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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20232/2026

Testo disponibile della fonte

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ppo d’impresa S.p.A., elettivamentedomiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,via Paisiello n. 6, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiulio Bergomi- controricorrente -e nei confronti diAgenzia delle Entrate- intimata -Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza n. 1544/2024 della Corte d’appello diBologna, depositata il 22.7.2024;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Novarese.Il Tribunale di Modena omologò il concordato preventivoin continuità proposto ai suoi creditori da [OSCURATO:PERSONA] IndustryS.p.A.Contro la sentenza del tribunale presentarono reclamol’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]. (denominazione socialecompleta indicata in epigrafe).Per ciò che qui ancora interessa, [OSCURATO:SOCIETA]. contestòla legittimità del trattamento riservato al suo credito, derivanteda un prestito obbligazionario emesso da [OSCURATO:PERSONA] IndustryS.p.A. e sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestrice del«[OSCURATO:PERSONA] PMI», istituito dall’art. 26, comma 12, deldecreto legge n. 34 del 2020 (c.d. d.l. rilancio), convertito, conmodificazioni dalla legge n. 77 del 2020.

Infatti, nella propostadi concordato non era previsto alcun pagamento in favore diInvitalia S.p.A., essendosi ritenuto il credito postergato ai sensidell’art. 26, comma 14, del citato decreto legge n. 34 del 2020,mentre la società creditrice ne rivendicava (e rivendica tuttora)il rango privilegiato, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n.123 del 1998.La Corte d’appello di Bologna rigettò entrambi i reclami econfermò quindi l’omologazione del concordato preventivo.Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso,mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, edentrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. del punto 28 dellaComunicazione della Commissione Europea addì 08.05.2020nonché degli artt. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34(Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020n. 77, dell’art. 7 comma 1 del Decreto Min.

Economia addì11.08.2020 ed allegato prospetto, degli artt. 5, 11, comma 1lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 delContratto di Sottoscrizione degli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998n. 123 e dell’art. 2745 C.C., in tema di natura privilegiata delcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. e sua errata postergazione».2.

Il secondo motivo di ricorso prospetta «Violazione dilegge ex art. 360 n. 3) C.P.C., dell’art. 26, comma 16 del D.L.19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nellaLegge 17.07.2020 n. 77, 7 comma 1 del Decreto Min.

Economiaaddì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11,comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del PrestitoNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2del Contratto di Sottoscrizione degli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123nonché dell’art. 2745 C.C., in tema di natura privilegiata delcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. ed errata applicazione delcriterio di specialità».3.

Il terzo motivo è così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C., degli artt. 1362 e ss.

C.C.nonché dell’art. 12 delle Preleggi e dell’art. 2745 C.C., insubordine eccezione di incostituzionalità dell’art. 26 comma 14del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 34 (Decreto Rilancio) convertito conmod. nella Legge 17.07.2020 n. 77 in relazione agli artt. 2, 97e 111 Costituzione ed avuto riguardo agli artt. 11, comma 1 lett.a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021,6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché 9 comma 5del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e 2745 C.C., in tema diinterpretazione delle clausole normative e contrattuali cheprevedono il rimborso anticipato del prestito e la sua naturaprivilegiata rispetto a quelle che ne dispongono lapostergazione».4.

Il quarto motivo censura «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C., dell’art. 26, comma 16 delD.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod.nella Legge 17.07.2020 n. 77, 7 comma 1 del Decreto Min.Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degliartt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento delPrestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli StrumentiNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/202631.03.1998 n. 123 e dell’art. 2745 C.C., in tema di immediataesigibilità del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., sussistenza privilegiogenerale e sua non postergazione».5.

Segue il quinto motivo, che prospetta «Violazionedell’art. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (DecretoRilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77,dell’art. 7 comma 1 del Decreto Min.

Economia addì 11.08.2020ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11, comma 1 lett.a) e comma 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021,degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto diSottoscrizione degli [OSCURATO:PERSONA] in pari data nonchédell’art. 9 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 123 e dell’art. 2745 C.C.,in tema di mancata convenienza della proposta concordatariaed impossibilità di soddisfare il credito privilegiato di InvitaliaS.p.a. in misura non inferiore rispetto alla LiquidazioneGiudiziale».6.

Il sesto motivo denuncia «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. degli artt. 109 comma 5C.C.I.I. e 112 C.C.I.I. in tema di corretta formazione delle classie calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione dellaproposta di concordato in continuità aziendale».7.

Il settimo motivo è rubricato «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. dell’ art. 26, comma 16 delD.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod.nella Legge 17.07.2020 n. 77, dell’art. 7 comma 1 del DecretoMin.

Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonchédegli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 delRegolamento del Prestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6,comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degliNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026Strumenti Finanziari del 12.10.2021 nonché dell’art. 9 comma5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e degli artt. 2745 C.C. e 112C.P.C., nullità della sentenza ex art. 360 n. 4) C.P.C. in relazionealla violazione degli artt. 112 C.P.C. e 132 n. 4 C.P.C. ed ancoraomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) C.P.C., intema di mancato esame del rimborso anticipato del prestito epostergazione credito».8.

Infine, l’ottavo motivo censura la condanna aggravataalla rifusione delle spese e al risarcimento del danno,pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del suo legalerappresentante: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3) C.P.C. degli artt. 51 comma 15 C.C.I.I. e 96 C.P.C., in temadi mala fede e lite temeraria».9.

Va preliminarmente sgomberato il campo dalleeccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, chesono infondate.9.1.

Con la prima si prospetta il passaggio in giudicato,perché non oggetto di specifica impugnazione, della decisionedi inammissibilità del reclamo che, secondo [OSCURATO:PERSONA] IndustryS.p.A., sarebbe stata adottata dalla Corte d’appello di Bologna,con valore assorbente delle successive considerazioni sullainfondatezza nel merito dell’impugnazione; e ciò avendo la corteaderito all’affermazione del tribunale secondo cui l’opposizionedi [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata inammissibile, in quantoproposta da «creditore postergato per legge e, per ciò, noninteressato al piano».In realtà, al contrario di quanto prospettato nelcontroricorso, la corte territoriale ha rigettato nel merito ilNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026reclamo (e in tal senso è esplicito il dispositivo), soltantoaccennando alla questione della carenza di interesse alconcordato «quale creditore postergato».

Questione, del resto,tutt’altro che preliminare, essendo logicamente successivaall’accertamento, appunto, della qualifica di creditorepostergato, che presuppone la decisione sull’oggetto principale,e, dunque, sul merito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.9.2.

Analogamente non rappresenta una ratio decidendidella sentenza impugnata, ma soltanto una considerazione dicontorno, l’affermazione – di per sé corretta – secondo cui «lacontroversa natura, privilegiata o postergata, del credito dequo, non [può], in generale, trovare soluzione in ambitoconcordatario dove, diversamente da altre procedureconcorsuali, difetta una fase di verifica di tali profili».Infatti, nell’opposizione, prima, e nel reclamo, poi, diInvitalia S.p.A., la rivendicazione del rango privilegiato, invecedi quello postergato attribuito al credito, è soltanto il veicolotramite il quale sono state contestate la corretta formazionedelle classi, la convenienza per il singolo creditore rispettoall’alternativa liquidatoria e l’effettiva fattibilità del piano, unavolta corretto l’errore giuridico (che si assume) contenuto nellaproposta.

Tutti temi che trovano la loro sede pertinente proprionel giudizio di omologazione del concordato preventivo.10.

I primi quattro motivi – che possono essere esaminaticongiuntamente, per la stretta connessione tra di loro, in quantotutti insieme pongono la questione fondamentale del rango danei termini di seguito esposti.Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/202610.1.

Come si è anticipato in narrativa, il credito di cui sidiscute origina da un prestito obbligazionario, per € 5.008.000,che [OSCURATO:SOCIETA]. ha sottoscritto quale gestrice del «FondoPatrimonio PMI», istituito dall’art. 26, comma 12, del decretolegge n. 34 del 2020.La Corte d’appello di Bologna (così come, prima, ilTribunale di Modena) ha ritenuto legittima la proposta diconcordato, che ha escluso [OSCURATO:SOCIETA]. dal voto e daqualsiasi pagamento, sulla scorta di quanto previsto nelsuccessivo comma 14 del medesimo art. 26, il quale cosìdispone:«[OSCURATO:PERSONA] sono rimborsati decorsi sei annidalla sottoscrizione.

La società emittente può rimborsare i titoliin via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

GliStrumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso diinformazione antimafia interdittiva.

Nel caso in cui la societàemittente sia assoggettata a fallimento o altra proceduraconcorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e ilpagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i creditichirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 del codicecivile».Dunque, pur trattandosi senza dubbio di un finanziamentorientrante tra gli «interventi di sostegno pubblico alle imprese»,per i quali l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 riconosce ilprivilegio di rango immediatamente successivo a quello deicrediti di cui all’art. 2751-bis c.c., il giudice del merito haritenuto che debba essere data prevalenza alla «speciale eposteriore normativa» contenuta nel decreto legge n. 34 del2020, che, prevedendo la postergazione, non può che avereNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026negato – solo per questa particolare categoria di interventipubblici – il privilegio riconosciuto in via generale dal d.lgs. n.123 del 1998.Invece, secondo la società attuale ricorrente, ladisposizione contenuta nell’art. 26, comma 14, d.l. n. 34 del2020 va interpretata in senso restrittivo e proprio alla luce delprecetto generale contenuto nell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123del 1998.

Così facendo, si dovrebbe riconoscere che lapostergazione opera soltanto laddove «la società emittente siaassoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale» dopola scadenza del termine previsto nello stesso comma 14 per ilrimborso del prestito (ordinariamente sei anni), restando invecevalida la regola del rango privilegiato nel caso di precoceinterruzione del programma di finanziamento, come avvenutonel caso di specie.[OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che a tale corretta impostazionesi conformano sia il d.m. 11.8.2020 (adottato in attuazione diquanto previsto dal comma 16 dell’art. 26: «Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, sono definite caratteristiche,condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumentisottoscrizione strumenti finanziari stipulato tra le parti il12.10.2021 (atti nei quali viene richiamata e tenuta ferma ladisciplina del d.lgs. n. 123 del 1998).10.2.

La controversia riguarda, dunque, il rapporto tra ledue distinte normative (d.l. n. 34 del 2020 e d.lgs. n. 123 del1998) e il corretto coordinamento delle loro (apparentemente)contrapposte previsioni.Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026In astratto la soluzione preferita dalla Corte d’appello diBologna è lineare e fa leva su due consolidati criteri diinterpretazione nel caso di successione delle leggi nel tempo(lex specialis derogat generali e lex posterior derogat priori).Tuttavia, la soluzione non può essere condivisa, perché èmancata la ricerca della possibilità di un coordinamento delledue disposizioni e non è stato approfondito il rapporto dell’art.26 d.l. n. 34 del 2020 con la normativa di rango sì inferiore(d.m. 11.8.2020), ma legittimata ad integrare e specificare ilsignificato di quella superiore dal rinvio contenuto nel commaEbbene, l’art. 7, comma 1, del d.m. 11.8.2020 precisa che«[OSCURATO:PERSONA] disciplina gli impegni della [OSCURATO:PERSONA] e lefattispecie che comportano l’immediato rimborso degliStrumenti Finanziari.

Resta fermo l’articolo 9 del decretolegislativo 31 marzio 1998 n. 123».

Dunque, la disciplinagenerale che comprende il privilegio per il credito del gestoredell’intervento pubblico è richiamata proprio con riferimento alcaso di «immediato rimborso», ovverosia al caso in cui unevento anomalo comporti l’interruzione anticipata del progettoalla base dell’intervento pubblico a sostegno dell’impresa(progetto che l’impresa finanziata è tenuta a perseguire e chel’ente gestore deve monitorare, come si desume dal comma 15del medesimo art. 26 d.l. n. 34 del 2020: «La società emittenteassume l'impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla datadell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumentiquote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale,investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimentiNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, lacadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine diconsentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presentecomma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16»).10.3.

Siffatta interpretazione restrittiva della disposizioneche prevede la postergazione è anche suggerita da unadoverosa verifica di compatibilità dell’ordinamento interno conquello eurounitario.Occorre, infatti, considerare che l’intervento di sostegnopubblico alle imprese contenuto nel c.d. decreto rilancio fudisposto in attuazione di quanto previsto nella Comunicazione8.5.2020 della Commissione europea (secondo emendamentoalla Comunicazione del 19.3.2020), la quale, nel momentostesso in cui la consentiva, poneva precisi limiti alla erogazione(alle imprese trovatesi in «improvvisa carenza di liquidità» acausa dell’emergenza Covid-19) di prestiti con diritto alrimborso «subordinato [a quello dei] creditori ordinari di primorango [ordinary senior creditors, nel testo in lingua inglese] incaso di procedure di insolvenza» (si veda il punto 28 dellaComunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che riscrive completamente ilpunto 26 dell’originaria Comunicazione del 19.3.2020).Poiché la postergazione del credito rispetto ai creditorichirografari è una forma di intervento pubblico più intensa di unsemplice prestito da parte di un ente pubblico a condizioniagevolate (nella Comunicazione della Commissione è definitouno strumento, «meno distorsivo», ma «analogo al sostegno alcapitale»), l’interpretazione restrittiva della disposizione internaNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026è sicuramente la più consona e prudenziale nel rapporto con lasuperiore normativa eurounitaria.10.4.

L’interpretazione restrittiva della disposizione cheprevede la postergazione (fatta propria e specificata, come si èvisto, nel d.m. delegato a definire «caratteristiche, condizioni emodalità del finanziamento e degli [OSCURATO:PERSONA]»)risulta, del resto, coerente con il costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che interpreta, al contrario, insenso espansivo la previsione del privilegio contenuta nell’art.9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998.Come sinteticamente riassunto dal pubblico ministeronella memoria ex art. 378 c.p.c., è stato affermato che ilprivilegio in parola trova applicazione per i contributi che sianostati concessi alle imprese a fondo perduto (Cass. n.23411/2023), anche durante l’esecuzione del rapporto e aprescindere dalla revoca del beneficio (Cass. n. 23805/2025),per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delleriferimento, nell’atto di finanziamento, alla specifica leggestatale (Cass. n. 27360/2024), nonché per gli interventi disostegno pubblico erogati in forma di concessione di unagaranzia (Cass. nn. 29599/2025; 9657/2024).Tutto ciò in coerenza con la considerazione, di caratteregenerale, che il privilegio dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del1998 «ha come “causa” quella di assorbire e recuperare ilsacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concretosopportato in funzione di un utile reimpiego delle sommerecuperate, a favore dello “sviluppo delle altre attivitàproduttive”», sicché «deve trovare applicazione ogniqualvolta …Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026il finanziamento abbia le caratteristiche di un intervento disostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive»(Cass. n. 27360/2024 cit., che cita a sua volta Cass. nn.882/2020; 21841/2017; 3335/2012).10.5.

Da ultimo, in linea con la preferita interpretazioneche coordina le due discipline, si pongono anche lo specifico«Regolamento del prestito» e il contratto di sottoscrizionestrumenti finanziari, entrambi di data 12.10.2021.Infatti, il «Regolamento del prestito» prevede sia l’ipotesi(all’art. 5) della postergazione, sia quella (all’art. 11) dellaapplicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, che riconosceinvece il privilegio per il credito.

L’apparente antinomia tra ledue diverse disposizioni dell’atto volto a disciplinare lecondizioni del medesimo prestito si risolve solo attribuendo aciascuna disposizione un diverso ambito di operatività: l’art. 5,per il caso di regolare esecuzione del programma previstodall’intervento di sostegno pubblico all’impresa; l’art. 11, per ilcaso di anticipata interruzione di quel programma a causa di unevento rilevante che si verifichi prima dello scadere dellaprevista durata esennale del prestito.Certamente non possono essere il singolo «Regolamentodel prestito» o il singolo contratto di sottoscrizione delleobbligazioni a stabilire il rango del credito di [OSCURATO:SOCIETA].

Maqui si tratta solo di constatare che quegli atti finali, esecutividell’intervento di sostegno pubblico all’impresa, non sono incontrasto, ma anzi perfettamente coerenti, con il dettatonormativo desumibile dalle fonti superiori, a partire dai limitiposti dalla Commissione europea, per poi passare al testo deldecreto legge e sottostante del decreto ministeriale delegato aNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026definire «caratteristiche, condizioni e modalità delfinanziamento».11.

Per le medesime ragioni risultano fondati anche ilquinto e il sesto motivo, con i quali [OSCURATO:SOCIETA]. contesta lacorrettezza del giudizio espresso dai giudici del merito sullaconvenienza, nei suoi confronti, della proposta di concordatopreventivo e la legittimità della sua collocazione in una separataclasse privata del diritto di voto e di qualsiasi partecipazione alriparto delle risorse disponibili per il pagamento dei creditori.11.1.

Il requisito della convenienza – che il giudice delmerito ha il dovere di verificare, nel momento in cui gliene farichiesta il creditore che si oppone all’omologazione – è statoritenuto sussistente proprio sul presupposto che il creditorepostergato non troverebbe alcun soddisfacimento nemmeno incaso di liquidazione giudiziale, se non dopo il (non prevedibile)pagamento integrale di tutti i creditori, sia privilegiati chechirografari.Ne consegue che quel giudizio, così come la formazione diuna classe in cui l’omogeneità di posizione (art. 2, lett. r, c.c.i.i.)è indicata proprio nel rango postergato, risulta viziato dall’erroredi diritto commesso nell’interpretazione delle norme appenaesaminate.12.

Con l’accoglimento dei primi sei motivi restanoassorbiti il settimo e l’ottavo motivo.

L’uno riproponesostanzialmente la medesima questione, aggiungendo un’inutiledenuncia di un asserito vizio di omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.

L’altro riguarda la decisione sulle spese e sullaresponsabilità aggravata della parte soccombente, che vieneNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026ovviamente a cadere in seguito all’accoglimento del ricorso sulladecisione di merito.13.

