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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 38177/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma, riducendo la pena per l’incesuratezza dell’imputato, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Romache aveva dichiarato ZHU [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 d.lvo n. 285 del 1992, commi 1 e 2, lett. b), per aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (fatto del 24/6/2019), così riqualificando l’originaria imputazione riferita all’art. 186, comma 7, d.lvo n. 285 del 1992.L’imputato è stato condannato alla pena di mesi quattrodi arresto ed e uro 1.5 00,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.

2. Nelle sentenze di merito i fatti sono stati ricostruiti nel modo di seguito indicato.Come rilevato dalla p.g. operante, in data 24 giugno 20 1 9 , in piazza Vittorio a Roma, l 'imputato , previa manovra in marcia indietro, aveva posteggiato la propria auto su una parte dimarciapiede che aveva imped ito il passaggio a un pedone e, alla protesta dello stesso , aveva rispos to in modo agitato.Nel frattempo, arrivata la polizia chiamata per la lite, la stessa constatò che lo Zhu barcollava e aveva l’alito vinoso.

Fu richiesto l’intervento di pattuglia munita di etilometro e, a l momento in cui fu chiesto allo Zhu di soffiare all’interno del boccaglio,per due volte l’imputato non vi riuscì; alla richiesta di tentare nuovamente, lo stesso imputato prese il boccaglio e lo lanciò contro la volante.

Fu ben spiegato allo Zhu cosa dovesse fare, ma lo stesso si lasciò andare contro il cofano della volante.

Così fu deciso di condurre l’imputato in Commissariato unitamente a un suo amico, il quale poi sentito come teste aveva dichiarato che avevano bevuto mezzo litro di birra ciascuno.Entrambi iniziarono a dimenarsi all’interno della volante e, una volta giunto in Commissariato, lo Zhu continuò a dare testate contro il muro.

Dunque, il rilievo del tasso alcolometricomediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni psicofisiche dell'imputato, tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione.

La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione da parte dell'imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa e/o erronea motivazione in punto di riconducibilità della fattispecie contestata nell'alveo dell'art. 186, comma 2, lett. b) d.lvo n. 285 del 1992; in alternativa l'inosservanza di legge con riferimento al combinato disposto dell'art. 192 cod.proc.pen., e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).

In particolare, rileva vizio della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto l'impossibilità di soffiare nell'etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 g/l, osservando che i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. b), sicché se il giudice si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, il fatto sarà riconducibile alla fattispecie meno grave.

Osserva, di conseguenza, che la condotta accertata poteva essere ritenuta esclusivamente significativa dell'illecito amministrativo di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a), per il quale non p otrebbe essere disposto il rinvio all'autorità amministrativa in ragione del principio di irretroattività, operante anche per tale categoria di illeciti.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il Procuratore generale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell’imputato ha concluso insistendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili prospettati.

In punto di corretta applicazione della fattispecie di reato contestata, va ricordato che sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell'accertamento mediante test, il reato di cui all'art. 186 C.d.S., nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolimetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez.4, n. 27940 del 07/06/2012 Rv. 253598). 2.La giurisprudenza citata, a cui si intende aderire, ha avuto modo di precisare che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalD.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, quanto allasua disciplina , è rimast o sostanzialmente immutat o (con il solo aggravamento delle pene previste per le ipotesi più gravi) anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella L. 24 luglio 2008, n.125.

La nuova disciplina introdotta nel 2007 prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato.

E la giurisprudenza di legittimità ha precisato (v.

Sez. 4, n. 28547del 3/06/2008, Morandi, rv. 240380) che si tratta di autonome ipotesi incriminatici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato. 3.La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in più occasioni, che tale disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l'esistenza dello stato di ebbrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l'esistenza dell'ipotesi prevista dalla fascia a),più favorevole all'imputato (in questo senso v.

Sez. 4, n. 26132del 3/06/2008, Ouhda, rv. 240850; 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240381, già citata; 28 febbraio 2008 n. 22274, Gelmetti, rv. 240173).

Il tema ha assunto un maggior rilievo perché la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dall'art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza.

In particolare,la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all'ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di natura amministrativa.

Così ricostruite le modifiche normative susseguitesi nel tempo, questa stessa sezione, con sentenza del 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714, ha rilevato che poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici, se ne deve dedurre che tutte le ipotesi di cui all'art. 186 possano essere provate in tal modo; una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato.

Inoltre, si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale (ritenere consentito l'accertamento sintomatico) e quello sostanziale (ravvisare un'ipotesi di reato invece di un'altra).

L'unica soluzione giuridicamente corretta è dunque quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., con l'ovvia precisazione che in tutti i casi in cui -pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano. 4.Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori(Sez. 4, sentenza n. 38406 del 18 / 09 / 2013, Gadit).

5. Alla luce dei principi sopra enunciati e della motivazione fornita dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorso è da ritenere infondato.

Nel caso in esame, la necessaria motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell'istante, per l'effetto dell'ebbrezza alcolica, non solo di collaborare per l'accertamento del livello alcolometrico mediante l'apparecchiatura a disposizione degli accertatori, ma anche per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo gradoe ribaditi da quella d’appello, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 C.d.S.

La motivazione dei giudici ha infatti dato conto della totale perdita di lucidità dell’imputato, con assunzione anche di condotte autolesioniste che escludevano, secondo una comune massima d’esperienza, che lo stato di ebbrezza fosse riconducibile alla ipotesi più lieve di cui alla lett. a) dell’art. 186 cit.

La sentenza impugnata ha dato conto del corretto formarsi del convincimento del giudice legato all'impossibilità di ottenere un esito dellaprova etilometrica, che è rimastaincompiuta.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito,tale prova è stata impedita dal la condotta del l’imputato, che evitò di soffiare adeguatamente nel boccaglio di misurazione durante la prova.

Giustapposto a questa condotta impeditiva è l'insieme dei dati sintomatici espressamente rilevati i quali hanno riscontrato la condizione di guida in stato di ebbrezza. 6.Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile.

Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato.

Il rigetto comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma, riducendo la pena per l’incesuratezza dell’imputato, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Romache aveva dichiarato ZHU [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 d.lvo n. 285 del 1992, commi 1 e 2, lett. b), per aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (fatto del 24/6/2019), così riqualificando l’originaria imputazione riferita all’art. 186, comma 7, d.lvo n. 285 del 1992.L’imputato è stato condannato alla pena di mesi quattrodi arresto ed e uro 1.5 00,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno. 2. Nelle sentenze di merito i fatti sono stati ricostruiti nel modo di seguito indicato.Come rilevato dalla p.g. operante, in data 24 giugno 20 1 9 , in piazza Vittorio a Roma, l 'imputato , previa manovra in marcia indietro, aveva posteggiato la propria auto su una parte dimarciapiede che aveva imped ito il passaggio a un pedone e, alla protesta dello stesso , aveva rispos to in modo agitato.Nel frattempo, arrivata la polizia chiamata per la lite, la stessa constatò che lo Zhu barcollava e aveva l’alito vinoso. Fu richiesto l’intervento di pattuglia munita di etilometro e, a l momento in cui fu chiesto allo Zhu di soffiare all’interno del boccaglio,per due volte l’imputato non vi riuscì; alla richiesta di tentare nuovamente, lo stesso imputato prese il boccaglio e lo lanciò contro la volante. Fu ben spiegato allo Zhu cosa dovesse fare, ma lo stesso si lasciò andare contro il cofano della volante. Così fu deciso di condurre l’imputato in Commissariato unitamente a un suo amico, il quale poi sentito come teste aveva dichiarato che avevano bevuto mezzo litro di birra ciascuno.Entrambi iniziarono a dimenarsi all’interno della volante e, una volta giunto in Commissariato, lo Zhu continuò a dare testate contro il muro. Dunque, il rilievo del tasso alcolometricomediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni psicofisiche dell'imputato, tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione. La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione da parte dell'imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa e/o erronea motivazione in punto di riconducibilità della fattispecie contestata nell'alveo dell'art. 186, comma 2, lett. b) d.lvo n. 285 del 1992; in alternativa l'inosservanza di legge con riferimento al combinato disposto dell'art. 192 cod.proc.pen., e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). In particolare, rileva vizio della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto l'impossibilità di soffiare nell'etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 g/l, osservando che i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. b), sicché se il giudice si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, il fatto sarà riconducibile alla fattispecie meno grave. Osserva, di conseguenza, che la condotta accertata poteva essere ritenuta esclusivamente significativa dell'illecito amministrativo di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a), per il quale non p otrebbe essere disposto il rinvio all'autorità amministrativa in ragione del principio di irretroattività, operante anche per tale categoria di illeciti. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il Procuratore generale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ha concluso insistendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili prospettati. In punto di corretta applicazione della fattispecie di reato contestata, va ricordato che sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell'accertamento mediante test, il reato di cui all'art. 186 C.d.S., nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolimetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez.4, n. 27940 del 07/06/2012 Rv. 253598). 2.La giurisprudenza citata, a cui si intende aderire, ha avuto modo di precisare che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalD.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, quanto allasua disciplina , è rimast o sostanzialmente immutat o (con il solo aggravamento delle pene previste per le ipotesi più gravi) anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella L. 24 luglio 2008, n.125. La nuova disciplina introdotta nel 2007 prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato. E la giurisprudenza di legittimità ha precisato (v. Sez. 4, n. 28547del 3/06/2008, Morandi, rv. 240380) che si tratta di autonome ipotesi incriminatici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato. 3.La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in più occasioni, che tale disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l'esistenza dello stato di ebbrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l'esistenza dell'ipotesi prevista dalla fascia a),più favorevole all'imputato (in questo senso v. Sez. 4, n. 26132del 3/06/2008, Ouhda, rv. 240850; 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240381, già citata; 28 febbraio 2008 n. 22274, Gelmetti, rv. 240173). Il tema ha assunto un maggior rilievo perché la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dall'art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza. In particolare,la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all'ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di natura amministrativa. Così ricostruite le modifiche normative susseguitesi nel tempo, questa stessa sezione, con sentenza del 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714, ha rilevato che poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici, se ne deve dedurre che tutte le ipotesi di cui all'art. 186 possano essere provate in tal modo; una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Inoltre, si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale (ritenere consentito l'accertamento sintomatico) e quello sostanziale (ravvisare un'ipotesi di reato invece di un'altra). L'unica soluzione giuridicamente corretta è dunque quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., con l'ovvia precisazione che in tutti i casi in cui -pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano. 4.Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori(Sez. 4, sentenza n. 38406 del 18 / 09 / 2013, Gadit). 5. Alla luce dei principi sopra enunciati e della motivazione fornita dalla Corte d’Appello di Roma, il ricorso è da ritenere infondato. Nel caso in esame, la necessaria motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell'istante, per l'effetto dell'ebbrezza alcolica, non solo di collaborare per l'accertamento del livello alcolometrico mediante l'apparecchiatura a disposizione degli accertatori, ma anche per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo gradoe ribaditi da quella d’appello, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 C.d.S. La motivazione dei giudici ha infatti dato conto della totale perdita di lucidità dell’imputato, con assunzione anche di condotte autolesioniste che escludevano, secondo una comune massima d’esperienza, che lo stato di ebbrezza fosse riconducibile alla ipotesi più lieve di cui alla lett. a) dell’art. 186 cit. La sentenza impugnata ha dato conto del corretto formarsi del convincimento del giudice legato all'impossibilità di ottenere un esito dellaprova etilometrica, che è rimastaincompiuta. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito,tale prova è stata impedita dal la condotta del l’imputato, che evitò di soffiare adeguatamente nel boccaglio di misurazione durante la prova. Giustapposto a questa condotta impeditiva è l'insieme dei dati sintomatici espressamente rilevati i quali hanno riscontrato la condizione di guida in stato di ebbrezza. 6.Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile. Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30ot
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