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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24633/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo con cui deduce l'insussistenza del dell'elemento psicologico del reato è manifestamente infondato, poiché la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo, relativo alla determinazione del trattamento punitivo (mancata esclusione della recidiva) perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo con cui deduce l'insussistenza del dell'elemento psicologico del reato è manifestamente infondato, poiché la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo, relativo alla determinazione del trattamento punitivo (mancata esclusione della recidiva) perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 24633/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris