CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 21 ottobre 2021, che, oltre a revocare, in accoglimento della richiesta del P.M., la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal medesimo Tribunalel'll ottobre 2012, irrevocabile il 25 gennaio 2013, ha contestualmente rigettato la richiesta di applicazione della continuazione avanzata dalla difesa in relazione a due sentenze emesse a carico dell'imputato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale rispetto al mancato riconoscimento della continuazione, è manifestamente infondato, in quanto non specifico, non essendosi il ricorrente adeguatamente confrontato con la motivazione del giudice dell'esecuzione che, in maniera non illogica, ha disattesa l'istanza difensiva osservando che i fatti oggetto delle due sentenze indicate dalla difesa concernevano reati di diversa tipologia, commessi a distanza di 4 anni l'uno dall'altro, senza che siano state allegate circostanze da cui dedurre la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 magg