CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 21720/2015, pubblicata il 26.10.2015 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -contro ricorrente- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 21720/2015 di questa Corte sul nome di uno dei difensori distrattari delle spese (è stato indicato "Italia Ferrara" in luogo di "Italia Ferraro"); ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M. ordina la correzione della sentenza di questa Corte n. 21720/2015 nel senso che a pag. 8, nell'ultimo capoverso della motivazione e nel dispositivo al nome di "Italia Ferrara" deve sostituirsi il nome "Italia Ferraro". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il