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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00101/2023

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o la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 21720/2015, pubblicata il 26.10.2015 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -contro ricorrente- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 21720/2015 di questa Corte sul nome di uno dei difensori distrattari delle spese (è stato indicato "Italia Ferrara" in luogo di "Italia Ferraro"); ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M. ordina la correzione della sentenza di questa Corte n. 21720/2015 nel senso che a pag. 8, nell'ultimo capoverso della motivazione e nel dispositivo al nome di "Italia Ferrara" deve sostituirsi il nome "Italia Ferraro".

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 21720/2015, pubblicata il 26.10.2015 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -contro ricorrente- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 21720/2015 di questa Corte sul nome di uno dei difensori distrattari delle spese (è stato indicato "Italia Ferrara" in luogo di "Italia Ferraro"); ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M. ordina la correzione della sentenza di questa Corte n. 21720/2015 nel senso che a pag. 8, nell'ultimo capoverso della motivazione e nel dispositivo al nome di "Italia Ferrara" deve sostituirsi il nome "Italia Ferraro". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 00101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris