CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 38267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con il quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui all'art. 495 cod.pen. e di cui all'art. 47 ter legge 354/75 in relazione all'art. 385 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale I ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]