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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 giugno 2025

Cassazione n. 06442/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12152/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 23415/2025 depositato il 02/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal la PresIdenteMaria Acierno. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di origine colombiana e proveniente dalla Spagna, appena entrato in Italia nel 2018, viene arrestato per trasporto di droga.

Dopo aver scontato la pena detentiva di sette anni, viene sottoposto all’accompagnamento alla frontiera con decreto del Questore di Milano n. 7910/2025, convalidato dal Giudice di Pace della stessa città, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto.

Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione affidandolo a cinque motivi.

Il ricorso viene trasmesso a questa sezione dalla prima sezione penale per competenza.

E’ stata richiesta la integrazione del contraddittorio nei confronti del Questore di Milano cui non era stato originariamente notificato il ricorso.

Il ricorrente non ha adempiuto.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto.

Nulla deve essere disposto in relazione alle spese processuali per la mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso.

Nulla per le spese Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12152/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 23415/2025 depositato il 02/06/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal la PresIdenteMaria Acierno. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di origine colombiana e proveniente dalla Spagna, appena entrato in Italia nel 2018, viene arrestato per trasporto di droga. Dopo aver scontato la pena detentiva di sette anni, viene sottoposto all’accompagnamento alla frontiera con decreto del Questore di Milano n. 7910/2025, convalidato dal Giudice di Pace della stessa città, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione affidandolo a cinque motivi. Il ricorso viene trasmesso a questa sezione dalla prima sezione penale per competenza. E’ stata richiesta la integrazione del contraddittorio nei confronti del Questore di Milano cui non era stato originariamente notificato il ricorso. Il ricorrente non ha adempiuto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto. Nulla deve essere disposto in relazione alle spese processuali per la mancanza di difese della parte intimata. P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso. Nulla per le spese Così deciso i
Decreto Cassazione n. 06442/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris