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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 22542/2022

Testo disponibile della fonte

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OSCARDI (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41H05 A345G), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, Via del Tempio n.1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D25 A345G), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H07 A345P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63H47 A345Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L60 A345P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E23 A345Y), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Prati degli Strozzi, 22; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43E50 A345E), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Milizie, n.3, scala A, int. 1; -altra controricorrente - avverso la sentenza della Cort e di appello dell’Aquila n. 878/2017 (pubblicata il 17 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 01378/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PROPRIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 478/2016, il Tribunale dell’Aquila rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che sui terreni oggetto di causa (siti nel Comune di L’Aquila, alla frazione “Camarda”) non erano presenti segni di opere visibili e permanenti costituenti indice non equivoco ed obiettivo del ‘’peso’’ imposto al presunto fondo servente (essendo il requisito dell’apparenza necessario ai fini della costituzione della servitù, sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia), considerando anche che per poter accedere al terreno di proprietà dell’attore si sarebbero comunque potuti utilizzare altri passaggi, compreso quello realizzato sul lato opposto rispetto a quello ove era sempre esistito l’accesso.

2. Decidendo sull’appello propostodal soccombente [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 878/2017 (pubblicata il 17 maggio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale dell’Aquila e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] e, con distinto e congiunto controricorso, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Il difensore costituito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato dichiarazione, del 14 giugno 2022, sottoscritta personalmente dallo stesso ricorrente e debitamente vista dal suo difensore, comunicata ai difensori delle altre parti, con l’apposizione del visto solo da parte del difensore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche da quello dell’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur dando – nella memoria finale - di questa sopravvenuta circostanza, ha, comunque, invocato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio (così manifestando la sua volontà di non accettare l’intervenuta rinuncia).

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., ancorché limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente principale e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel mentre il Moscardi deve essere condannato al pagamento di tali spese (liquidate come in dispositivo) in favore della [OSCURATO:PERSONA], difettando l’adesione della stessa alla sopravvenuta rinuncia al ricorso.

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OSCARDI (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41H05 A345G), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, Via del Tempio n.1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D25 A345G), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H07 A345P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63H47 A345Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L60 A345P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E23 A345Y), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Prati degli Strozzi, 22; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43E50 A345E), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Milizie, n.3, scala A, int. 1; -altra controricorrente - avverso la sentenza della Cort e di appello dell’Aquila n. 878/2017 (pubblicata il 17 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 01378/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PROPRIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 478/2016, il Tribunale dell’Aquila rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che sui terreni oggetto di causa (siti nel Comune di L’Aquila, alla frazione “Camarda”) non erano presenti segni di opere visibili e permanenti costituenti indice non equivoco ed obiettivo del ‘’peso’’ imposto al presunto fondo servente (essendo il requisito dell’apparenza necessario ai fini della costituzione della servitù, sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia), considerando anche che per poter accedere al terreno di proprietà dell’attore si sarebbero comunque potuti utilizzare altri passaggi, compreso quello realizzato sul lato opposto rispetto a quello ove era sempre esistito l’accesso. 2. Decidendo sull’appello propostodal soccombente [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 878/2017 (pubblicata il 17 maggio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale dell’Aquila e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] e, con distinto e congiunto controricorso, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il difensore costituito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato dichiarazione, del 14 giugno 2022, sottoscritta personalmente dallo stesso ricorrente e debitamente vista dal suo difensore, comunicata ai difensori delle altre parti, con l’apposizione del visto solo da parte del difensore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche da quello dell’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur dando – nella memoria finale - di questa sopravvenuta circostanza, ha, comunque, invocato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio (così manifestando la sua volontà di non accettare l’intervenuta rinuncia). Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., ancorché limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente principale e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel mentre il Moscardi deve essere condannato al pagamento di tali spese (liquidate come in dispositivo) in favore della [OSCURATO:PERSONA], difettando l’adesione della stessa alla sopravvenuta rinuncia al ricorso. Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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