CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03178/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8569/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall' A vv . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso,domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, piazza Cavour (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentato e difes o da lle A vv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat o in ROMA , via Crescenzion. 19 , presso lo studio della prima ; –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – Oggetto: Responsabilità civile – diffamazione. CC 13 novembre2023 Ric. n.8569/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di POTENZA n. 506 /20 20 depositata il 28/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 202 3 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con atto di citazione dell’aprile 2006 sono stati convenuti in giudizio da [OSCURATO:PERSONA](allora sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso il Tribunale Penale di Brindisi), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, il primo quale giornalista ed il secondo quale D irettore responsabile pro tempore del Quotidiano di Brindisi) per sentirli condannare al risarcimento del danno conseguitoalla reputazione dell’attore, asseritamente patitoa seguito della pubblicazione di articoli sul“Quotidiano di Brindisi” avvenuta il 26 novembre 1998 ed il successivo 11 dicembre 1998, in cui si riferiva, tra le altre cose, che un magistrato avrebbe ricevuto favori dalla polizia “deviata” per avere archiviato frettolosamente indagini scomode. Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda,ritenuto il pregiudizio in re ipsa, condannava i convenuti al pagamento in favore dell’attore del risarcimento del danno quantificato in complessivi Euro 80.000,00, oltre interessi e spese di lite. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Potenza; si costituiva l’appellato, restava contumace [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Potenzacon sentenza n. 506/2020, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha ridotto il quantumdel risarcimento e condannato il [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento, in favore di Bottazzidella minor somma pari ad euro 25.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, con condanna dell’appella nte e del contumace a CC 13 novembre2023 Ric. n.8569/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rifondere in favore dell’appellatole spese di lite del doppio grado per due terzi, compensata la quota restante. 3. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . ha resistito con controricorsoIl [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Laparte ricorrente ha depositato memori a . Ragioni della decisione 1. Con il ricorso [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo , la violazione dell’ art. 132 n. 4 c.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. “ error in procedendo ” ; in particolare, deduce che la Corte di Appello di Potenza , accogliendo parzialmente l’appelloproposto dal [OSCURATO:SOCIETA], nella parte in cui quest’ultimo aveva rilevato l’ingiustificata quantificazione del danno da reputazione, liquidato equitativamente dal primo giudice in euro 80.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, non avrebbe, a sua volta, fornito una motivazione quanto alle ragioni per le quali, discostandosi da quanto sostenuto dal Tribunale di Potenza, aveva ritenuto di utilizzare quali parametri di quantificazione del danno «la posizione del diffamante, di media notorietà, la diffusione solo regionale del giornale e la sussistenza di soli due episodi diffamatori», escludendo la sussistenza di «altro pregiudizio di natura personale e professionale»perché non « dedotto, ancor prima che provato dal diffamato» e senza richiamare quali criteri dettati dall’Osservartorio sulla Giustizia di Milano del 2018 siano stati in concreto applicati. 1.2.Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 651 cpp ”error in iudicandi”; nello specifico, il ricorrente deduceche la Corte di Appello, nella determinazione del quantum CC 13 novembre2023 Ric. n.8569/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risarcitorio, non ha preso in considerazione la posizione del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commesso, in relazione alla gravità dell'accusa infondatamente mossa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto offeso e all'incidenza che la notizia diffamatoria aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, incidente in via diretta sulla stessa reputazione del diffamato. Al riguardo, lamenta in sostanza un ’ erronea qualificazione giuridica dei fatti, come allegati e provati nell'atto introduttivo, attraverso le risultanze del processo definito con la sentenza della Corte di Appello,Sez. penale di Bari, n.1023/2005 , di cui il Giudice d’appellonon avrebbetenuto conto, operando una modificazione soggettiva e riparametrando il quantum risarcitorio ten endo conto dell e qualità dei diffamanti e non già del diffamato. 2.Il primo motivo è infondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. Sez. 3, n. 13153 del 25/05/2017). È stato altresì affermato che l'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della tabella di Milano impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate (Cass. Sez. 3, 26/06/2023 n. 18217 ) . Pertanto, il riferimento formulato da lla Corte d’appello alle tabelle milanesi, rappresenta un’esatta applicazione del principio fissato dalla CC 13 novembre2023 Ric. n.8569/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi giurisprudenza di questa Corte, a fronte di una motivazione resa in prime cure che aveva proceduto ad una liquidazione equitativa c.d. pura, ritenendo il pregiudizio in re ipsa , adottando viceversa un criterio contrastante con quanto affermato dal consolidato orientamento di questa Cortein materia (tra le tante : Cass. 3 Sez. 15/10/2015 n. 20895 ; Cass. Sez. 3 06/05/2020, n. 8508). In proposito, la Corte d’appello dopo aver ritenuto che «il primo giudice non abbia in alcun modo indicato i criteri applicati e che hanno condotto alla quantificazione del danno lamentato in euro 80.000,00», ha affermato che «tenuto conto che il danno dedotto è il danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita a seguito della diffusione dei due scritti diffamatori, di poter, ai fini di una valutazione equitativa, far ricorso ai criteri di massima dettati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, elaborati nel 2018, attraverso l’esame di 89 sentenze emesse nel quadriennio 2014-2017 dai vari Tribunali in materia di diffamazione. Quindi, partendo dalla considerazione che siamo in presenza di una diffamazione di media gravità, tenuto conto della media notorietà del diffamante, dell’esistenza di due episodi diffamatori e della diffusione solo regionale del quotidiano e che nessun altro pregiudizio di natura personale e professionale è stato dedotto, ancor prima che provato, dal diffamato, stimasi equo quantificare il danno sofferto in euro 25.000,00, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo» ( pag. 5 della sentenza impugnata). Sotto altro profilo, la motivazione resa dalla Corte di Appello risulta tutt’altro che apparente, illogica e contraddittoria ; essa indica in modo piano e adeguato, come sopra meglio riportato, le ragioni del processo logico in base al quale ha proceduto alla liquidazione equitativa, fondando il proprio esercizio discrezionale su criteri oggettivi, in conformità ai principi di diritto su cui questa Corte ha improntato le proprie decisioni in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione ( Sez. 3 n. 13153 del 25/05/2017). 3.Il secondo motivo è inammissibile. CC 13 novembre2023 Ric. n.8569/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] da tempo chiarito, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce,pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale,un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5,13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152;Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014,n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). Pertanto, la censura di omesso esame formulata dal ricorrente non coglie nel segno, giacché il giudice di appello ha espressamente considerato il danno morale soggettivo ai fini della liquidazione equitativa del quantum risarcitorio in materia di diffamazione. CC 13 novembre2023 Ric. n.8569/2021 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], la Corte del merito ha esaminato il fatto di cui si lamenta l'omessa considerazione, mentre le censure della parte ricorrente si rivolgono, nella sostanza, a criticare un vizio motivazionale (che non avrebbe tenuto conto “dell’ambito di efficacia extrapenale della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio penale") nell'ottica, non più scrutinabile, dell'abrogato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., peraltro adducendo una versione alternativa delle risultanze probatorie quale prospettazione non consentita neppure nel regime previgente. 4.Da ciò discende il rigetto del ricorso. La peculiaritàdella questione e gli alterni esiti processuali g iustifica no la integrale compensazione delle spese tra le parti. Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’