CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Lecce, quale giudice delriesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Lecceha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, perl'effetto, ha confermato l'ordinanza emessa l'11 agosto 2025 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata applicata neiconfronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione atre episodi di furto in abitazione, commessi il 29 maggio 2025 in Fasano eCarovigno, nonché al reato di ricettazione di preziosi e orologi di lusso. Secondola ricostruzione dei giudici di merito, l'indagato faceva parte di un gruppo di settesoggetti di nazionalità serba, che aveva assunto a base logistica un immobile sitoin [OSCURATO:PERSONA] e che, muovendosi a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] con targhecontraffatte e di una [OSCURATO:PERSONA] presa a noleggio, aveva realizzato le azionipredatorie contestate. I delitti di furto sono aggravati dall'uso di violenza sulle cosee dalla commissione del fatto da parte di più di cinque persone, oltre che, per ilricorrente, dalla recidiva reiterata e specifica. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza valorizzando gli esiti delle videoriprese, dei tracciatiGPS e le circostanze dell’intervento dei Carabinieri, i quali notarono Mijailovicuscire dall’abitazione di via Viking, ove venivano rinvenuti la refurtiva e gli altricorrei, e salire sulla [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dal gruppo.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RobertMijailovic, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo a un unico motivo, con ilquale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutagravità indiziaria.Assume la difesa che il Tribunale abbia fatto applicazione di un criterio diresponsabilità di mera posizione, desumendo la partecipazione del ricorrente aifurti dalla sola circostanza che egli, tre ore dopo i fatti e a distanza dai luoghi diconsumazione, fu trovato presso la base logistica del gruppo e nella disponibilitàdella [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea, in particolare, che, a differenza di altricoindagati, il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato individuato sui luoghi dei furti mediantevideoriprese e comparazioni antropometriche, né sarebbe stata descritta unaspecifica condotta di ausilio causalmente rilevante a lui riferibile.Aggiunge che anche il riferimento al numero dei componenti del gruppo -ritenuto di almeno sette persone - e alla presenza, nel covo, di sette soggetticostituirebbe un'argomentazione meramente presuntiva, fondata su un vuotoinvestigativo.Secondo il ricorrente, in definitiva, l'ordinanza impugnata avrebbe tratto lagravità indiziaria da dati non individualizzanti, valorizzando in via paradossaleproprio l'assenza di elementi specifici a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In via preliminare, appare necessario ribadire il perimetro del sindacato dilegittimità sui provvedimenti de libertate.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, sancitoautorevolmente dalle Sezioni Unite, che il sindacato di legittimità non può risolversiin una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata. L'apprezzamento delle risultanze processuali e la valutazione della lororilevanza dimostrativa sono prerogative riservate in via esclusiva al giudice dimerito. Di conseguenza, non integra il vizio di legittimità, e segnatamente il viziodi motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la meraprospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione dellerisultanze processuali, contrapposta a quella adottata dal provvedimentoimpugnato (così, ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944-01; conf. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).Il compito del giudice di legittimità, pertanto, non è quello di sovrapporre lapropria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire sequesti ultimi abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornitouna corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinateconclusioni a preferenza di altre. Il vizio di "manifesta illogicità" della motivazione,denunciabile in questa sede, deve essere evidente, ossia di spessore tale darisultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato limitarsi a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cuiil giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv.274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedanoSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019,Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circal’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093-01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sullaadeguatezza della misura.È alla luce di tali coordinate ermeneutiche che devono essere vagliati i motividi ricorso proposti dall'indagato.3. Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, lamentando che la gravità indiziaria sia stata affermata in base a uncriterio di responsabilità oggettiva o solidale e senza autonoma valutazione dellaposizione del ricorrente.La censura è infondata.Il Tribunale non ha affermato la gravità indiziaria sulla base di unaresponsabilità di posizione, ma all'esito di una valutazione unitaria di plurimielementi convergenti, espressamente riferiti anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, il provvedimento impugnato ha evidenziato che il ricorrentenon è stato fermato in un luogo neutro, ma è stato visto uscire dalla villetta di viaViking, adibita a base logistica del gruppo, e salire sulla [OSCURATO:PERSONA].All'interno dell'immobile furono rinvenuti gli altri cinque coindagati, larefurtiva, le chiavi della [OSCURATO:PERSONA] impiegata per i furti, attrezzatura funzionaleall'attività predatoria e gli effetti personali dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; da annotazionedel 18 settembre 2025 risulta, inoltre, che egli occupava una stanza al primo pianoe che tra i suoi effetti fu sequestrato un orologio [OSCURATO:PERSONA].Da tanto, i giudici di merito hanno desunto che il [OSCURATO:PERSONA] abitasseunitamente a coloro i quali avevano perpetrato i reati di cui si tratta.In secondo luogo, il Tribunale ha valorizzato la diretta correlazione tra laRenault nella disponibilità del ricorrente, usata come “staffetta” e i fatti per cui siprocede.L'analisi del tracciato GPS ha documentato che, nella mattinata del 29maggio 2025, l'autovettura partì da via Viking, raggiunse, in successione, viaUmberto I in Pezze di Greco, via Sardegna e via Pisacane in Carovigno, cioè gliindirizzi delle tre abitazioni colpite, per poi rientrare alla base; le videoriprese delsistema di lettura targhe hanno inoltre confermato la compresenza della Renaulte della [OSCURATO:PERSONA] utilizzate dal gruppo nei pressi dei luoghi dei fatti, in coerenzacon la funzione di supporto logistico attribuita alla prima dal Tribunale.In terzo luogo, sempre il Tribunale ha dato rilievo alla falsità dell'alibi offertodal ricorrente, il quale aveva riferito di essere giunto in loco soltanto per acquistareun'auto, viaggiando in camper con la famiglia.Tale versione è stata ritenuta falsa, sia per l'assenza di qualsiasi traccia delcamper e dei familiari, sia in ragione dei dati, di segno opposto, dell'uscita delricorrente dalla villetta e della presenza, al suo interno, dei suoi effetti personali.Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha assegnato allamendacità dell'alibi valore di ulteriore indizio a carico, giacché l'alibi falso,diversamente da quello soltanto non provato, è sintomatico del tentativodell'indagato di sottrarsi all'accertamento della verità (Sez. 5, n. 37317 del14/06/2019, Capra, Rv. 276647-01; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci,Rv. 265148-01).Né il dato quantitativo (relativo al numero delle persone rinvenute in loco,corrispondenti al numero dei componenti il gruppo autore dei furti), valorizzatodal ricorrente come indice di apoditticità del ragionamento, è stato utilizzato in viaautosufficiente: il Tribunale lo ha considerato quale elemento di mero ed ulterioreriscontro esterno di un quadro a carico già ritenuto di per sé sufficiente. Lesommarie informazioni del Palmisano attestavano, infatti, la presenza di settegiovani serbi interessati alla locazione, laddove, poi, nell'abitazione sono statirinvenuti sette cappelli con visiera (che il Tribunale ha accertato fossero quelli usatidai ladri) e sette telefoni, in coerenza con la ricostruzione di un gruppo di correicomposto da cinque esecutori a bordo della [OSCURATO:PERSONA] e da due soggetti di supportosulla [OSCURATO:PERSONA].Da ciò discende che l'assenza di una identificazione video diretta delricorrente sui luoghi di consumazione non elide la tenuta logica della motivazione,la quale non si fonda su un automatismo inferenziale, ma su plurimi elementi gravi,precisi e concordanti, apprezzati nella loro convergenza.Le censure difensive si risolvono, pertanto, nella prospettazione di unadiversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]