CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 21926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dà?" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza depositata in data 9 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate in data 19 novembre 2018, con rito ordinario, e in data 14 dicembre 2018, con rito abbreviato, dalla stessa Corte di appello, determinando la pena del reato continuato in anni otto di reclusione. Il trattamento sanzionatorio, individuato come più grave il capo 25C del procedimento definito con sentenza 14 dicembre 2018, è stato operato partendo dalla pena base di anni tre e mesi nove di reclusione, aumentata per continuazione interna di anni due e mesi tre di reclusione, e quindi alla pena di anni sei di reclusione da ridurre, per il rito abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con reati giudicati dalla sentenza 19 novembre 2018 di anni due e mesi sei per il capo 25A, di anni uno e mesi quattro per il capo 1, e di mesi due per il capo 26. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. Quanto ai reati della sentenza in data 14 dicembre 2018, l'aumento per la continuazione interna era stato quantificato complessivamente, senza specificare gli aumenti per ciascun satellite, e in misura superiore a quanto stabilito nella cognizione. Quanto ai reati della sentenza in data 19 novembre 2018, è stata applicato aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo 25A, mentre doveva essere applicato solo per il capo 25C; immotivato era l'aumento di anni uno e mesi otto di reclusione per il capo 25A, eccessivo rispetto all'aumento di mesi dieci di reclusione applicato per la altrettanto grave bancarotta di cui al capo 25E. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. r 1. Il ricorso ha censurato, per violazione di legge e difetto di motivazione, la determinazione della pena del reato continuato, riconosciuto in sede esecutiva. In particolare, incontestata la decisione di individuare il reato più grave nel capo 25C, giudicato, con rito abbreviato, dalla sentenza 14 dicembre 2018 della Corte di appello di Milano, e di determinare la relativa pena base in anni tre e mesi nove di reclusione, da ridurre per la scelta del rito abbreviato, la difesa ha censurato, sotto diversi profili, sia l'aumento di pena relativo ai reati (capi 25E e 25G) già uniti nella continuazione al capo 25C (così detta continuazione interna) sia l'aumento di pena per i reati giudicati, con rito ordinario, dalla sentenza pronunciata in data 19 novembre 2018 dalla medesima Corte di appello. 1.1. Con riguardo ai reati così detti satellite già giudicati dalla sentenza 14 dicembre 2018, l'ordinanza ha quantificato un aumento di pena nella misura di anni due e mesi tre di reclusione, da ridurre ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., "secondo quanto stabilito dalla Corte, di cui vanno condivisi i criteri di commisurazione". Sul punto, dunque, il giudice dell'esecuzione ha rappresentato di condividere e confermare quanto deciso nel giudizio di cognizione, richiamandone sia la quantificazione che la relativa motivazione. Il ricorso ha denunciato sia l'assenza di motivazione che la violazione del limite di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. La censura proposta è fondata. A fronte di una richiesta della parte, di cui l'ordinanza a pagina 2 dà atto, di un aumento di pena, al netto della diminuente, di mesi dieci di reclusione per il capo 25E e di mesi due di reclusione per il capo 25G, il giudice dell'esecuzione ha commisurato un aumento di pena, complessivo, significativamente maggiore, senza una argomentazione specifica, essendo il richiamo operato alla sentenza di condanna solo generico, in difetto di una precisa indicazione delle scelte commisurative operate in quella sede. Inoltre, la mancata indicazione specifica di ogni singolo aumento, unita all'assenza di informazioni sulla commisurazione operata nel giudizio di cognizione, preclude la verifica dell'osservanza del limite legale di cui si è detto. 1.2. In relazione alla determinazione della pena per i reati giudicati dalla sentenza 19 novembre 2018, l'ordinanza impugnata ha quantificato la pena, tenuto conto delle circostanze ritenute, di anni due e mesi sei di reclusione per il capo 25A, di anni uno e mesi due di reclusione per il capo 1 e di mesi due di reclusione per il capo 26. Il ricorso propone censura che riguarda, sotto due distinti profili, la quantificazione della pena relativa al reato di bancarotta fraudolenta ascritto al capo 25A. 1.2.1. In relazione alla determinazione, in anni uno e mesi otto di reclusione, della pena base, viene censurato il difetto di motivazione di un trattamento sanzionatorio significativo e ben maggiore di quello operato, nella misura di mesi dieci di reclusione, per l'ulteriore fattispecie di bancarotta fraudolenta di cui al capo 25E della sentenza 14 dicembre 2018. La censura è fondata. L'ordinanza impugnata, sul punto, ha valorizzato la necessità che il trattamento sanzionatorio assicuri "... una afflittività coerente con la finalità rieducativa della pena", senza peraltro indicare alcun dato fattuale, relativo alla gravità del reato ovvero alla capacità a delinquere del colpevole, idoneo a giustificare la scelta operata. La carenza argomentativa risulta, inoltre, specifica a fronte della richiesta della parte, che aveva indicato per le due fattispecie di bancarotta fraudolenta (capi 25A e 25E) un aumento di pena, ciascuno, di mesi dieci di reclusione. 1.2.2. Viene censurato anche l'aumento (nella misura di mesi dieci di reclusione) della pena base per l'aggravante ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sul rilievo che nei giudizi di cognizione l'aggravante in parola era stata applicata solo al reato di cui al capo 25C, giudicato con sentenza 14 dicembre 2018. La censura è fondata. L'ordinanza impugnata, che non ha dato una precisa indicazione dei reati oggetto della decisione, risulta immotivata con riguardo all'applicazione dell'aggravante al capo 25A, tanto più che la richiesta della parte, sul punto, non aveva fatto riferimento alla circostanza aggravante. 2. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve provvedere alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza ripetere le carenze motivazionali censurate al superiore punto 1. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Milano. Così deciso, il 15 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]