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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08519/2026

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oma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Manni in virtù di procura speciale allegata al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 21 - n. 1834/2016, depositata il 7 aprile2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterboiscriveva a ruolo le imposte a carico di [OSCURATO:PERSONA], decedutoil 1° luglio 2009, con riferimento ad IRPEF ed IVA dell’annod’imposta 1998, in virtù di avviso di accertamento n.RCT010401364/2005, divenuto definitivo a seguito delpassaggio in giudicato della sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 34/20/2008, depositata indata 2 aprile 2008.Nella medesima iscrizione a ruolo (n. 2010/000372)venivano inseriti i nominativi di [OSCURATO:PERSONA] e BartoliDavide, in qualità di eredi coobbligati in solido.A seguito di tale iscrizione a ruolo, in data 10 ottobre 2010veniva notificata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cartelladi pagamento n. 125-2010-0012003662002,2.

Avverso la cartella di pagamento in questione BartoliTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.145/01/2014, depositata in data 10 marzo 2014, loaccoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando lespese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 21, consentenza n. 1834/2016, pronunciata il 29 settembre 2015, edepositata in segreteria il 7 aprile 2016, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e condannandol’Ufficio appellante alla rifusione delle spese di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorsonotificato il 15 novembre 2016).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].R.G.

N. 26389/2016 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/20265.

Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinquemotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza impugnata, per motivazioneapparente ed illogica, in violazione dell’art. 36, comma 1, n.4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaconfermato l’annullamento dell’intero ruolo esattoriale, inquanto formato sulla base di un accertamento divenutodefinitivo a seguito di intervenuto giudicato, omettendo,peraltro, di esaminare la circostanza dell’avvenutasospensione amministrativa della cartella di pagamento, e divalutare la problematica della retroattività degli effetti dellaeventuale sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria exart. 2901 c.c.; inoltre, sempre secondo l’appellante, lamotivazione della sentenza era comunque apparente, inquanto le argomentazioni espresse dai giudici di secondogrado non corrispondevano alle deduzioni ed osservazionidell’Ufficio.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avevaerroneamente annullato non solo la cartella di pagamentoR.G.

N. 26389/2016 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/2026opposta, ma anche il ruolo emesso nei confronti del de cujusBartoli Eraldo.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso dipronunciarsi sulla domanda, formulata dall’Ufficio in appello,circa la validità dell’iscrizione a ruolo effettuata nei confrontidel defunto [OSCURATO:PERSONA].1.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata era nulla, inquanto la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, inquanto la questione della validità della rinuncia era connessaall’esito dell’azione di simulazione e revocatoria, intentata dalconcessionario per la riscossione in relazione allacompravendita intercorsa tra il de cujus [OSCURATO:PERSONA] ed isigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli acquirenti).1.5.

Con il quinto motivo di ricorso, infine, l’Amministrazionefinanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la Corte regionale avrebbe dovutorilevare che, se fosse stata accertata l’inefficacia della venditaoperata dal de cujus ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi non avrebbero potuto più far valere il loro titolod’acquisto nei confronti dell’Ufficio, e quindi che il compimentodi atti di gestione dei beni acquisiti, non quali acquirenti maquali chiamati all’eredità, avrebbe determinatol’invalidità/inefficacia della rinuncia all’eredità.R.G.

N. 26389/2016 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/20262.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è in parte infondato, e in parteinammissibile.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, lasentenza di secondo grado è adeguatamente motivata,facendo riferimento alla mancanza della qualità di eredi incapo ai figli del debitore [OSCURATO:PERSONA], ed all’irrilevanzadell’eventuale revoca o declaratoria di simulazione dellavendita effettuata in favore dei figli, essendo quest’ultimaavvenuta ben prima del decesso del loro dante causa, e quindiantecedentemente alla loro chiamata all’eredità.Peraltro, nel motivo in questione si mischiano censuredifferenti, facendo riferimento anche l’omesso esamedell’intervenuto giudicato sull’accertamento emesso neiconfronti del de cujus (circostanza peraltro pacifica), esull’omesso esame delle censure formulate dall’Ufficio conl’atto di appello (senza specificare quali).2.2.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonototalmente infondati.La C.T.P. – con sentenza confermata dalla C.T.R. – haaccolto il ricorso della sola [OSCURATO:PERSONA], per cui non vi èalcun annullamento del ruolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];né vi è violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso laC.T.R. di pronunciarsi sulla domanda dell’Ufficio dipronunciarsi sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale questione non è maistata oggetto del presente giudizio, che verteva unicamenteR.G.

N. 26389/2016 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/2026sulla legittimità della cartella di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Anche il quarto e quinto motivo devono essereesaminati congiutamente, in quanto strettamente connessi, esono infondati.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non viera in alcun modo la necessità di sospendere il presentegiudizio in attesa della definizione del giudizio sull’azionerevocatoria e di simulazione della vendita avvenuta in data 4luglio 2006, per rogito [OSCURATO:PERSONA] n. 19.925 rep. e n.12.517 racc. (riguardante beni ceduti dal debitore originarioBartoli Eraldo in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e BartoliDavide), in quanto, in ogni caso, l’eventuale revoca (odeclaratoria di simulazione) non incide sulla qualità di erede,né sulla validità della rinuncia all’eredità, trattandosi di attocompiuto ben prima l’apertura della successione; in caso direvoca la vendita diviene inefficace, ed i beni sarebberoe [OSCURATO:PERSONA]), quindi non c’è alcuna interferenza opregiudizialità tra i due giudizi.L’Ufficio ritiene che, intervenuta la revoca, i figli del de cujusdiventino chiamati all’eredità, e che l’acquisto di tali beni(prima della morte del debitore [OSCURATO:PERSONA]) integri unaaccettazione tacita dell’eredità, ma in tal modo non tieneconto del fatto che la questione dell’efficacia della vendita equella dell’acquisto della qualità di erede operano su pianicompletamente diversi.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.R.G.

N. 26389/2016 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/2026Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generaledello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore diBartoli [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 5.200,00 per compensi ed € 200,00 peresborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. edI.V.A.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 26389/2016 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Manni in virtù di procura speciale allegata al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 21 - n. 1834/2016, depositata il 7 aprile2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterboiscriveva a ruolo le imposte a carico di [OSCURATO:PERSONA], decedutoil 1° luglio 2009, con riferimento ad IRPEF ed IVA dell’annod’imposta 1998, in virtù di avviso di accertamento n.RCT010401364/2005, divenuto definitivo a seguito delpassaggio in giudicato della sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 34/20/2008, depositata indata 2 aprile 2008.Nella medesima iscrizione a ruolo (n. 2010/000372)venivano inseriti i nominativi di [OSCURATO:PERSONA] e BartoliDavide, in qualità di eredi coobbligati in solido.A seguito di tale iscrizione a ruolo, in data 10 ottobre 2010veniva notificata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cartelladi pagamento n. 125-2010-0012003662002,2. Avverso la cartella di pagamento in questione BartoliTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.145/01/2014, depositata in data 10 marzo 2014, loaccoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando lespese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 21, consentenza n. 1834/2016, pronunciata il 29 settembre 2015, edepositata in segreteria il 7 aprile 2016, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e condannandol’Ufficio appellante alla rifusione delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi (ricorsonotificato il 15 novembre 2016).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].R.G. N. 26389/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/20265. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinquemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza impugnata, per motivazioneapparente ed illogica, in violazione dell’art. 36, comma 1, n.4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaconfermato l’annullamento dell’intero ruolo esattoriale, inquanto formato sulla base di un accertamento divenutodefinitivo a seguito di intervenuto giudicato, omettendo,peraltro, di esaminare la circostanza dell’avvenutasospensione amministrativa della cartella di pagamento, e divalutare la problematica della retroattività degli effetti dellaeventuale sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria exart. 2901 c.c.; inoltre, sempre secondo l’appellante, lamotivazione della sentenza era comunque apparente, inquanto le argomentazioni espresse dai giudici di secondogrado non corrispondevano alle deduzioni ed osservazionidell’Ufficio.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avevaerroneamente annullato non solo la cartella di pagamentoR.G. N. 26389/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/2026opposta, ma anche il ruolo emesso nei confronti del de cujusBartoli Eraldo.1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso dipronunciarsi sulla domanda, formulata dall’Ufficio in appello,circa la validità dell’iscrizione a ruolo effettuata nei confrontidel defunto [OSCURATO:PERSONA].1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata era nulla, inquanto la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, inquanto la questione della validità della rinuncia era connessaall’esito dell’azione di simulazione e revocatoria, intentata dalconcessionario per la riscossione in relazione allacompravendita intercorsa tra il de cujus [OSCURATO:PERSONA] ed isigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli acquirenti).1.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, l’Amministrazionefinanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la Corte regionale avrebbe dovutorilevare che, se fosse stata accertata l’inefficacia della venditaoperata dal de cujus ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi non avrebbero potuto più far valere il loro titolod’acquisto nei confronti dell’Ufficio, e quindi che il compimentodi atti di gestione dei beni acquisiti, non quali acquirenti maquali chiamati all’eredità, avrebbe determinatol’invalidità/inefficacia della rinuncia all’eredità.R.G. N. 26389/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/20262. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è in parte infondato, e in parteinammissibile.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, lasentenza di secondo grado è adeguatamente motivata,facendo riferimento alla mancanza della qualità di eredi incapo ai figli del debitore [OSCURATO:PERSONA], ed all’irrilevanzadell’eventuale revoca o declaratoria di simulazione dellavendita effettuata in favore dei figli, essendo quest’ultimaavvenuta ben prima del decesso del loro dante causa, e quindiantecedentemente alla loro chiamata all’eredità.Peraltro, nel motivo in questione si mischiano censuredifferenti, facendo riferimento anche l’omesso esamedell’intervenuto giudicato sull’accertamento emesso neiconfronti del de cujus (circostanza peraltro pacifica), esull’omesso esame delle censure formulate dall’Ufficio conl’atto di appello (senza specificare quali).2.2. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonototalmente infondati.La C.T.P. – con sentenza confermata dalla C.T.R. – haaccolto il ricorso della sola [OSCURATO:PERSONA], per cui non vi èalcun annullamento del ruolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];né vi è violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso laC.T.R. di pronunciarsi sulla domanda dell’Ufficio dipronunciarsi sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale questione non è maistata oggetto del presente giudizio, che verteva unicamenteR.G. N. 26389/2016 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/2026sulla legittimità della cartella di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Anche il quarto e quinto motivo devono essereesaminati congiutamente, in quanto strettamente connessi, esono infondati.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non viera in alcun modo la necessità di sospendere il presentegiudizio in attesa della definizione del giudizio sull’azionerevocatoria e di simulazione della vendita avvenuta in data 4luglio 2006, per rogito [OSCURATO:PERSONA] n. 19.925 rep. e n.12.517 racc. (riguardante beni ceduti dal debitore originarioBartoli Eraldo in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e BartoliDavide), in quanto, in ogni caso, l’eventuale revoca (odeclaratoria di simulazione) non incide sulla qualità di erede,né sulla validità della rinuncia all’eredità, trattandosi di attocompiuto ben prima l’apertura della successione; in caso direvoca la vendita diviene inefficace, ed i beni sarebberoe [OSCURATO:PERSONA]), quindi non c’è alcuna interferenza opregiudizialità tra i due giudizi.L’Ufficio ritiene che, intervenuta la revoca, i figli del de cujusdiventino chiamati all’eredità, e che l’acquisto di tali beni(prima della morte del debitore [OSCURATO:PERSONA]) integri unaaccettazione tacita dell’eredità, ma in tal modo non tieneconto del fatto che la questione dell’efficacia della vendita equella dell’acquisto della qualità di erede operano su pianicompletamente diversi.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.R.G. N. 26389/2016 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26389/2016Numero sezionale 7948/2025Numero di raccolta generale 8519/2026Data pubblicazione 06/04/2026Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generaledello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore diBartoli [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 5.200,00 per compensi ed € 200,00 peresborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. edI.V.A.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 26389/2016 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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