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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33982/2026

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anza del 19/03/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diSASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diSassari ha disatteso l’istanza volta alla concessione della misura alternativadell’affidamento in prova ai servizi sociali, che era stata presentata da FabioContini, soggetto detenuto in espiazione della pena complessiva – determinatamediante provvedimento di cumulo – pari ad anni cinque, mesi tre e giorniventinove di reclusione, con fine pena fissato al giorno 11/08/2029, per i reati dicui agli artt. 368 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309.2.

Ricorre per cassazione l’interessato, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi e, segnatamente: - violazione dilegge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per omessa e/o parzialevalutazione degli elementi favorevolmente deponenti per la concessione dellamisura alternativa, addotti dalla difesa; - violazione di legge e vizio dimotivazione apparente e contraddittoria, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., in punto di pericolosità sociale del condannato; - violazione dilegge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,sotto il profilo del mancato rispetto del principio di progressione trattamentale edel diritto alla rieducazione ex art. 27 comma 3 Cost.; - violazione di legge evizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione alla errata valutazione del carico pendente relativo al condannato edelle implicazioni di tale carico sul giudizio prognostico.La difesa ha anche depositato – seppur tardivamente – una memoria, amezzo della quale ha ribadito la fondatezza delle ragioni poste a fondamentodell’impugnazione.3.

Il ricorso è inammissibile.Vengono infatti articolate censure non consentite in sede di legittimità,in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite daspecifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza,che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera nonmanifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell’eserciziodel potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi,Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzione delladetenzione intramuraria, attenendosi così correttamente al principio dellagradualità trattamentale (fra tante, si veda Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015,Sicari, Rv. 264037 – 01, secondo cui: ‹‹Prima di ammettere il condannato amisure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sonoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reatocommesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dellaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello››; così ancheSez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01).Ha evidenziato il Tribunale di sorveglianza, segnatamente, il contenutodelle relazioni versate nell’incarto processuale, oltre che la gravità dei fatti per iquali sono intervenute le condanne in espiazione, le informazioni fornite dallap.g. e, infine, l’insufficienza attuale del percorso rieducativo e risocializzantesvolto dal soggetto.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 19/03/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diSASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diSassari ha disatteso l’istanza volta alla concessione della misura alternativadell’affidamento in prova ai servizi sociali, che era stata presentata da FabioContini, soggetto detenuto in espiazione della pena complessiva – determinatamediante provvedimento di cumulo – pari ad anni cinque, mesi tre e giorniventinove di reclusione, con fine pena fissato al giorno 11/08/2029, per i reati dicui agli artt. 368 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309.2. Ricorre per cassazione l’interessato, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi e, segnatamente: - violazione dilegge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per omessa e/o parzialevalutazione degli elementi favorevolmente deponenti per la concessione dellamisura alternativa, addotti dalla difesa; - violazione di legge e vizio dimotivazione apparente e contraddittoria, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., in punto di pericolosità sociale del condannato; - violazione dilegge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,sotto il profilo del mancato rispetto del principio di progressione trattamentale edel diritto alla rieducazione ex art. 27 comma 3 Cost.; - violazione di legge evizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione alla errata valutazione del carico pendente relativo al condannato edelle implicazioni di tale carico sul giudizio prognostico.La difesa ha anche depositato – seppur tardivamente – una memoria, amezzo della quale ha ribadito la fondatezza delle ragioni poste a fondamentodell’impugnazione.3. Il ricorso è inammissibile.Vengono infatti articolate censure non consentite in sede di legittimità,in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite daspecifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza,che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera nonmanifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’eserciziodel potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi,Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzione delladetenzione intramuraria, attenendosi così correttamente al principio dellagradualità trattamentale (fra tante, si veda Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015,Sicari, Rv. 264037 – 01, secondo cui: ‹‹Prima di ammettere il condannato amisure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sonoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reatocommesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dellaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello››; così ancheSez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01).Ha evidenziato il Tribunale di sorveglianza, segnatamente, il contenutodelle relazioni versate nell’incarto processuale, oltre che la gravità dei fatti per iquali sono intervenute le condanne in espiazione, le informazioni fornite dallap.g. e, infine, l’insufficienza attuale del percorso rieducativo e risocializzantesvolto dal soggetto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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