CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il 24 giugno 1952; avverso la ordinanza n. 320/21 del Tribunale di Milano del 14 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI.[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 16 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], assistito dal proprio difensore fiduciario, ha presentato impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione in relazione alla ordinanza, pronunziata in data 14 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Milano, operando in veste di giudice dell'appello cautelare, aveva confermato, rigettando il gravame presentato dallo stesso Martino, l'ordinanza con la quale, in data 14 luglio 2021, il Gip del Tribunale di Milano, nei corso della udienza preliminare, aveva respinto la richiesta da quello formulata di revoca del sequestro preventivo del compendio immobiliare ubicato in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, disposto con provvedimento del 28 ottobre 2019. A sostegno della sua censura il ricorrente ha rilevato che il provvedimento in questione era viziato in quanto il Tribunale non aveva adeguatamente considerato l'esistenza di un fatto nuovo costituito dalla circostanza che, con decreto n. 673 del 7 gennaio 2021, la Regione Lombardia aveva provveduto al formale riconoscimento della "[OSCURATO:PERSONA] studi Martino" e che fra le finalità di tale istituzione vi era la realizzazione - nell'ambito del compendio territoriale oggetto di sequestro e previa demolizione di taluno degli edifici ivi esistenti e risanamento di altro edificio denominato [OSCURATO:PERSONA] da adibirsi poi a biblioteca - di tre edifici nuovi da adibire a studentato, aule e laboratorio. La integrale modificazione del progetto edilizio rispetto a quello in relazione al quale era stato disposto il sequestro, la cui realizzazione è subordinata alla piena disponibilità del terreno e dei manufatti su di esso insistenti da parte della Fondazione citata, giustificherebbe, ad avviso del ricorrente la revoca del sequestro, non sussistendo più alcun pericolo in mora, e, pertanto, l'annullamento del provvedimento reso dal Tribunale di Milano. In data 20 marzo 2022 la ricorrente difesa ha fatto pervenire a questa Corte della documentazione, consistente nella copia di un esposto-querela presentata dal ricorrente, nella qualità di Presidente della citata Fondazione, in danno del Sindaco della città di Milano e di taluni funzionari della Amministrazione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è palesemente inammissibile.A quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso proposto dalla difesa del Martino il fatto nuovo che, secondo l'avviso difensivo, giustificherebbe la rimozione del provvedimento cautelare, stante la derivante cessazione del periculum in mora, sarebbe costituito dall'avvenuto riconoscimento da parte della Regione Lombardia di un ente impersonale, eretto in forma di fondazione, denominato, appunto, "[OSCURATO:PERSONA] studi Martino", avente come suo scopo quello di "realizzare e gestire immobili per residenze studentesche; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo". Per la realizzazione di tali scopi, a quanto parrebbe comprendersi daenon sempre chiarissimo tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, la predetta Fondazione dovrebbe provvedere alla demolizione delle opere abusive insistenti sulla area in sequestro, operazione evidentemente allo stato inibita dalla presenza del vincolo giudiziale. Questo essendo, in sintesi, il "succo" del ricorso proposto, rileva il Collegio che lo stesso è del tutto privo di pregio. Si osserva, in primo luogo, che l'avvenuto riconoscimento della più volte ricordata Fondazione è fattore che, oltre ad essere già stato esaminato dal Tribunale con il provvedimento irripugnato, di per sé appare del tutto neutro rispetto alla permanenza o meno del pericolo che aveva giustificato la originaria adozione del provvedimento cautelare ora in questione, posto che esso concerneva non la legittimità o meno delle venture opere edilizia divisate dagli organi della Fondazione (opere della cui legittimità o meno non è dato occuparsi nella presente sede), ma quella delle opere ad esse preesistenti, la cui conformità agli strumenti edilizi ed urbanistici vigenti nell'area di loro insistenza non è, evidentemente, influenzata dal fatto che, successivamente alla loro realizzazione, la titolarità dell'area di loro pertinenza sia passata ad un soggetto impersonale positivamente valutato, ai fini della sua erezione a persona giuridica, dalla Amministrazione regionale e dalla eventuale legittimità delle iniziative edificatorie da esso prospettate. Né ha una qualche rilevanza ai fini della revoca del sequestro, rilevanza che il Tribunale di Milano in sede di appello cautelare non avrebbe adeguatamente valutato, il fatto che, per la realizzazione dei suoi scopi, in ipotesi leciti, la Fondazione dovrebbe provvedere alla rimozione dei manufatti esistenti sulla porzione di terreno oggetto di sequestro (in tal modo elidendo la ulteriore necessità del mantenimento del provvedimento cautelare), attività questa che l'esistenza del provvedimento cautelare rende allo stato impossibile. Invero, pur dando per ammessa una siffatta circostanza (invero solo fatta intravedere dai ricorrente), non per tale ragione Il ricorso presentato sarebbe fondato. Infatti, come in altre numerose occasioni questa Corte ha chiarito, laddove sia necessario, ovvero anche solo opportuno, eseguire delle attività all'interno di un compendio edilizio oggetto di sequestro (ad esempio proprio al fine di rimuovere gli elementi caratterizzanti quest'ultimo sotto il profilo della sua rilevanza penale) non è necessario, come, invece, parrebbe pretendere il ricorrente, che si provveda al dissequestro (e pertanto non è fondata l'istanza volta ad ottenere per tale motivo la revoca del sequestro), essendo in tale caso la via da percorrere, piuttosto, costituita dalla presentazione di una richiesta al Pm di autorizzazione alla rimozione temporanea dei sigilli, per consentire la esecuzione delle opere necessarie (da ultimo nel senso descritto: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 ottobre 2021, n. 36212), essendo legittimato il successivo ricorso al Gip, in qualità di giudice competente per il contenzioso derivante dalla esecuzione del provvedimento cautelare, solo laddove l'organo della Pubblica accusa ritenga di non dovere dare positivo corso alla istanza di questione. Non si vede quale rilievo possano avere sia la circostanza che, la permanenza del provvedimento cautelare potrebbe precludere la possibilità per il ricorrente di accedere a forme di finanziamento agevolato per la realizzazione degli scopi della Fondazione, trattandosi di questione meramente fattuale che è del tutto indipendente dalla sussistenza o meno dei requisiti per la adozione ed il successivo mantenimento del sequestro in discorso, sia infine il fatto che il Martino abbia sporto una denunzia a carico di taluni esponenti della Amministrazione comunale ambrosiana per condotte riconducibili alla presente vicenda, trattandosi, anche in questo caso, a tacer d'altro di fattore esulante rispetto al perimetro valutativo proprio di questa Corte di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30OpOin favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.