CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 novembre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anili1 con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza a [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 giugno 2020, confermava il decreto del Tribunale, ma in data 12 maggio 2021 questa Corte annullava il decreto impugnato limitatamente all'obbligo di soggiorno, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice del rinvio, confermava il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2019. 1.1 Avverso tale ultimo decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che, malgrado la sentenza di annullamento di questa Corte, ancora una volta non era dato sapere per quale specifica ragione la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritenuto idonee le altre misure di sorveglianza speciale ai fini della prevenzione, senza spiegare le ragioni di dissenso dalla richiesta del Procuratore generale di accoglimento del gravame e perché l'obbligo di soggiorno avrebbe potuto raggiungere lo scopo di tutelare la sicurezza e la tranquillità collettiva, considerato che la motivazione del decreto impugnato sembrava tutelare più i due militari operanti che avevano denunciato il ricorrente in un paio di occasioni piuttosto che la sicurezza e la tranquillità pubblica. 1.2 D difensore eccepisce che la Corte di appello aveva violato il disposto di cui all'art. 5 commi 1 e 2 D.Lg.s 159/2011 anche con riferimento al principio della correlazione tra l'accusa e la decisione in quanto, a fronte dalla richiesta del Procuratore generale di accoglimento dell'appello, con esclusione dell'obbligo di soggiorno, la Corte di appello aveva confermato l'aggravante non più rivendicata dalla pubblica accusa. 265102 1.3 II difensore lamenta la violazione di legge ex art. 10 comma 3 D.Lgs. 159/2011 ed il travisamento delle conclusioni del Procuratore generale formulate in udienza, in quanto la Corte di appello aveva affermato che lo stesso avrebbe chiesto in udienza la conferma della pronuncia di primo grado, mentre dal verbale di udienza risultava esattamente il contrario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La Sesta Sezione di questa Corte aveva infatti annullato il precedente decreto ritenendo che "la pericolosità che la legge richiede per l'applicazione del soggiorno obbligato discende non solo e non tanto dal grado di temibilità dell'individuo, quanto dalle caratteristiche della pericolosità stessa, valutata in relazione alle ragioni ed alle condizioni ambientali nelle quali si trova la persona da sottoporre a misura di prevenzione"; la Corte di appello, quale giudice di rinvio, ha colmato la lacuna motivazione rilevata da questa Corte, precisando che " la più volte constata(ta) intemperanza ed aggressività manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle forze dell'ordine e la proclività a rendersi protagonista di condotte antisociali comportino l'esigenza che costui si muova in un contesto nel quale egli sia ben conosciuto dai militari operanti..": trattasi di motivazione logica e coerente con i dati esaminati, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. Infatti, le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; . vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. 1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di misure di prevenzione, la natura cognitiva e giurisdizionale del procedimento impone di ritenere che la rinuncia ad una domanda originaria debba essere espressamente formalizzata non potendosi implicitamente ricavare da fatti concludenti, sicché, ove il pubblico ministero abbia rassegnato conclusioni orali in termini non del tutto conformi alla richiesta formulata per iscritto, non può da ciò ricavarsi il significato concludente del venir meno dell'interesse ad una pronuncia sulla questione originariamente dedotta" (Sez. 5, sentenza n. 5749 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282780 - 02)"; nella motivazione della citata sentenza viene precisato che "proprio perché il procedimento può avviarsi su atto di impulso dei soggetti legittimati a chiedere all'autorità giudiziaria che venga applicata una misura di prevenzione personale (art. 5 d.lgs. n. 159/2011), le conclusioni rassegnate dalla parte pubblica in termini non pienamente conformi all'originaria richiesta non esprimono necessariamente il significato concludente di un venir meno dell'interesse a una pronuncia sull'oggetto della questione originariamente dedotta." 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2022 Il con