CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 44734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] -- imputata del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine all'erronea valutazione dell'atto di appello, ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale per aspecificità delle censure; ritenuto che la doglianza sia inammissibile e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello esaustivamente evidenziato, quanto all'affermazione di responsabilità, che la ricostruzione del primo giudice - imperniata sulla riconducibilità delle somme accreditate alla GUALENI ad attività lavorativa e al ruolo di amministratrice di fatto della società - era rimasta priva di adeguata e specifica confutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in relazione al compendio motivazionale del primo giudice, riassunto a pag. 3 seg.). Tale assunto è stato contrastato in questa sede con affermazioni del tutto generiche, inidonee a far ritenere che l'appello si fosse adeguatamente confrontato con il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice: non potendosi evidentemente conferirsi particolare rilievo, ai fini che qui specificamente rilevano ed in assenza di ulteriori elementi, al fatto che i bonifici fossero privi di causale (cfr. pag. 2 dell'atto di appello); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all'ulteriore profilo, avendo la Corte d'Appello escluso l'ammissibilità del motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche fondato sul solo richiamo alla incensuratezza della ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.INI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore