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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 21185/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2 860 /20 16 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] che ricorre anche in proprio, entrambi rappresentat i e difes i come da procura specialein atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - c ontroricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Puglia n.514/01/16 depositata i n data 01 / 0 3 / 20 16 , non notificata; Oggetto:associazione sportiva- requisiti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 27/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la contribuente e il suo legale rappresentante, tenuto in solido, impugnavano i distinti avvisi di accertamento notificati per IRES, IVA e IRAP con i quali l' U fficio rideterminava per l'anno 2010 le imposte dovute in capo all’associazione qui controricorrente , conseguentementein capo al legale rappresentante solidalmente responsabile,richiedeva i relativi interessi ed irrogava le sanzioni dilegge poiché da una verifica della contabilità era stata esclusa l'associazionedal regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991; - i l giudice di primo grado accoglieva le impugnazioni ; - proponeva appello l' A mministrazione finanziaria; - con la pronuncia qui gravata il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo insussistenti le violazioni contestate in sede di verifica , la cui presenza secondo l’Ufficio avrebbe provocato la decadenza della contribuente dal regime tributarioagevolato previsto ad hoc ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a tremotivi di impugnazione; - l’ [OSCURATO:PERSONA] e il suo legale rappresentante , in proprio , resistono entrambi con unicocontroricorso; Consideratoche: - i l primo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione degliartt. 2700 c.c., 32 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 c. 1 deld.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto provata la regolaremovimentazione delle somme oggetto di rilievo in forza dell'esistenzadi un foglio E xcel che in quanto scrittura proveniente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dal contribuente doveva ritenersi non probante a suo favore ex art.2709 c.c.; - il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ridotto a me ri indizi, disconoscendonel'idoneità a determinare presunzion i, gli elementi dedotti dall' U fficio per dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitateal contribuente; - il terzo motivo denuncia ancora la violazione dell’art. 2700 c.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello affermato senza alcuna spiegazione che tutte le operazioni di prelevamentoe di versamento superiori a euro 516 , 46 sono state effettuate con assegni bancari, bonifici e carta di credito bancomat, mentre i l PVC – avente pubblica fede - affermav a esattamenteil contrario; - va per primo esaminato, in quanto dirimente ai fini del decidere, ilterzo motivo di impugnazione; - lo stesso è fondato quanto alla denuncia del vizio motivazionale chepropone; - in primo luogo, va osservato che la censura risulta ammissibile, ancorchè (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018) cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., dal momento che l’articolazione del motivo, in concreto, evidenz ia specificamente la trattazione delle doglianzerelative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzionedel fatto ; - venendo all’esame del contenuto della censura, rileva il Collegio che effettivamente la CTR ha qui da un lato condiviso la ricostruzioneoperata dal PVC quanto all’accertamento secondo il quale alcune fatture sono risultate pagate con mezzi tracciabili Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 (quelleindicate in sentenza); d’altro canto, però, nell’escludere da tale gruppo le restanti fatture, essa CTR non ha tratto da tale accertamentola logica conclusione che de discendeva, vale a dire la sussistenza – per tali documenti contabili – di irregolarità nel loro pagamento, che risultava non operato con strumenti tracciabili; - ciò operando, il giudice del merito ha in realtà mancato del tutto dimotivare sul punto , non evincendosi dalla sentenza impugnata leragioni in forza delle quali a fronte di tali violazioni riguardanti le fatture appena citate si è ritenuta comunque la situazione regolare; - neppure può trovare accoglimento il principio del c.d. favor rei , ai sensidell'art. 3 del d.

Lgs. n. n. 472 del 1997, attesa la modifica normativasuccessivamente intervenuta in forza dell’art. 25 della L. n. 133 de 1999 , invocato in controricorso, che ha escluso la decadenzadell'associazione dilettantistica dal trattamento fiscale agevolatoper la medesima condotta, residuando per la violazione lesoie sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del d.

Lgs. n. 471 del 1997.

La difesa della contribuente sostiene che quella decadenza costituiva , in sintesi, una sanzione impropria, a cui sarebbepertanto applicabile il principio mitigatore del favor rei .

La pur suggestiva prospettazione incontra in realtà i limiti interpretativi sulla natura di sanzione impropria delle ipotesi di decadenzada regimi di fiscalità di vantaggio, la quale, più che una "sanzione",costituisce con maggior pertinenza un aggravamento toutcourt dell'obbligo impositivo, quando non risultino rispettate lecondizioni prescritte dalla legge; - concludendo, va acco lto il terzo motivo di ricorso , dal quale discendela cassazione della pronuncia impugnata; - i restanti motivi sono conseguentemente assorbiti nella statuizioneche precede; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 p.q.m. accoglieil terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2 860 /20 16 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] che ricorre anche in proprio, entrambi rappresentat i e difes i come da procura specialein atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - c ontroricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Puglia n.514/01/16 depositata i n data 01 / 0 3 / 20 16 , non notificata; Oggetto:associazione sportiva- requisiti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 27/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la contribuente e il suo legale rappresentante, tenuto in solido, impugnavano i distinti avvisi di accertamento notificati per IRES, IVA e IRAP con i quali l' U fficio rideterminava per l'anno 2010 le imposte dovute in capo all’associazione qui controricorrente , conseguentementein capo al legale rappresentante solidalmente responsabile,richiedeva i relativi interessi ed irrogava le sanzioni dilegge poiché da una verifica della contabilità era stata esclusa l'associazionedal regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991; - i l giudice di primo grado accoglieva le impugnazioni ; - proponeva appello l' A mministrazione finanziaria; - con la pronuncia qui gravata il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo insussistenti le violazioni contestate in sede di verifica , la cui presenza secondo l’Ufficio avrebbe provocato la decadenza della contribuente dal regime tributarioagevolato previsto ad hoc ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a tremotivi di impugnazione; - l’ [OSCURATO:PERSONA] e il suo legale rappresentante , in proprio , resistono entrambi con unicocontroricorso; Consideratoche: - i l primo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione degliartt. 2700 c.c., 32 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 c. 1 deld. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto provata la regolaremovimentazione delle somme oggetto di rilievo in forza dell'esistenzadi un foglio E xcel che in quanto scrittura proveniente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dal contribuente doveva ritenersi non probante a suo favore ex art.2709 c.c.; - il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ridotto a me ri indizi, disconoscendonel'idoneità a determinare presunzion i, gli elementi dedotti dall' U fficio per dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitateal contribuente; - il terzo motivo denuncia ancora la violazione dell’art. 2700 c.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello affermato senza alcuna spiegazione che tutte le operazioni di prelevamentoe di versamento superiori a euro 516 , 46 sono state effettuate con assegni bancari, bonifici e carta di credito bancomat, mentre i l PVC – avente pubblica fede - affermav a esattamenteil contrario; - va per primo esaminato, in quanto dirimente ai fini del decidere, ilterzo motivo di impugnazione; - lo stesso è fondato quanto alla denuncia del vizio motivazionale chepropone; - in primo luogo, va osservato che la censura risulta ammissibile, ancorchè (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018) cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., dal momento che l’articolazione del motivo, in concreto, evidenz ia specificamente la trattazione delle doglianzerelative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzionedel fatto ; - venendo all’esame del contenuto della censura, rileva il Collegio che effettivamente la CTR ha qui da un lato condiviso la ricostruzioneoperata dal PVC quanto all’accertamento secondo il quale alcune fatture sono risultate pagate con mezzi tracciabili Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 (quelleindicate in sentenza); d’altro canto, però, nell’escludere da tale gruppo le restanti fatture, essa CTR non ha tratto da tale accertamentola logica conclusione che de discendeva, vale a dire la sussistenza – per tali documenti contabili – di irregolarità nel loro pagamento, che risultava non operato con strumenti tracciabili; - ciò operando, il giudice del merito ha in realtà mancato del tutto dimotivare sul punto , non evincendosi dalla sentenza impugnata leragioni in forza delle quali a fronte di tali violazioni riguardanti le fatture appena citate si è ritenuta comunque la situazione regolare; - neppure può trovare accoglimento il principio del c.d. favor rei , ai sensidell'art. 3 del d. Lgs. n. n. 472 del 1997, attesa la modifica normativasuccessivamente intervenuta in forza dell’art. 25 della L. n. 133 de 1999 , invocato in controricorso, che ha escluso la decadenzadell'associazione dilettantistica dal trattamento fiscale agevolatoper la medesima condotta, residuando per la violazione lesoie sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del d. Lgs. n. 471 del 1997. La difesa della contribuente sostiene che quella decadenza costituiva , in sintesi, una sanzione impropria, a cui sarebbepertanto applicabile il principio mitigatore del favor rei . La pur suggestiva prospettazione incontra in realtà i limiti interpretativi sulla natura di sanzione impropria delle ipotesi di decadenzada regimi di fiscalità di vantaggio, la quale, più che una "sanzione",costituisce con maggior pertinenza un aggravamento toutcourt dell'obbligo impositivo, quando non risultino rispettate lecondizioni prescritte dalla legge; - concludendo, va acco lto il terzo motivo di ricorso , dal quale discendela cassazione della pronuncia impugnata; - i restanti motivi sono conseguentemente assorbiti nella statuizioneche precede; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 p.q.m. accoglieil terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giu