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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 51272/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 18.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino hai confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e, con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 e le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 11 e giorni 25 di reclusione ed euro 183,70 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado quando avrebbe invece dovuto pervenire al suo proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18.5.2023; la motivazione, per il cui deposito la Corte non aveva riservato alcun termine, è stata depositata in data 24.5.2023 ovvero entro il termine "ordinario" di cui all'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., che sarebbe scaduto il giorno 2.6.2023 e, perciò, trattandosi di giorno festivo, automaticamente prorogato al 3 giugno, ai sensi del comma terzo dell'art. 172 cod. proc. pen..

Ne deriva che, in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a trenta giorni, scaduto il 3.7.2023.

Il ricorso, invece, è stato presentato il 24 luglio.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 18.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino hai confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e, con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 e le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 11 e giorni 25 di reclusione ed euro 183,70 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] lamentando inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado quando avrebbe invece dovuto pervenire al suo proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18.5.2023; la motivazione, per il cui deposito la Corte non aveva riservato alcun termine, è stata depositata in data 24.5.2023 ovvero entro il termine "ordinario" di cui all'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., che sarebbe scaduto il giorno 2.6.2023 e, perciò, trattandosi di giorno festivo, automaticamente prorogato al 3 giugno, ai sensi del comma terzo dell'art. 172 cod. proc. pen.. Ne deriva che, in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a trenta giorni, scaduto il 3.7.2023. Il ricorso, invece, è stato presentato il 24 luglio. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 51272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris