CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38505/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si deduce 1) il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento soggettivo del reato e l'offensività dello stesso; 2) il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Entrambi i motivii) sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché privi di specificità riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale il luogo ove Anzalone veniva sorpreso (androne del vano scale del proprio condominio) non poteva considerarsi pertinenza del suo appartamento (pag. 2) e la ragione per la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pag. 3). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4-0a Petr ellis D E I- 1 iN ' • 27