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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 08823/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha presentato «atto di opposizione» avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia ne ha rigettato la richiesta di revisione relativa al decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2018; - lo stesso Giudice distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte per valutare se nella specie possa dirsi proposta impugnazione; premesso che: - ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - ragion per cui, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'«atto di opposizione», correttamente gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, atteso che l'ordinanza de qua è ricorribile per cassazione (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.); ritenuto che l'impugnazione è inammissibile in quanto: - il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01; Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01); - l'art. 634, comma 2, cit. - che, come esposto, prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione - non consente la proposizione del ricorso personalmente al condannato in deroga alla generale disciplina posta dall'art. 613 cod. proc. pen. (essendo, invece, consentito, ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., di proporre personalmente la richiesta di revisione; cfr. Sez. 1, n. 3808 del 22/09/1994, Vitiello, Rv. 199599 - 01); - l'impugnazione è stata proposta personalmente dal Grasso, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n.30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha presentato «atto di opposizione» avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia ne ha rigettato la richiesta di revisione relativa al decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2018; - lo stesso Giudice distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte per valutare se nella specie possa dirsi proposta impugnazione; premesso che: - ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - ragion per cui, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'«atto di opposizione», correttamente gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, atteso che l'ordinanza de qua è ricorribile per cassazione (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.); ritenuto che l'impugnazione è inammissibile in quanto: - il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01; Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01); - l'art. 634, comma 2, cit. - che, come esposto, prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione - non consente la proposizione del ricorso personalmente al condannato in deroga alla generale disciplina posta dall'art. 613 cod. proc. pen. (essendo, invece, consentito, ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., di proporre personalmente la richiesta di revisione; cfr. Sez. 1, n. 3808 del 22/09/1994, Vitiello, Rv. 199599 - 01); - l'impugnazione è stata proposta personalmente dal Grasso, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n.30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.