CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 15 settembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 17 giugno 2019, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal 3 agosto 2015 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, colpevole della contravvenzione-di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011, per aver omesso di versare, nel termine stabilito di trenta giorni, la somma di euro 500,00 a titolo di imposta cauzione e lo aveva condannato alla pena di anni uno di arresto. 1.2. La Corte territoriale ha osservato, in ordine al dedotto stato d'impossidenza economica per escludere in tesi la colpevolezza, che la difesa si era limitata a sostenere la stessa senza però produrre alcuna documentazione a sostegno di tale circostanza. Inoltre il giudice di appello ha escluso la possibilità di applicare, nella fattispecie, il disposto di cui all'art.131 bis cod. pen. in considerazione della condotta serbata dal Fasone e dei suoi numerosi precedenti penali che non hanno consentito di ritenere il fatto ascritto come di particolare tenuità. 1.3. Infine la Corte territoriale ha respinto anche il motivo di appello riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche ritenendo corretta, sul punto, la decisione del Tribunale alla luce delle modalità della condotta e della negativa personalità dell'impuutato gravato da numerosi precedenti penali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione delle legge e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale per non avere disposto la Corte di appello il rinvio della udienza del 15 settembre 2020 per legittimo impedimento del difensore documentato con apposita istanza dell' 8 settembre 2020, nonché per carenza della motivazione con riferimento alla dedotta impossidenza dell' odierno ricorrente. Infine, il Fasone chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, nel frattempo, estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, se non altro avuto riguardo all'assenza di qualsiasi accenno sia nel verbale di udienza del 15 settembre 2020, sia nella sentenza impugnata alla istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore presentata il giorno 7 settembre 2020 e contenuta nel fascicolo del giudizio di secondo grado.Parimenti non sussiste alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art.1-29, secondo comma, cod. proc. pen. 2. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato medesimo, commesso il giorno 27 agosto 2015, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., in assenza di cause di sospensione della stessa fatta eccezione per la sospensione dal giorno 9 marzo 2020 sino al giorno 11 maggio 2020 . prevista dall'art.83 del dl. n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020. 3.Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 m