CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025
Cassazione n. 25514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi propo ti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] o , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordina za del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il pTvvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazion! svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministe o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che h concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e iovinazzo [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, qua to alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti ad altra se ione del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio; letta la memori del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ai fini che qui rilevano, ha rigettato le istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nola in data 30 dicembre 2025 avente ad oggetto, tra l'altro, taluni automezzi di proprietà dei ricorrenti, sequestro disposto ipotizzando il reato di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto di provvisoria contestazione ai capi 2), 3, 4) quanto a [OSCURATO:PERSONA], al capo 5) quanto a [OSCURATO:PERSONA], e al capo 20) quanto a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 125, 321, comma 1, 324, comma 7, cod. proc. pen. Espone il difensore che il Tribunale ha errato nel ravvisare l'occasionalità della condotta - peraltro esclusa in relazione al coindagato Fazzari, la cui posizione si assume sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA] - in quanto la tipologia del mezzo utilizzato è un elemento del tutto neutro. Dopo aver illustrato le differenze tra i reati di abbandono di rifiuto e di discarica abusiva, rappresenta il difensore che, nella specie, come documentato dalle fotografie riportate nel ricorso, non è dato evincere la "notevole estensione" dei rifiuti. Aggiunge il difensore che la motivazione sarebbe illogica laddove il Tribunale ha valorizzato le condotte ascritte ad altri soggetti al capo 4) e commessi con altri mezzi. Secondo il difensore, pertanto, la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] integra l'ipotesi di cui all'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al quale non è prevista la confisca in caso di condanna e, pertanto, neppure il sequestro. Aggiunge, infine, il difensore che la motivazione sarebbe apparente quanto al rapporto funzionale tra mezzo e reato. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 125, 321, comma 1, 324, comma 7, cod. proc. pen. Il difensore riprende le considerazioni 2svolte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che la condotta integra l'ipotesi di cui all'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al quale non è prevista la confisca in caso di condanna e, pertanto, neppure il sequestro, così come sarebbe apparente la motivazione quanto al rapporto funzionale tra mezzo e reato. Aggiunge il difensore, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la motivazione sarebbe illogica in relazione all'identificazione del veicolo e del soggetto indagato, posto che le immagini non sono chiare, che il veicolo è stato identificato esclusivamente per colore e tipologia, e che l'attribuzione del mezzo al [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto sulla base di s.i.t. prive di elementi di riscontro. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 125, 321, comma 1, 324, comma 7, cod. proc. pen. Rappresentano i difensori che il Tribunale ha immotivatamente escluso la documentazione prodotta, attestante il noleggio dei veicoli da parte di [OSCURATO:PERSONA],.in quanto il Tribunale avrebbe potuto ordinare l'esibizione degli originali, anche considerando che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato già fermato il 22 agosto 2025 a bordo del [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione del fatto che il veicolo era nella esclusiva disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] stesso. La motivazione sarebbe apodittica laddove si riferisce ai rapporti criminali tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], posto che l'unico rapporto tra i due risiede nella disponibilità in capo al primo dei mezzi di proprietà del secondo, oggetto di vincolo reale; a tal proposito, non è dato comprendere in che termini tali mezzi possano essere funzionali rispetto alla condotta contestata. Argomentano, ancora, i difensori, che la motivazione sarebbe fallace, perché dà per presupposto che i rifiuti fossero parti di veicoli riferibili al [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupa del commercio al dettaglio di autovetture e, dunque, la sua attività non produce alcuno scarto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In via preliminare, vanno richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali, che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola "violazione di legge", come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in 3procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Non rientra perciò nei vizi deducibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. l'illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01). 3. Cominciando dai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono argomentazioni per larga parte coincidenti, si osserva che la prospettazione coltivata dai ricorrenti - secondo cui la condotta oggetto di contestazione provvisoria integrerebbe la diversa ipotesi di abbandono di rifiuti, punita dall'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al quale non è prevista la confisca in caso di condanna e, pertanto, neppure il sequestro - è fallace. Come emerge sia dalla richiesta avanza dal pubblico ministero, sia dal decreto emesso dal g.i.p., si è in presenza di un sequestro preventivo impeditivo, disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non del comma 2 del medesimo articolo, tanto che il g.i.p., nel provvedimento genetico (cfr. p. 118), ha ritenuto che "la libera disponibilità dei mezzi utilizzati per il trasporto e lo sversamento dei rifiuti in capo agli indagati possa aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato". Di conseguenza, anche a volere seguire l'impostazione difensiva, di nessuna utilità, ai fini della rimozione del vincolo, è la richiesta di riqualificazione del fatto, contestato come violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, in quello di abbondano di rifiuti, perché, in ogni caso, non verrebbe meno il fumus del reato, che parimenti consente l'applicazione del sequestro impeditivo. 4. Neppure è ipotizzabile che l'interesse degli indagati alla riqualificazione del fatto possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni nel procedimento di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare e la conseguente impermeabilità del processo agli esiti di un procedimento cautelare, già ripetutamente affermati dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. n. 30 del 25/10/2000, 4Poggi Longostrevi, Rv. 217245 - 01; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 - 01). Invero, diverso è lo scopo cui tendono i procedimenti cautelari, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela del diritto di proprietà attinto da un provvedimento giurisdizionale, e non già di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. Deve perciò riaffermarsi che il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento principale (da ultimo, Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, in motivazione). 5. Con riferimento alle censure svolte da [OSCURATO:PERSONA], laddove deduce l'illogicità della motivazione in relazione all'identificazione del veicolo e del soggetto indagato, le medesime sono ictu ocull inammissibili, in quanto esulano dai casi consentiti ex art. 325 cod. proc. pen., posto che, sul punto, la motivazione non risulta né mancante, né apparente, avendo il Tribunale ribadito che tale identificazione è avvenuta sulla base di elementi univoci e concordanti, quali la marca, il colore peculiare e il modello del mezzo, nonché le fattezze della persona, perfettamente sovrapponibili a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Quanto, infine, alla sussistenza del periculum, peraltro genericamente contestata dai ricorrenti, ribadito che detto periculum deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 - 01; Sez. 3, n. 11769 del 23/01/2008, Trulli, Rv. 239250 - 01), nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la libera disponibilità dei veicoli in esame - la cui strumentalità in ordine al reato per cui si procede non è da porre in dubbio - avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato, stante le pregresse condotte degli indagati. 7. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Quanto alla documentazione prodotta dalla difesa, si rileva che il Tribunale ne ha rilevato l'inidoneità probatoria, trattandosi di mere fotocopie 5prive di data certa e di elementi che ne consentano di ricondurre la redazione ad epoca antecedente a quella dei fatti oggetto di provvisoria incolpazione. Orbene, il ricorrente si limita contestare in maniera generica la motivazione, senza peraltro nemmeno allegare i documenti in questione. 9. Quanto alle restanti censure, si osserva che, in forza dei limiti di sindacabilità del provvedimento impugnato come dinanzi indicati, non può affermarsi che la motivazione resa dal Tribunale, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa ovvero apparente. Invero, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, il Tribunale non ha utilizzato espressioni di stile o stereotipate, ma, sulla base degli atti di indagine, ha ravvisato astratta sussumibilità del fatto nel reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto con i veicoli di proprietà del ricorrente - ossia l'[OSCURATO:PERSONA] tg. PR636371 e il [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] - sono stati trasportati e poi sversati rifiuti riferibili all'attività commerciale GR Auto di [OSCURATO:PERSONA], ossia parti di autovetture, materiale metallico, plastico e vitreo, come indicato a p. 37 del provvedimento genetico. Orbene, a fronte di tale motivazione, il ricorrente deduce censure di fatto, dirette a contrastare la tenuta logica della motivazione, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. 10. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza - di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M