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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 32379/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi per il ricorrente gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall'Autorità giudiziaria austriaca in quanto nei confronti dello stesso, in data 4 giugno 2024, era stato emesso Mandato d'[OSCURATO:PERSONA], a fini processuali, per aver danneggiato, agendo in modo professionale, con l'intento di arricchire illecitamente se stesso o un terzo, il patrimonio di alcune persone influenzando l'esito di un'elaborazione automatizzata tramite l'inserimento di dati, accedendo in modo abusivo ai loro Wallet installati sui telefoni cellulari e gestiti in locale mediante private key, e firmando successivamente con una private key auto- generata ed ivi memorizzata le singole transazioni, così influenzando l'esito della blockchain e sottraendo ingenti valori patrimoniali in cripto-valute alle vittime nel proprio luogo di residenza situato sul territorio austriaco.

Mediante lo stesso provvedimento, la Corte territoriale aggravava la misura cautelare degli arresti donniciliari già disposta nei confronti del ricorrente in quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la richiamata sentenza lo JOVANOVIC ha proposto, innanzi tutto, ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 16 e 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005.

In particolare, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione del motivo di rifiuto facoltativo alla consegna correlato al fatto che almeno una parte rilevante dell'azione criminosa era stata compiuta sul territorio italiano, in ragione di incontri con le vittime nella città di Milano.

Deduce, in proposito, che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, tali incontri erano documentati anche dall'ordinanza cautelare emessa dall'autorità giudiziaria nazionale ed erano stati confermati dalle vittime quando avevano reso sommarie informazioni sulla vicenda.

3. Contro la stessa sentenza lo JOVANOVIC ha proposto un altro ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata formulata analoga doglianza, ponendo in rilievo che la circostanza che gli incontri con le persone offese si erano tenuti a Milano era indicata anche a pagina 2 del Mandato di arresto europeo e che, peraltro, trattandosi di una truffa, la parte più significativa dell'azione, consistente negli artifizi e raggiri che connotano la relativa azione criminosa, si era realizzata sul territorio italiano.

4. A mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lo JOVANOVIC ha censurato la stessa decisione della Corte d'appello di Milano nella parte in cui ha disposto l'aggravamento della misura cautelare in essere degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, affidandosi a due motivi.

4.1. Con il primo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., difetto di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, dello stesso codice, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato a tal fine dati rilevanti, che pure erano stati valorizzati in un'altra parte del provvedimento, come il suo forte radicamento nel territorio italiano, dove si era formato una famiglia e aveva chiesto di essere giudicato.

Inoltre, non era stata argomentata l'inadeguatezza della misura già disposta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per fronteggiare le esigenze cautelari.

4.2. Mediante il secondo motivo lo JOVANOVIC deduce violazione dell'art. 274, lett. b) cod. proc. pen. per assenza dell'attualità e concretezza del pericolo di fuga argomentato apoditticamente in base ad un preteso stato d'animo ossia a "scelte non razionali ma rispondenti a stati emotivi generati dalla pronuncia sfavorevole".

5. Il ricorrente contesta l'aggravamento della misura cautelare anche a mezzo di un ulteriore ricorso proposto con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale lamenta assoluta carenza di motivazione sul periculum, non essendo stati considerati la sua situazione familiare e il radicamento sul territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi sottesi ai ricorsi a firma sia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali è dedotta violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 per non avere la Corte d'Appello di Milano considerato che una parte dell'azione era stata compiuta sul territorio italiano, sono inammissibili.

Vi è infatti che, a fronte dell'attuale previsione da parte dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, di un motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto della consegna per l'ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, la relativa scelta è rimessa in via esclusiva all'autorità giudiziaria, chiamata a vagliare l'interesse dello Stato nazionale ad esercitare l'azione penale nei confronti del soggetto del quale è richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo.

Dacché consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d'appello ritenuto di esercitare la facoltà di denegare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta.2.

I ricorsi proposti contro l'aggravamento della misura cautelare, suscettibili di valutazione unitaria, sono parimenti inammissibili.

In proposito va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge n. 69 del 2005 devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178 - 01).

Tale valutazione, dunque, pur afferendo al pericolo di fuga di cui all'art. 274 cod. proc. pen., non è ex se assimilabile a quella compiuta rispetto ad una misura cautelare disposta nei confronti di un soggetto che è gravemente indiziato di un delitto prima della (eventuale) pronuncia di una sentenza di condanna irrevocabile.

Ciò posto, il provvedimento impugnato, al di là di alcune espressioni improprie, ha adeguatamente vagliato e desunto da elementi concreti il pericolo di fuga del ricorrente per l'ipotesi in cui non fosse stato disposto l'aggravamento della misura con quella della custodia cautelare carceraria, ponendo in rilievo la significativa capacità di movimento dello 30VANOVIC tra Stati, anche non facenti parte dell'Unione europea, attestata dai frequenti viaggi all'estero e dall'arresto avvenuto dopo un viaggio di ritorno dalla Serbia, nonché dai correlati contatti con altri Stati, anche in ragione delle probabili rilevanti disponibilità economiche dello stesso.

Pericula, questi, che non avrebbero potuto essere fronteggiati con un dispositivo come il braccialetto elettronico, avendo il ricorrente dimostrato di essere dotato di significative capacità per neutralizzare strumenti di tal fatta, sicché è corretta anche la pur implicita valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico operata a riguardo dalla Corte territoriale in sede di aggravamento della misura disposta.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi avverso la sentenza di esecuzione del M.A.E. nonché quelli avverso la contestuale ordinanza di aggravamento della misura cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nonché di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi per il ricorrente gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall'Autorità giudiziaria austriaca in quanto nei confronti dello stesso, in data 4 giugno 2024, era stato emesso Mandato d'[OSCURATO:PERSONA], a fini processuali, per aver danneggiato, agendo in modo professionale, con l'intento di arricchire illecitamente se stesso o un terzo, il patrimonio di alcune persone influenzando l'esito di un'elaborazione automatizzata tramite l'inserimento di dati, accedendo in modo abusivo ai loro Wallet installati sui telefoni cellulari e gestiti in locale mediante private key, e firmando successivamente con una private key auto- generata ed ivi memorizzata le singole transazioni, così influenzando l'esito della blockchain e sottraendo ingenti valori patrimoniali in cripto-valute alle vittime nel proprio luogo di residenza situato sul territorio austriaco. Mediante lo stesso provvedimento, la Corte territoriale aggravava la misura cautelare degli arresti donniciliari già disposta nei confronti del ricorrente in quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la richiamata sentenza lo JOVANOVIC ha proposto, innanzi tutto, ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 16 e 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005. In particolare, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione del motivo di rifiuto facoltativo alla consegna correlato al fatto che almeno una parte rilevante dell'azione criminosa era stata compiuta sul territorio italiano, in ragione di incontri con le vittime nella città di Milano. Deduce, in proposito, che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, tali incontri erano documentati anche dall'ordinanza cautelare emessa dall'autorità giudiziaria nazionale ed erano stati confermati dalle vittime quando avevano reso sommarie informazioni sulla vicenda. 3. Contro la stessa sentenza lo JOVANOVIC ha proposto un altro ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata formulata analoga doglianza, ponendo in rilievo che la circostanza che gli incontri con le persone offese si erano tenuti a Milano era indicata anche a pagina 2 del Mandato di arresto europeo e che, peraltro, trattandosi di una truffa, la parte più significativa dell'azione, consistente negli artifizi e raggiri che connotano la relativa azione criminosa, si era realizzata sul territorio italiano. 4. A mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lo JOVANOVIC ha censurato la stessa decisione della Corte d'appello di Milano nella parte in cui ha disposto l'aggravamento della misura cautelare in essere degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, affidandosi a due motivi. 4.1. Con il primo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., difetto di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, dello stesso codice, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato a tal fine dati rilevanti, che pure erano stati valorizzati in un'altra parte del provvedimento, come il suo forte radicamento nel territorio italiano, dove si era formato una famiglia e aveva chiesto di essere giudicato. Inoltre, non era stata argomentata l'inadeguatezza della misura già disposta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per fronteggiare le esigenze cautelari. 4.2. Mediante il secondo motivo lo JOVANOVIC deduce violazione dell'art. 274, lett. b) cod. proc. pen. per assenza dell'attualità e concretezza del pericolo di fuga argomentato apoditticamente in base ad un preteso stato d'animo ossia a "scelte non razionali ma rispondenti a stati emotivi generati dalla pronuncia sfavorevole". 5. Il ricorrente contesta l'aggravamento della misura cautelare anche a mezzo di un ulteriore ricorso proposto con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale lamenta assoluta carenza di motivazione sul periculum, non essendo stati considerati la sua situazione familiare e il radicamento sul territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi sottesi ai ricorsi a firma sia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali è dedotta violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 per non avere la Corte d'Appello di Milano considerato che una parte dell'azione era stata compiuta sul territorio italiano, sono inammissibili. Vi è infatti che, a fronte dell'attuale previsione da parte dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, di un motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto della consegna per l'ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, la relativa scelta è rimessa in via esclusiva all'autorità giudiziaria, chiamata a vagliare l'interesse dello Stato nazionale ad esercitare l'azione penale nei confronti del soggetto del quale è richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo. Dacché consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d'appello ritenuto di esercitare la facoltà di denegare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta.2. I ricorsi proposti contro l'aggravamento della misura cautelare, suscettibili di valutazione unitaria, sono parimenti inammissibili. In proposito va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge n. 69 del 2005 devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178 - 01). Tale valutazione, dunque, pur afferendo al pericolo di fuga di cui all'art. 274 cod. proc. pen., non è ex se assimilabile a quella compiuta rispetto ad una misura cautelare disposta nei confronti di un soggetto che è gravemente indiziato di un delitto prima della (eventuale) pronuncia di una sentenza di condanna irrevocabile. Ciò posto, il provvedimento impugnato, al di là di alcune espressioni improprie, ha adeguatamente vagliato e desunto da elementi concreti il pericolo di fuga del ricorrente per l'ipotesi in cui non fosse stato disposto l'aggravamento della misura con quella della custodia cautelare carceraria, ponendo in rilievo la significativa capacità di movimento dello 30VANOVIC tra Stati, anche non facenti parte dell'Unione europea, attestata dai frequenti viaggi all'estero e dall'arresto avvenuto dopo un viaggio di ritorno dalla Serbia, nonché dai correlati contatti con altri Stati, anche in ragione delle probabili rilevanti disponibilità economiche dello stesso. Pericula, questi, che non avrebbero potuto essere fronteggiati con un dispositivo come il braccialetto elettronico, avendo il ricorrente dimostrato di essere dotato di significative capacità per neutralizzare strumenti di tal fatta, sicché è corretta anche la pur implicita valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico operata a riguardo dalla Corte territoriale in sede di aggravamento della misura disposta. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi avverso la sentenza di esecuzione del M.A.E. nonché quelli avverso la contestuale ordinanza di aggravamento della misura cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nonché di cui all'art.
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