CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17095/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova ha applicato, aisensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previstodall'art. 186, comma 2 e 2 bis, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), la pena dimesi sei di arresto e di euro 2.000 di ammenda, sostituita con quella di 376 ore dilavoro di pubblica utilità, ordinando la sospensione della patente di guida per ladurata di anni due.2.Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale dellaRepubblica di Brescia, per violazione di legge. Rileva il ricorrente che il Tribunale,recependo il calcolo della pena indicato dalle parti, aveva riconosciuto la circostanzaaggravante di cui all’art.186, comma 2 bis C.d.S., per avere il conducenteprovocato un incidente stradale, con la conseguenza che gli era preclusa la facoltàdi procedere alla sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilità, riconosciutagli dal comma 9 bis della stessa disposizione, in quantotale istituto era consentito “fuori dai casi previsti dal comma 2 bis del presentearticolo”; da ciò derivava che la pena applicata doveva ritenersi illegale,quantomeno in relazione all’applicazione della sanzione sostitutiva. Chiedevapertanto l’annullamento della sentenza e la pronuncia dei provvedimenticonseguenti in quanto, in presenza di una ipotesi di pena illegale, la sentenza dipatteggiamento era ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.2. Preliminare è la disamina dell'ammissibilità dell'impugnazione, stante ildisposto di cui all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23giugno 2017, n.103). Con tale disposizione, il legislatore, ferma restando laricorribilità per cassazione della sentenza applicativa della pena concordata, hatipizzato i motivi proponibili avverso tale decisione. Il ricorso in cassazione èconsentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridicadel fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne conseguel'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione dilegge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (explurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020,Messnaoui, Rv. 279761-01).3. Con il ricorso in esame si deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art.186, comma 9-bis, C.d.S, secondo cui la norma (comma 9 bis C.d.S.) non consentela sostituzione delle pene previste dal reato contravvenzionale di cui all’art.186qualora ricorra anche la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis (avere ilconducente che versa in stato di ebbrezza provocato un incidente stradale). Postoche l'oggetto del ricorso è, dunque, perimetrato entro i confini dell'illegalità dellapena, occorre verificare se, nel caso in esame, si versi in ipotesi di pena illegale.3.1. La soluzione della questione non può prescindere da una disamina, sia puresintetica, della nozione di pena illegale e di pena illegittima nei termini già affrontatiper ipotesi del tutto speculare da Sez.4, n. 6307 del 21/11/2023, Rv. 285797.3.2. La definizione del concetto di pena illegale è stata oggetto di una cospicuaelaborazione giurisprudenziale, tra cui plurimi interventi delle Sezioni unite, aventil'obiettivo di definire i limiti di sindacabilità, quanto alla determinazione della pena,della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Secondo l'insegnamentoofferto recentemente dalla Suprema Corte (Sez. Un., n. 47182 del 31/03/2022,Savini, Rv. 283818), la nozione di pena illegale va correlata ai casi di illegalità aborigine della pena, in quanto inflitta extra o contra legem, perché noncorrispondente, per specie o per quantità edittale, a quella disposta dalla fattispecieastratta incriminatrice (v. anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020,Savin; tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n.20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi,Rv. 255729; si vedano altresì, tra le più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020,dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.277956). La nozione di illegalità è stata poi estesa alla pena determinata dal giudicesulla base di una norma dichiarata incostituzionale e, dunque, inesistente (Sez. U,n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015,Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv.258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale piùsfavorevole sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost. (Sez. U, n. 40986 del19/7/2018, Pittalà).3.3. Con particolare riferimento alla determinazione della nozione di penaillegale, quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse aisensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, anche primadella tipizzazione dei motivi di cui all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., harilevato come l'accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni dicomputo e determinazione della pena (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006,Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, Carli, Rv. 212379; nellostesso senso si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani,Rv. 275915). Come evidenziato da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, glierrori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordataconducono, al più, ad una pena illegittima e non illegale (Sez. 6, n. 44907 del30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/201, Rv. 275915- 01).4. La ricostruzione compiuta consente di giungere alla conclusione secondo cuila nozione di pena illegale attiene non già al trattamento sanzionatorio consideratonel suo complesso, bensì alla pena inflitta contra od extra legem, perché nonprevista dall'ordinamento giuridico ovvero perché non corrispondente, per specie oper quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta (Sez. 4, n. 30856 del16/06/2022, PG c/Previtali, Rv. 283456). L'illegalità della pena, dunque, assumerilievo qualora la sanzione penale ecceda i valori - sia qualitativi che quantitativi -reato (Sez. Un., Savini, in motivazione, cit.).4.1. La Sezioni unite nella sentenza Miraglia hanno, inoltre, chiarito che lanozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profiliincidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti ladeterminazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere oquantità» (Sez. U, n. 33809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689, § 9.3. delConsiderato in diritto). In altri termini, la pena è illegale non quando consegua aduna mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e speciedi quella individuata dal legislatore.Per contro, con la pena illegittima, il giudice, pur nel rispetto della cornicevaloriale determinata dal legislatore, incorre in un errore nella determinazione delquantum o del modus procedendi relativi all'applicazione della pena. E' la penaillegale che, oltre a porsi in insanabile contrasto con le valutazioni valoriali fatte dallegislatore, travolge la prevedibilità e determinatezza della sanzione penale,principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013,Camilleri c. Malta; Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, citata; Corte EDU, GC, 12febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, secondo cui il destinatario della sanzione penaledeve poter prevedere le conseguenze del proprio agire nel caso concreto). Ed èsempre la sola pena illegale a porsi in tensione con la funzione special-preventivapositiva che la Carta costituzionale assegna alla sanzione penale, considerato chel'esigenza rieducativa non potrà essere soddisfatta attraverso una pena contralegem o extra legem e, cioè, che non rispetti, ed anzi travalichi, la cornice valorialee quantitativa definita dalla legge.5. Tanto premesso, la pena è illegale soltanto se posta al di fuori del genere,della specie o del quantum edittale individuati dalla fattispecie incriminatriceastratta. Diversamente, qualora la pena sia comminata sulla base di una erroneaapplicazione di legge, si tratterà di pena illegittima (Sez. Un., Savini, inmotivazione, cit.; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; Sez. 5, n.8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017,Musumeci, Rv. 269748; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).6. Ripercorse le tappe identificative del concetto di pena illegale e chiarita ladifferenza tra pena illegale e pena illegittima, è possibile stabilire se la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta in violazione dell'art. 186 comma9-bis Cod. Str., possa integrare una pena illegale, sindacabile in questa sede anorma dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.6.1. Allo scopo di inquadrare, e risolvere, la questione ermeneutica oggetto divaglio, occorre precisare la natura e la funzione delle pene sostitutive di penedetentive brevi. Secondo la legge n.689 del 1981 il giudice della cognizione, già almomento in cui è chiamato ad applicare la pena, deve prefigurarsi la penasostitutiva da applicare e il relativo progetto attuativo, individuando, nel dispositivo,sia la pena sostituita che la pena sostitutiva. Pertanto, le pene sostitutivemantengono, quanto al rapporto con la pena sostituita, una dimensione diaccessorietà, atteso che la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazionedelle prescrizioni in essa impartite comportano, in ultima istanza, il recupero, intutto o in parte, della pena detentiva originaria (art. 66 della legge n. 689 del1981). A conferma dell'accessorietà delle pene sostitutive di pene detentive brevi viè la previsione secondo cui, per ogni effetto giuridico, le pene sostitutive siconsiderano come pene detentive della specie corrispondente a quella della penasostituita. Dunque, la pena sostitutiva non è un modello sanzionatorio diverso edautonomo rispetto alla pena detentiva, bensì ne costituisce una diversa modalitàapplicativa.6.2. Anche con riguardo al computo della durata della pena sostitutiva si dovràquindi far riferimento ai limiti edittali previsti ex lege per la pena detentivasostituita, giacché un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertàsostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità. Pertali ragioni, il sistema resta imperniato sulla pena detentiva che costituisce, in unocon la pena pecuniaria, il criterio di misurazione e di previsione legislativa dellagravità dei reati. Conferma quanto sinora esposto la previsione secondo cui, in sededi sostituzione, il giudice della cognizione deve indicare, in dispositivo, la penaprincipale detentiva - oggetto di sostituzione - e, di conseguenza, quella risultantedal meccanismo di conversione. Si tratta di dati che avvalorano quanto si è fin quidetto e, cioè, che la pena sostitutiva non rappresenta un genus autonomo e diversodalle pene detentive, costituendo, piuttosto, una diversa specificazione della penadetentiva principale. Pertanto, ai fini della valutazione dell'illegalità della pena,occorrerà guardare alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applicata inviolazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà ritenersiillegale la pena sostitutiva disposta (Sez. 6, n.41487 del 16/10/2024, Rv. 287261 –01; Sez.4, n. 6307 del 21/11/2023, Rv. 285797).7. Nel caso in esame, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è frutto delmeccanismo di conversione della pena detentiva breve principale, pari a mesi sei diarresto ed euro 2000,00 di ammenda. La pena sostituita risulta dunque conformesia ai limiti edittali individuati dal legislatore sia alla species prevista per lafattispecie incriminatrice astratta. Non si versa, dunque, in ipotesi di pena illegaleperché la pena sostituita, quale sanzione penale principale su cui, eventualmente, siinnesta la conversione, rientra nei limiti e nella specie individuati dal legislatore.7.1. La pena sostitutiva, applicata in violazione del disposto di cui all'art. 186,comma 9-bis, Cod. Str., e, dunque, in violazione delle modalità di computo, può, alpiù integrare un'ipotesi di pena illegittima, non sindacabile in questa sede alla lucedegli stretti limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.7.2. Non versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto l'eventuale illegittimità della pena sostitutiva dispostaesula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448comma 2-bis cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma l’8 aprile 2026Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]