CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 45982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; in assenza di requisitoria scritta della Procura Generale, non pervenuta; in procedura a trattazione scritta. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2024 la Corte di Appello di Roma – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen. . In particolare, è stato ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di decisioni irrevocabili emesse in data 10 luglio 2023 dal GUP del Tribunale di Roma (si tratta di tre episodi di rapina) ed in data 23 febbraio 2024 dalla Corte di Appello di Roma (in riforma della decisione di primo grado, in riferimento ad un ulteriore episodio di rapina). Quanto alle modalità di determinazione della pena, si indica quale reato più grave l’episodio commesso in data 29 dicembre 2022 e si perviene alla quantificazione complessiva nella misura di anni 5, mesi 8 giorni 20 di reclusione ed euro 1.567,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso verte esclusivamente sul punto della quantificazione della pena. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di determinazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite. In particolare la censura si dirige verso la attribuzione di un anno di reclusione (quale aumento in continuazione) all’episodio storico della rapina commessa in data 8 gennaio 2023 . Si tratta, infatti, di una rapina non aggravata e il cui profitto è risultato essere di appena 80,00 euro, con avvenuta applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. . Dunque non vi sarebbe proporzione tra detto aumento e gli altri già calcolati, nel senso che la pena doveva – per il fatto delittuoso qui in esame – essere inferiore e, in ogni caso, si tratterebbe di una quantificazione eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Ed invero, il giudice della esecuzione – Corte di Appello di Roma - si è attenuto ai principi espressi nel noto arresto rappresentato da Sez. U. 2021 ric. Pizzone, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In motivazione, infatti, vengono indicati in modo autonomo i singoli aumenti e viene fornita specifica motivazione circa la relativa entità. Ciò è avvenuto anche in riferimento al fatto commesso in data 8 gennaio 2023, sia pure con motivazione sintetica. 2.1 In effetti, la pena che era stata inflitta in cognizione per detto episodio, al netto della diminuente correlata alla scelta del rito, era pari ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, mentre la quota stabilita in termini di reato satellite è pari ad anni uno di reclusione. La proporzione con gli altri episodi ‘ridotti’ a reato satellite appare rispettata, atteso che per le altre rapine la entità dell’aumento è più elevata (anni due / anni uno e mesi sei). 2.2 Non appare, inoltre, manifestamente illogica l’argomentazione espressa nella decisione impugnata lì dove si ritiene che il ‘protrarsi nel tempo delle condotte illecite’ è comunque un indicatore negativo in punto di personalità, tale da incidere sulla determinazione degli aumenti relativi ai singoli reati satellite. Da ciò può desumersi che il giudice della esecuzione abbia tenuto conto in concreto di tutti i parametri incidenti sulla operazione determinativa, ivi compresa la scarsa entità del profitto. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]