva, in primo luogo, negato la sussistenza di un giudicato formatosi sulla questione oggetto di controversia per effetto della decisione n. 335/2014 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva poi escluso che gli immobili oggetto di tassazione avessero, nell’anno 2010, le caratteristiche di ruralità; 2.con ricorso notificato in data 7/11 febbraio 2019 al Comune di [OSCURATO:PERSONA], tramite servizio postale ai sensi dell’art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; 3.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 21 dicembre 2017, successivamente depositando, in data 8 febbraio 2023 memoria ex art. 378cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] : 4. il giudizio in oggetto risulta connesso ai procedimenti nn. 26240/2017, 19217/2018, 22261/2019 e 22335/2020 di ruolo generale - tutti chiamati all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 - sia per parziale identità di parti, che per oggetto, vertendo le controverse sul riconoscimento delle caratteristiche di ruralità dei beni oggetto di tassazione, sia ai fini ICI che, in taluni casi (v. giudizi nn. 19217/2018 e 22335/2020 r.g.) anche ai fini IRPEF, per diversi anni di imposta (2007/2008/2009/2010/2011); 5.in relazione ai giudizi connessi l’istante ha depositato istanze di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge agosto 2022, n. 130, sia al Comune di [OSCURATO:PERSONA], che le ha denegate o meglio dichiarate improcedibili, che all’Agenzia delle Entrate; 6.che in detti giudizi [OSCURATO:PERSONA], con istanze depositate in data 2 febbraio 2023, ha rappresentato che sono in corso di predisposizione gli atti per impugnare con ricorsi integrativi i dinieghi notificati dal Comune, come stabilito dall’art. 5, comma 11 della menzionata legge, i cui termini scadono il 21 marzo 2023, chiedendo quindi di rinviare la trattazione dei menzionati ricorsi; 7. anche il ricorrente ha segnalato che il ricorso in oggetto «presenta notevoli profili di connessione» con quello recante il n. 26240/2017 di ruolo generale (chiaro il lapsus calami contenuto nel ricorso nell’indicazione del n. «26470/2017»), rimettendo alla Corte la valutazione circa «l’opportunità di una trattazione congiunta con il presente» (v. pagina n. 23 del ricorso); 8.il Comune di [OSCURATO:PERSONA], anche per il presente giudizio, ha dato conto del diniego all’istanza di definizione agevolata, notificata il 20 gennaio 2023, i cui termini di impugnazione non sono, quindi, ancora decorsi; R [OSCURATO:PERSONA] 9.alla luce di quanto precede, sia, quanto meno, opportuno che anche la causa in oggetto venga rinviata a nuovo ruolo per essere decisa unitamente alle altre, pure per l’eventuale trattazione congiunta con l’impugnativa del diniego dell’istanza di definizione agevolata; P.Q.M. la Corte