Alla cassazione segue il rinvio alla medesima Corted’appello di Bologna, anche per decidere sulle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie i primi sei motivi di ricorso, assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, anche per la decisione sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 29.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppo d’impresa S.p.A., elettivamentedomiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma,via Paisiello n. 6, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiulio Bergomi- controricorrente -e nei confronti diAgenzia delle Entrate- intimata -Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza n. 1544/2024 della Corte d’appello diBologna, depositata il 22.7.2024;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Novarese.Il Tribunale di Modena omologò il concordato preventivoin continuità proposto ai suoi creditori da [OSCURATO:PERSONA] IndustryS.p.A.Contro la sentenza del tribunale presentarono reclamol’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]. (denominazione socialecompleta indicata in epigrafe).Per ciò che qui ancora interessa, [OSCURATO:SOCIETA]. contestòla legittimità del trattamento riservato al suo credito, derivanteda un prestito obbligazionario emesso da [OSCURATO:PERSONA] IndustryS.p.A. e sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestrice del«[OSCURATO:PERSONA] PMI», istituito dall’art. 26, comma 12, deldecreto legge n. 34 del 2020 (c.d. d.l. rilancio), convertito, conmodificazioni dalla legge n. 77 del 2020. Infatti, nella propostadi concordato non era previsto alcun pagamento in favore diInvitalia S.p.A., essendosi ritenuto il credito postergato ai sensidell’art. 26, comma 14, del citato decreto legge n. 34 del 2020,mentre la società creditrice ne rivendicava (e rivendica tuttora)il rango privilegiato, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n.123 del 1998.La Corte d’appello di Bologna rigettò entrambi i reclami econfermò quindi l’omologazione del concordato preventivo.Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso,mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, edentrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. del punto 28 dellaComunicazione della Commissione Europea addì 08.05.2020nonché degli artt. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34(Decreto Rilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020n. 77, dell’art. 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì11.08.2020 ed allegato prospetto, degli artt. 5, 11, comma 1lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 delContratto di Sottoscrizione degli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998n. 123 e dell’art. 2745 C.C., in tema di natura privilegiata delcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. e sua errata postergazione».2. Il secondo motivo di ricorso prospetta «Violazione dilegge ex art. 360 n. 3) C.P.C., dell’art. 26, comma 16 del D.L.19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod. nellaLegge 17.07.2020 n. 77, 7 comma 1 del Decreto Min. Economiaaddì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11,comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento del PrestitoNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2del Contratto di Sottoscrizione degli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123nonché dell’art. 2745 C.C., in tema di natura privilegiata delcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. ed errata applicazione delcriterio di specialità».3. Il terzo motivo è così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C., degli artt. 1362 e ss. C.C.nonché dell’art. 12 delle Preleggi e dell’art. 2745 C.C., insubordine eccezione di incostituzionalità dell’art. 26 comma 14del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 34 (Decreto Rilancio) convertito conmod. nella Legge 17.07.2020 n. 77 in relazione agli artt. 2, 97e 111 Costituzione ed avuto riguardo agli artt. 11, comma 1 lett.a) e commi 4 e 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021,6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché 9 comma 5del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e 2745 C.C., in tema diinterpretazione delle clausole normative e contrattuali cheprevedono il rimborso anticipato del prestito e la sua naturaprivilegiata rispetto a quelle che ne dispongono lapostergazione».4. Il quarto motivo censura «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C., dell’art. 26, comma 16 delD.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod.nella Legge 17.07.2020 n. 77, 7 comma 1 del Decreto Min.Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonché degliartt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 del Regolamento delPrestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degli StrumentiNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/202631.03.1998 n. 123 e dell’art. 2745 C.C., in tema di immediataesigibilità del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., sussistenza privilegiogenerale e sua non postergazione».5. Segue il quinto motivo, che prospetta «Violazionedell’art. 26, comma 16 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (DecretoRilancio) convertito con mod. nella Legge 17.07.2020 n. 77,dell’art. 7 comma 1 del Decreto Min. Economia addì 11.08.2020ed allegato prospetto, nonché degli artt. 5, 11, comma 1 lett.a) e comma 6 del Regolamento del Prestito addì 12.10.2021,degli artt. 4, 6, comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto diSottoscrizione degli [OSCURATO:PERSONA] in pari data nonchédell’art. 9 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 123 e dell’art. 2745 C.C.,in tema di mancata convenienza della proposta concordatariaed impossibilità di soddisfare il credito privilegiato di InvitaliaS.p.a. in misura non inferiore rispetto alla LiquidazioneGiudiziale».6. Il sesto motivo denuncia «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. degli artt. 109 comma 5C.C.I.I. e 112 C.C.I.I. in tema di corretta formazione delle classie calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione dellaproposta di concordato in continuità aziendale».7. Il settimo motivo è rubricato «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3) C.P.C. dell’ art. 26, comma 16 delD.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con mod.nella Legge 17.07.2020 n. 77, dell’art. 7 comma 1 del DecretoMin. Economia addì 11.08.2020 ed allegato prospetto, nonchédegli artt. 5, 11, comma 1 lett. a) e commi 4 e 6 delRegolamento del Prestito addì 12.10.2021, degli artt. 4, 6,comma 1 (i) ed 8 comma 2 del Contratto di Sottoscrizione degliNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026Strumenti Finanziari del 12.10.2021 nonché dell’art. 9 comma5 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 e degli artt. 2745 C.C. e 112C.P.C., nullità della sentenza ex art. 360 n. 4) C.P.C. in relazionealla violazione degli artt. 112 C.P.C. e 132 n. 4 C.P.C. ed ancoraomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) C.P.C., intema di mancato esame del rimborso anticipato del prestito epostergazione credito».8. Infine, l’ottavo motivo censura la condanna aggravataalla rifusione delle spese e al risarcimento del danno,pronunciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del suo legalerappresentante: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3) C.P.C. degli artt. 51 comma 15 C.C.I.I. e 96 C.P.C., in temadi mala fede e lite temeraria».9. Va preliminarmente sgomberato il campo dalleeccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, chesono infondate.9.1. Con la prima si prospetta il passaggio in giudicato,perché non oggetto di specifica impugnazione, della decisionedi inammissibilità del reclamo che, secondo [OSCURATO:PERSONA] IndustryS.p.A., sarebbe stata adottata dalla Corte d’appello di Bologna,con valore assorbente delle successive considerazioni sullainfondatezza nel merito dell’impugnazione; e ciò avendo la corteaderito all’affermazione del tribunale secondo cui l’opposizionedi [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata inammissibile, in quantoproposta da «creditore postergato per legge e, per ciò, noninteressato al piano».In realtà, al contrario di quanto prospettato nelcontroricorso, la corte territoriale ha rigettato nel merito ilNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026reclamo (e in tal senso è esplicito il dispositivo), soltantoaccennando alla questione della carenza di interesse alconcordato «quale creditore postergato». Questione, del resto,tutt’altro che preliminare, essendo logicamente successivaall’accertamento, appunto, della qualifica di creditorepostergato, che presuppone la decisione sull’oggetto principale,e, dunque, sul merito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.9.2. Analogamente non rappresenta una ratio decidendidella sentenza impugnata, ma soltanto una considerazione dicontorno, l’affermazione – di per sé corretta – secondo cui «lacontroversa natura, privilegiata o postergata, del credito dequo, non [può], in generale, trovare soluzione in ambitoconcordatario dove, diversamente da altre procedureconcorsuali, difetta una fase di verifica di tali profili».Infatti, nell’opposizione, prima, e nel reclamo, poi, diInvitalia S.p.A., la rivendicazione del rango privilegiato, invecedi quello postergato attribuito al credito, è soltanto il veicolotramite il quale sono state contestate la corretta formazionedelle classi, la convenienza per il singolo creditore rispettoall’alternativa liquidatoria e l’effettiva fattibilità del piano, unavolta corretto l’errore giuridico (che si assume) contenuto nellaproposta. Tutti temi che trovano la loro sede pertinente proprionel giudizio di omologazione del concordato preventivo.10. I primi quattro motivi – che possono essere esaminaticongiuntamente, per la stretta connessione tra di loro, in quantotutti insieme pongono la questione fondamentale del rango danei termini di seguito esposti.Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/202610.1. Come si è anticipato in narrativa, il credito di cui sidiscute origina da un prestito obbligazionario, per € 5.008.000,che [OSCURATO:SOCIETA]. ha sottoscritto quale gestrice del «FondoPatrimonio PMI», istituito dall’art. 26, comma 12, del decretolegge n. 34 del 2020.La Corte d’appello di Bologna (così come, prima, ilTribunale di Modena) ha ritenuto legittima la proposta diconcordato, che ha escluso [OSCURATO:SOCIETA]. dal voto e daqualsiasi pagamento, sulla scorta di quanto previsto nelsuccessivo comma 14 del medesimo art. 26, il quale cosìdispone:«[OSCURATO:PERSONA] sono rimborsati decorsi sei annidalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoliin via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. GliStrumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso diinformazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la societàemittente sia assoggettata a fallimento o altra proceduraconcorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e ilpagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i creditichirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 del codicecivile».Dunque, pur trattandosi senza dubbio di un finanziamentorientrante tra gli «interventi di sostegno pubblico alle imprese»,per i quali l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 riconosce ilprivilegio di rango immediatamente successivo a quello deicrediti di cui all’art. 2751-bis c.c., il giudice del merito haritenuto che debba essere data prevalenza alla «speciale eposteriore normativa» contenuta nel decreto legge n. 34 del2020, che, prevedendo la postergazione, non può che avereNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026negato – solo per questa particolare categoria di interventipubblici – il privilegio riconosciuto in via generale dal d.lgs. n.123 del 1998.Invece, secondo la società attuale ricorrente, ladisposizione contenuta nell’art. 26, comma 14, d.l. n. 34 del2020 va interpretata in senso restrittivo e proprio alla luce delprecetto generale contenuto nell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123del 1998. Così facendo, si dovrebbe riconoscere che lapostergazione opera soltanto laddove «la società emittente siaassoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale» dopola scadenza del termine previsto nello stesso comma 14 per ilrimborso del prestito (ordinariamente sei anni), restando invecevalida la regola del rango privilegiato nel caso di precoceinterruzione del programma di finanziamento, come avvenutonel caso di specie.[OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che a tale corretta impostazionesi conformano sia il d.m. 11.8.2020 (adottato in attuazione diquanto previsto dal comma 16 dell’art. 26: «Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, sono definite caratteristiche,condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumentisottoscrizione strumenti finanziari stipulato tra le parti il12.10.2021 (atti nei quali viene richiamata e tenuta ferma ladisciplina del d.lgs. n. 123 del 1998).10.2. La controversia riguarda, dunque, il rapporto tra ledue distinte normative (d.l. n. 34 del 2020 e d.lgs. n. 123 del1998) e il corretto coordinamento delle loro (apparentemente)contrapposte previsioni.Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026In astratto la soluzione preferita dalla Corte d’appello diBologna è lineare e fa leva su due consolidati criteri diinterpretazione nel caso di successione delle leggi nel tempo(lex specialis derogat generali e lex posterior derogat priori).Tuttavia, la soluzione non può essere condivisa, perché èmancata la ricerca della possibilità di un coordinamento delledue disposizioni e non è stato approfondito il rapporto dell’art.26 d.l. n. 34 del 2020 con la normativa di rango sì inferiore(d.m. 11.8.2020), ma legittimata ad integrare e specificare ilsignificato di quella superiore dal rinvio contenuto nel commaEbbene, l’art. 7, comma 1, del d.m. 11.8.2020 precisa che«[OSCURATO:PERSONA] disciplina gli impegni della [OSCURATO:PERSONA] e lefattispecie che comportano l’immediato rimborso degliStrumenti Finanziari. Resta fermo l’articolo 9 del decretolegislativo 31 marzio 1998 n. 123». Dunque, la disciplinagenerale che comprende il privilegio per il credito del gestoredell’intervento pubblico è richiamata proprio con riferimento alcaso di «immediato rimborso», ovverosia al caso in cui unevento anomalo comporti l’interruzione anticipata del progettoalla base dell’intervento pubblico a sostegno dell’impresa(progetto che l’impresa finanziata è tenuta a perseguire e chel’ente gestore deve monitorare, come si desume dal comma 15del medesimo art. 26 d.l. n. 34 del 2020: «La società emittenteassume l'impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla datadell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumentiquote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale,investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimentiNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, lacadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine diconsentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presentecomma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16»).10.3. Siffatta interpretazione restrittiva della disposizioneche prevede la postergazione è anche suggerita da unadoverosa verifica di compatibilità dell’ordinamento interno conquello eurounitario.Occorre, infatti, considerare che l’intervento di sostegnopubblico alle imprese contenuto nel c.d. decreto rilancio fudisposto in attuazione di quanto previsto nella Comunicazione8.5.2020 della Commissione europea (secondo emendamentoalla Comunicazione del 19.3.2020), la quale, nel momentostesso in cui la consentiva, poneva precisi limiti alla erogazione(alle imprese trovatesi in «improvvisa carenza di liquidità» acausa dell’emergenza Covid-19) di prestiti con diritto alrimborso «subordinato [a quello dei] creditori ordinari di primorango [ordinary senior creditors, nel testo in lingua inglese] incaso di procedure di insolvenza» (si veda il punto 28 dellaComunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che riscrive completamente ilpunto 26 dell’originaria Comunicazione del 19.3.2020).Poiché la postergazione del credito rispetto ai creditorichirografari è una forma di intervento pubblico più intensa di unsemplice prestito da parte di un ente pubblico a condizioniagevolate (nella Comunicazione della Commissione è definitouno strumento, «meno distorsivo», ma «analogo al sostegno alcapitale»), l’interpretazione restrittiva della disposizione internaNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026è sicuramente la più consona e prudenziale nel rapporto con lasuperiore normativa eurounitaria.10.4. L’interpretazione restrittiva della disposizione cheprevede la postergazione (fatta propria e specificata, come si èvisto, nel d.m. delegato a definire «caratteristiche, condizioni emodalità del finanziamento e degli [OSCURATO:PERSONA]»)risulta, del resto, coerente con il costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che interpreta, al contrario, insenso espansivo la previsione del privilegio contenuta nell’art.9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998.Come sinteticamente riassunto dal pubblico ministeronella memoria ex art. 378 c.p.c., è stato affermato che ilprivilegio in parola trova applicazione per i contributi che sianostati concessi alle imprese a fondo perduto (Cass. n.23411/2023), anche durante l’esecuzione del rapporto e aprescindere dalla revoca del beneficio (Cass. n. 23805/2025),per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delleriferimento, nell’atto di finanziamento, alla specifica leggestatale (Cass. n. 27360/2024), nonché per gli interventi disostegno pubblico erogati in forma di concessione di unagaranzia (Cass. nn. 29599/2025; 9657/2024).Tutto ciò in coerenza con la considerazione, di caratteregenerale, che il privilegio dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del1998 «ha come “causa” quella di assorbire e recuperare ilsacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concretosopportato in funzione di un utile reimpiego delle sommerecuperate, a favore dello “sviluppo delle altre attivitàproduttive”», sicché «deve trovare applicazione ogniqualvolta …Numero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026il finanziamento abbia le caratteristiche di un intervento disostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive»(Cass. n. 27360/2024 cit., che cita a sua volta Cass. nn.882/2020; 21841/2017; 3335/2012).10.5. Da ultimo, in linea con la preferita interpretazioneche coordina le due discipline, si pongono anche lo specifico«Regolamento del prestito» e il contratto di sottoscrizionestrumenti finanziari, entrambi di data 12.10.2021.Infatti, il «Regolamento del prestito» prevede sia l’ipotesi(all’art. 5) della postergazione, sia quella (all’art. 11) dellaapplicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, che riconosceinvece il privilegio per il credito. L’apparente antinomia tra ledue diverse disposizioni dell’atto volto a disciplinare lecondizioni del medesimo prestito si risolve solo attribuendo aciascuna disposizione un diverso ambito di operatività: l’art. 5,per il caso di regolare esecuzione del programma previstodall’intervento di sostegno pubblico all’impresa; l’art. 11, per ilcaso di anticipata interruzione di quel programma a causa di unevento rilevante che si verifichi prima dello scadere dellaprevista durata esennale del prestito.Certamente non possono essere il singolo «Regolamentodel prestito» o il singolo contratto di sottoscrizione delleobbligazioni a stabilire il rango del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. Maqui si tratta solo di constatare che quegli atti finali, esecutividell’intervento di sostegno pubblico all’impresa, non sono incontrasto, ma anzi perfettamente coerenti, con il dettatonormativo desumibile dalle fonti superiori, a partire dai limitiposti dalla Commissione europea, per poi passare al testo deldecreto legge e sottostante del decreto ministeriale delegato aNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026definire «caratteristiche, condizioni e modalità delfinanziamento».11. Per le medesime ragioni risultano fondati anche ilquinto e il sesto motivo, con i quali [OSCURATO:SOCIETA]. contesta lacorrettezza del giudizio espresso dai giudici del merito sullaconvenienza, nei suoi confronti, della proposta di concordatopreventivo e la legittimità della sua collocazione in una separataclasse privata del diritto di voto e di qualsiasi partecipazione alriparto delle risorse disponibili per il pagamento dei creditori.11.1. Il requisito della convenienza – che il giudice delmerito ha il dovere di verificare, nel momento in cui gliene farichiesta il creditore che si oppone all’omologazione – è statoritenuto sussistente proprio sul presupposto che il creditorepostergato non troverebbe alcun soddisfacimento nemmeno incaso di liquidazione giudiziale, se non dopo il (non prevedibile)pagamento integrale di tutti i creditori, sia privilegiati chechirografari.Ne consegue che quel giudizio, così come la formazione diuna classe in cui l’omogeneità di posizione (art. 2, lett. r, c.c.i.i.)è indicata proprio nel rango postergato, risulta viziato dall’erroredi diritto commesso nell’interpretazione delle norme appenaesaminate.12. Con l’accoglimento dei primi sei motivi restanoassorbiti il settimo e l’ottavo motivo. L’uno riproponesostanzialmente la medesima questione, aggiungendo un’inutiledenuncia di un asserito vizio di omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti. L’altro riguarda la decisione sulle spese e sullaresponsabilità aggravata della parte soccombente, che vieneNumero registro generale 18181/2024Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 20232/2026Data pubblicazione 16/06/2026ovviamente a cadere in seguito all’accoglimento del ricorso sulladecisione di merito.13. Alla cassazione segue il rinvio alla medesima Corted’appello di Bologna, anche per decidere sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie i primi sei motivi di ricorso, assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, anche per la decisione sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 29.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente
Sentenza Cassazione n. 20232/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris