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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 38387/2025

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ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deirispettivi difensor i di fiducia, ricorronoper cassazione avverso l a sentenza della Corte di appello di Napoli in data 07/05/2025 che, esclusa la circostanza aggravante ex art. 644, comma 5, n. 3 cod. proc. pen. contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 1) dell’imputazione, ha confermato, anche negli esiti sanzionatori, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia: [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura (esclusa già dal Tribunale l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata in relazione a tale reato) ed estorsione aggravata dall’essere le persone riunite e dal metodo mafioso (con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] di concorso in estorsione aggravata dall’essere le persone riunite e dal metodo mafioso; entrambi i ricorrenti al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione all’art. 644, comma 3, e 157 cod. pen.

Si lamenta che essendosi al cospetto di un’ipotesi di usura reale (per come ritenuto anche dalla Corte di appello a pag. 37), la data del commesso reato doveva retrodatarsi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui, a fronte del prestito ricevuto, la moglie del [OSCURATO:PERSONA] trasferiva la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA].

Con la conseguenza che il reato, alla data della pronuncia di appello, era prescritto.

Si trattava di un tema – quale quello della consumazione del reato - dedotto con l’atto di appello a cui la Corte territoriale non aveva fatto discendere il conseguenziale esame del tema della prescrizione dell’usura.

2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43 e 644 cod. pen. per vizi della motivazione.

Il motivo attiene all’assenza del dolo diretto in capo al ricorrente che fa leva sulla circostanza che il vantaggio usurario che avrebbe dovuto ricavare dalla vendita dell’appartamento (e dal contemporaneo atto di retrovendita) non era né previsto, né voluto, in quanto la volontà dell’imputato era unicamente quella di ottenere la restituzione del prestito elargito non avente, per come precisato anche nell’imputazione, natura usuraria.

Era al momento della sottoscrizione che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare l’elemento soggettivo, a nulla valendo gli accadimenti successivamente intervenuti nel 2018 (cioé il tentativo di vendere l’appartamento per far fronte alle necessità impellenti sorte con la chiusura della sua attività commerciale).

2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attendibilità della p.o. costituitasi parte civile in relazione al delitto estorsivo di cui al capo B) della rubrica.

Posto che l’accusa si fondava unicamente sulle dichiarazioni della p.o., si lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle criticità che, in punto di attendibilità, erano state sollevate coi motivi di appello e che la difesa passa in rassegna alle pagine 8 e 9 del ricorso richiamando diverse circostanze che si assumono significative ai fini della non veridicità del narrato.

2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione agli artt. 125, comma 1, n. 3 e 81 cpv. cod. pen.

Il motivo investe la misura dell’aumento – definito considerevole – determinato dalla continuazione relativa al capo 1) della rubrica.

Si lamenta che la Corte d’appello si sia sottratta all’obbligo di motivazione, limitandosi ad affermare che la pena era “congrua ed adeguata”, così non conformandosi all’orientamento di legittimità che, allorché la pena inflitta per il reato satellite si discosta dai minimi, esige di dar conto delle ragioni di tale scostamento.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) della rubrica, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 629 e 416-bis.1 cod. pen., erronea applicazione dei principi di diritto ex art. 533 cod. proc. pen. in materia di “oltre ogni ragionevole dubbio” e per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di verifica penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità estrinseca del suo racconto.

Dopo avere richiamato i principi affermati dalla Corte di legittimità in ordine alla verifica dell’attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni costituivano l’unica prova del delitto estorsivo contestato al ricorrente, si lamenta che la Corte di appello, pur avendo dato atto dei molteplici profili di criticità sollevati dalla difesa,sia ricorsa , al fine di affermare la colpevolezza del ricorrente, ad un excursus argomentativo affetto da patologia giustificativa di tipo contraddittorio, financo alterato rispetto alle ricostruzioni rese dalla stessa p.o.[OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte di appello, a fronte dell’esclusione della circostanza aggravante dello stato di bisogno riguardo alla vicenda usuraria, non ne aveva fatto derivare alcuna ricaduta sul giudizio di attendibilità della p.o. a proposito della vicenda estorsiva.

Dall’istruttoria era infatti emersa, in ragione delle contraddizioni del narrato del [OSCURATO:PERSONA],una differente causale rispetto a quella che lostesso aveva indicato a fondamento della richiesta di prestito rivolta al [OSCURATO:PERSONA], così avvalorando l’ipotesi difensiva secondo cui la denuncia di usura era stata artatamente sporta al fine di sottrarsi alla restituzione del prestito (pari ad euro 30 mila) ricevuto.

Laddove, infatti,il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in giudizio al fine di far accertare la nullità del patto commissorio sotteso al prestito,il giudice civile l’avrebbe condannato alla restituzione di quanto ricevuto.

L’aver anche trascinato entrambi gli imputati in un’ulteriore vicenda a carattere estorsivo a ndava ricondott o , in ragione delle plurime criticità e contraddizioni del narrato che la difesa passa in rassegna, al disegno perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] di riottenere la proprietà dell’immobile senza versare alcunché a [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Inutilizzabilità dell’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa agli accertamenti operati sulla titolarità del negozio di alimentari di [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto delle s.i.t. in esse richiamate (rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché vizio di motivazione in termini di mancata incidenza sull’attendibilità complessiva del narrato della p.o. sulla data e sul luogo ove sarebbe avvenuto il presunto episodio estorsivo di cui al capo 2) della rubrica.

Premesse le dichiarazioni della p.o. che collocava l’episodio estorsivo presso la salumeria di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 28 luglio ed il 31 agosto 2018 (ossia prima della vendita della casa a [OSCURATO:PERSONA], il cui rogito è datato il 1° agosto 2018), si richiamano gli elementi di prova indotti dalla difesa a confutazione del narrato volti a dimostrare, per un verso, che il ricorrente in quell’arco temporale trascorreva un soggiorno con i familiari altrove (presso una struttura ricettiva in Ischia, per come confermato da una teste e dalla relativa documentazione di soggiorno) e, per altro, che [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo aveva ceduto l’attività commerciale a terzi risultando, dunque, inverosimile la sua presenza in quel luogo.

Sul punto la Corte aveva reso una motivazione illogica laddove aveva ritenuto frutto più di un cattivo ricordo che di inattendibilità l’errore nel quale era caduto il Morettasull’indicazione della data in cui il fatto sarebbe avvenuto, adducendo che, essendogli l’alibi dell’imputato noto sin dalle indagini, risultava inspiegabile perché in sede dibattimentale si fosse “arrischiato ad indicare un giorno preciso, anziché mantenersi sul vago”.

In realtà, si rappresenta come la collocazione dell’episodio estorsivo a ridosso della stipulazione del rogito (il giorno prima della stipula del contratto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia il 31 luglio 2018) fosse stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA] anche prima di apprendere nel corso delle indagini l’alibi dell’imputato e che il teste, lungi dall’essersi ostinatamente “arrischiato” nel confermare il dato temporale dell’accaduto (poiché solo a seguito dell’incalzare delle domande della difesa aveva finito per confermare che l’episodio si era verificato il 31 luglio 2018), in realtà aveva anche cercato più volte di allargare il periodo temporale proprio al fine di neutralizzare la valenza a discarico dell’alibi fornito.

3.3. Parimenti privo di logicità era l’argomento utilizzato per superare il dato che [OSCURATO:PERSONA] giammai avrebbe potuto essere presente nella sua attività commerciale.

Al riguardo, a fronte della dichiarata inutilizzabilità della c.n.r. redatta dal teste della Gatta e dei verbali delle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla stessa allegati (non avendo prestato le difese il consenso alla loro acquisizione, alla circostanza), la Corte territoriale aveva superato l’obiezione difensiva facendo riferimento al dato, del tutto indimostrato, che alla formale cessione delle quote della società titolare della salumeria all’originario legale rappresentante (Cammisa) non si fosse accompagnato l’effettivo spossessamento dalla gestione da parte dell’imputato.

3.4. Ulteriori censure vengono mosse alla sentenza impugnata laddove aveva disatteso, con motivazione illogica e financo travisata, le criticità evidenziate dalla difesa in ordine alla tempistica con la quale la p.o. aveva porta to all’attenzione degli investigatori l’episodio estorsivo, al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], alla riconducibilità del prestito alla criminalità organizzata, all’evocazione del clanBelforte e de l nominativo di [OSCURATO:PERSONA], all’assenza di rilievo confermativo che doveva riconoscersi alle dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA].

3.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo B) dell’imputazione nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen., con esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen.

Il motivo attiene all’assenza in capo al ricorrente del dolo di concorrere, con il suo comportamento minaccioso e violento, a realizzare la pretesa usuraria avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della p.o.

La conoscenza in capo al ricorrente della natura usuraria e, dunque, estorsiva, della pretesa avanzata dal nipote in relazione alla quale sarebbe intervenuto a dare manforte minacciando e schiaffeggiando la p.o. era stata ricavata dalla circostanza che costui avesse assistito alla discussione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe consentito di apprendere i termini della questione.

Sostiene la difesa che, essendosi la discussione protratta solo per alcuni minuti (per come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata), illogico era farne derivare la possibilità che il ricorrente potesse avere avuto contezza della natura usuraria del prestito e che, peraltro, dalla stessa ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento al diritto – nascente dal patto di retrovendita – di contrastare la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di poter vendere liberamente l’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ad una mera controversia civilistica, sfornita di profili usurari.

Né la conoscenza della natura usuraria della pretesa poteva farsi derivare dal fatto che era stato genericamente evocato il nome di [OSCURATO:PERSONA], indicazione non attribuibile ad un’iniziativa del ricorrente il quale, tutt’al più si limitò a ripetere ad adiuvandum ciò che il nipote aveva affermato poco prima del suo intervento.

3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell’aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua declinazione oggettiva del metodo.

Del tutto illogica e contraddittoria era l’affermazione della Corte di merito che [OSCURATO:PERSONA], nella circostanza dell’incontro estorsivo, avrebbe evocato il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; l’evocazione, semmai, avrebbe dovuto fare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorrente risulterebbe legato nell’attività di usura secondo le dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA].

L’argomento, addotto dalla Corte d’appello per superare la distonia secondo cui il ricorrente si fosse limitato solo a confermare quanto già riferito in precedenza dal nipote, ossia che in quella operazione fosse coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], e non fosse portatore di un’autonoma evocazione, mal si conciliava con le divergenze del narrato reso al riguardo dalla p.o. che sul punto era stata a dir poco “confusionaria”.

D el tutto apodittica era l’affermazione spesa dalla sentenza impugnata per superare l’altra distonia denunciata dalla difesa e costituita dal percorso di collaborazione intrapreso dall’evocato [OSCURATO:PERSONA], essendosi apoditticamente ritenuto che il riferimento poteva intendersi all’omonimo cugino “che non aveva avviato percorsi collaboratovi o comunque la persona offesa ben poteva avere inteso in tal senso le parole degli imputati”.

Ribadito, poi, che l’evocazione di [OSCURATO:PERSONA] doveva semmai attribuirsi al coimputato , avendo la p.o. precisato che il ricorrente arrivò dopo (v. pag. 78), così escludendosi un’estensione “acritica” al ricorrente di segmenti di condotta attuati da terzi, neppure poteva trarsi l’aggravante dal fatto che l’imputato era noto alla p.o. per essere vicino alla criminalità organizzata della zona, nonché condannato per usura ed estorsione aggravate ex art. 7 l. 203/91, in quanto incongruente col dato giuridico costituito dall’idoneità del comportamento a esercitare una particolare coazione psicologica sulla vittima quale diretto riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.

3.6.1. Con memoria del 3 ottobre 2025, la difesa ha ampliato il motivo di censura osservando che nessuna delle due decisioni di merito specifica o dà atto di aver accertato se la condotta che si assume commessa sia, in concreto, stata realizzata con metodo mafioso – cioè, effettivamente, avvalendosi della carica intimidatoria promanante dall’essere gli imputati appartenenti o comunque in rapporti con la consorteria citata e, dunque, titolati ad agire in sua vece e/o a ricorrere al supporto della medesima – oppure attraverso la mera induzione della persona offesa a credere di essere esposta a un male immaginario, ossia attraverso la maliziosa e decettiva evocazione di un patrimonio criminale di cui nessuno dei due poteva disporre o aveva possibilità di avvalersi in concreto.

Al riguardo, si sottolinea come è lo stesso capo di imputazione a indicare come tale modalità esecutiva dell’iter criminissia stata meramente “paventata” o minacciata dai due imputati.

La sentenza impugnata aveva ricavato la circostanza dalla mera “evocazione” di una consorteria omettendo ogni indagine in ordine alla effettività o meno del male ingiusto minacciato, così come il compiuto accertamento della titolarità, in capo ai presunti estorsori, di un effettivo legame soggettivo con la consorteria mafiosa evocata.

3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al massimo aumento dell’aggravante speciale operato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen.

Si lamenta che l’aumento per la circostanza aggravante, stabilito nella misura massima, sia privo di motivazione.

3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche (concesse, invece, in equivalenza con l’aggravante delle più persone riunite, in favore del coimputato).

Si deduce l’assenza di una motivazione che dia conto dell’assenza di rilievo degli indici positivi indicati dalla difesa nei motivi di appello e che il diniego sia fondato con riferimento ad elementi di disvalore attinenti alla posizione del coimputato.

4. Il difensore e patrono della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 7 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione, come da notula allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Va, invece, rigettato nel resto essendo i motivi infondati e/o non consentiti in sede di legittimità.

2. La vicenda usuraria e i primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo che attiene all’esatta individuazione del momento consumativo dell’usura e al possibile rilievo dell’intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata non è fondato.

Quanto al tempus commissi delicti le sentenze di merito hanno accertato che la p.o., a fronte del prestito da parte del ricorrente della somma di circa 30 mila euro – che si impegnava a restituire in circa sei anni e mezzo versando l’importo complessivo di euro 60 mila con un tasso non usurario (16,50% su base annua al di sotto del tasso soglia per operazioni similari nel periodo di riferimento pari al 19%) – cedette, con patto di retrovendita, la proprietà di un immobile intestato alla moglie dal valore di gran lunga superiore a ciò che era stato stabilito nell’atto notarile (60 mila euro a fronte di un valore stimato di circa 170 mila euro).

La natura usuraria della pattuizione è stata dunque correttamente individuata in forza dell’evidente dato tecnico-documentale costituito dall’entità dell’effettivo vantaggio che il ricorrente traeva sulla somma erogata in prestito, pari al valore dell’immobile del tutto sproporzionato rispetto al debito complessivo.

È, altresì, emerso che la vendita del bene in realtà celava un patto commissorio.

Come noto, tale patto è un accordo vietato dal codice civile, con cui le parti convengono che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore.

Il debitore, in virtù di questo patto, rinuncia a un bene di sua proprietà in caso di inadempimento.

Il patto commissorio ha la natura giuridica di un negozio traslativo subordinato, però, alla condizione sospensiva dell'inadempimento, tanto che le stesse parti ne stabilivano (in caso di restituzione nei termini concordati) la retrovendita.

L'effetto solutorio, quindi, si realizza con il trasferimento del diritto di proprietà in capo al creditore nel momento in cui il debitore non paga il proprio debito nel termine stabilito.

Di conseguenza, come correttamente si è fatto riferimento alla durata del finanziamento per stabilire l’effettivo tasso usurario su base annua dell’operazione rapportata all’effettivo vantaggio sulla somma erogata in prestito, altrettanto correttamente non si può scindere lo schema negoziale al quale sono ricorse le parti facendosi valere, quale momento consumativo del reato, la stipulazione del rogito (avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) relegandosi a post factum non punibile il periodo di restituzione delle somme(al 30.9.2018), in quanto in tal modo si darebbe rilievo al negozio simulato che non corrisponde alla realtà negoziale che le stesse parti hanno invece inteso concludere, da individuarsi invece in quello dissimulato (patto commissorio).

Sul punto non priva di rilievo è anche l’argomentazione spesa dai giudici di merito – con cui il ricorrente omette specificamente di confrontarsi – che hanno sottolineato come la consumazione si sia protratta anche successivamente alla stipula, non avendo l’imputato reso alla p.o. la differenza tra il valore dell’immobile all’epoca dell’acquisto (170.00,00 euro) e il debito di quest’ultima o quantomeno l’importo di euro 60 mila che la stessa p.o. avrebbe dovuto versare per riacquistare l’appartamento.

Ne deriva, pertanto, che l’omesso scrutinio ex officio del tema della prescrizione di cui il ricorrente in questa sede espressamente si duole non determina alcun vizio di omessa motivazione nella sentenza impugnata, in quanto ai fini della consumazione deve farsi riferimento al termine di scadenza dell’adempimento stabilito in favore del debitore, correttamente indicato nell’imputazione all’agosto 2018.

2.2. Il secondo motivo inerente all’assenza, in capo al ricorrente, del dolo diretto della natura usuraria della pattuizione, è parimenti infondato.

La circostanza che il valore del bene ceduto in garanzia fosse di gran lunga superiore a quello indicato nel rogito e che, dunque, l’operazione di prestito assumesse natura usuraria è asseverata dall’accertamento dei valori di mercato del bene al momento del rogito, da ritenersi fatto notorio, e non sono indicate circostanze di fatto dimostrative di un minor valore del bene che sostengano l’assunto difensivo secondo cui il “vantaggio usurario” conseguito dal ricorrente in realtà non fosse né previsto, né voluto e, dunque, debba escludersi il dolo diretto dell’usura in capo al ricorrente.

Peraltro, sul punto non priva di rilievo è la circostanza – citata dalla sentenza impugnata - che l’imputato, pur gravato da difficoltà economiche, abbia dapprima cercato di vendere l’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 80-85 mila euro e, poi, riuscendovi, a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 75 mila euro, conseguendo vantaggi maggiori rispetto a quelli a cui apparentemente la pattuizione col [OSCURATO:PERSONA] si era limitato, ritenuti di per sé a valenza usuraria per come precisato a pag. 32 della sentenza impugnata.

La vendita del bene ad un prezzo superiore a quello riportato dal rogito è un fatto che dà ragionevolmente contezza della consapevolezza dello stesso ricorrente di avere la disponibilità giuridica di un immobile di valore di gran lunga maggiore, soprattutto se si considera che la successiva vendita a Buonociroavviene nel 2018 e che a tale data, per quanto si ricava dalla perizia svolta dal consulente Zarigno, il prezzo di mercato si era notevolmente abbassato rispetto al 2012 in cui venne effettuato il primo rogito, con la conseguenza che neppure si può sostenere che il nuovo prezzo di vendita, pari a 75 mila euro, fosse allineato con quello originariamente previsto nel primo rogito di 60 mila euro.

Peraltro, sul punto, i giudici di primo grado hanno anche sottolineato come neppure sia stato effettivamente provato che quello fosse il prezzo corrisposto, essendo emerso che i diversi protagonisti della vicenda effettuavano pagamenti in contanti anche di grosse cifre, sicché non era da escludere che [OSCURATO:PERSONA], oltre ai pagamenti tracciabili, avesse versato anche denaro contante non indicato nell’atto di compravendita, nel quale, si osserva, non erano stati menzionati 5 mila euro certamente corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] in contanti, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

3. I motivi di ricorso relativi all’estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, (persone riunite) e 416-bis.1cod. pen . di cui al capo 2) della rubrica contestata in concorso ad entrambi gli imputati.

3.1. Il tema posto dalle difese investe l ’ attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni rappresentano l’architrave su cu si fonda l’accusa mossa agli imputati.

In particolare, la valutazione di credibilità del narrato alla quale sono giunti , con doppia conforme, i giudici di merito è censurata sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di valutazione della prova testimoniale, nonché del vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata risentirebbe di una argomentazione manifestamente illogica, contraddittoria e financo travisata rispetto ad una corretta valutazione del materiale probatorio - che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] passa diffusamente in rassegna – che avrebbe dovuto condurre ad un risultato differente, ossia ritenere che le denunce sporte da [OSCURATO:PERSONA] fossero animate dal fraudolento disegno di riottenere indietro la proprietà dell’immobile (intestato alla moglie) concesso in garanzia a [OSCURATO:PERSONA] a fronte del prestito ricevuto e che da tale imputato era stato alienato ad un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), così sottraendosi alla restituzione del prestito ricevuto, come invece sarebbe accaduto laddove la p.o. si fosse rivolta al giudice civile per far dichiarare, ai sensi dell’art. 2744 cod. civ., la nullità dell’originario contratto di vendita dell’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] in quanto dissimulante un patto commissorio.

La vicenda, per come correttamente ricostruita, restituirebbe, ad avviso delle difese, una preordinata trama fraudolenta messa in atto da [OSCURATO:PERSONA] prima ai danni del [OSCURATO:PERSONA], al quale la p.o. doveva la restituzione della caparra per non aver adempiuto al preliminare di vendita di altro immobile, financo tacciato di usura, poi dell’ignaro [OSCURATO:PERSONA],al quale comunque la p.o. era tenut a a restituire il prestito ricevuto e , in quota parte,anche ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il cui coinvolgimento nella presunta vicenda estorsiva serviva, in ragione dei suoi trascorsi criminali, a dare “manforte”alla narrazione suggestionando i suoi interlocutori (polizia e autorità giudiziaria).

3.2. Seguendo l’ordine della censure, va anzitutto affrontato il tema costituito dall’incidenza che deve riconoscersi, in punto di ricaduta sull’attendibilità dellap.o., all’esclusione da parte della Corte d’appello della circostanza aggravante dello stato di bisogno in ordine alla vicenda usuraria contestata a [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, infatti, che la mancanza di prova che [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in stato di bisogno sia al momento della pattuizione usuraria che durante la decorrenza del termine accordatogli per la restituzione del prestito consegua anche al rilievo che le dichiarazioni rese sul punto dalla p.o.“non sono convincenti”.

Da ciò le difese ne fanno discendere l’inattendibilità del narrato non solo riguardo alla vicenda usuraria, ma anche e, soprattutto, sul diverso episodio estorsivo contestato in concorso ad entrambi gli imputati.

Il motivo non è fondato.

In punto di violazione di legge, va richiamato il principio di diritto alla stregua del quale, in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della "scindibilità" della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, al contempo, disattendere altre parti di essa.

Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 6, n. 7900 del 22/04/1998, Martello, Rv. 211376 - 01; Sez. 6, n. 10625 del 16/10/1992, Palmucci, Rv. 192149; Sez. 1, n. 8123 del 09/04/1991, Belfiore, Rv. 188046; Sez. 4, n. 10949 del 27/09/1982, Trenti, Rv. 156169; Sez. 4, n. 27566 del 14/01/2022, Pondrelli, non mass., in motivazione a pag. 9; Sez. 2, n. 43672 del 13/10/2022, Nnodum, non mass., in motivazione a pag. 9).

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato che gli accordi intervenuti tra la p.o. e [OSCURATO:PERSONA] erano caratterizzati (v. sul punto anche quanto osservato sub 1.2.) da natura usuraria a prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in stato di bisogno, implicando essi, dato il valore dell’immobile ceduto all’imputato, la possibilità che quest’ultimo realizzasse vantaggi usurari, evenienza poi verificatasi con la vendita a Buonciro nei termini ricostruiti dai giudici di merito.

Inoltre, profilo di particolare rilievo, è che la prova del rapporto usurario si fonda integralmente su dati documentali (sono stati acquisiti i tre assegni tratti da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’immobile che, stante la natura commissoria del negozio, non erano stati posti all’incasso, oltre ad altri documenti probanti, v. pagg. 18 e 19 sentenza di primo grado), affermazioni di terzie sulle concordi dichiarazioni delle parti, lievemente divergenti sull’ammontare dei debiti in termini che, però, rendono, per quanto precisato anche dal primo giudice, poco verosimile la prospettiva sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] e, di contro, credibile quella affermata da [OSCURATO:PERSONA].

L’elemento circostanziale dello stato di bisogno, pertanto, non svolge alcuna diretta interferenza sulla sussistenza del delitto di usura.

Con la conseguenza che nessun vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione è dato rilevare avendone il giudice del merito escluso una diretta interferenza sugli elementi costitutivi del delitto base rappresentato dall’usura.

Ad analoghe conclusioni può giungersi riguardo alla vicenda estorsiva.

Tale delitto, infatti,non rinviene il suo antecedente nell’aggravante dello stato di bisogno, bensì nel patto usurario: per come ricostruito dai giudici di merito (e in aderenza all’imputazione), la violenza e la minaccia sarebbero state commesse dagli imputati al fine di costringere la p.o. a non ostacolare la vendita dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA], il cui atto di compravendita sarebbe stato di lì a poco concluso davanti al notaio.

Pertanto, dall’esclusione dello stato di bisogno non può farsene derivare una ricaduta di carattere ontologico sull’attendibilità complessiva delle propalazioni rese dalla p.o. con riguardo alla vicenda estorsiva, la quale, peraltro, si nutre di elementi fattuali, temporali e modali autonomi tanto che vi risulta coinvolto come concorrente un soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA]) che non ha preso parte alla pattuizione usuraria.

La prospettazione difensiva che [OSCURATO:PERSONA] abbia denunciato per sottrarsi agli obblighi di restituzione di quanto ottenuto in prestito da [OSCURATO:PERSONA] resta, dunque, un’alternativa di fatto e di diritto che risulta essere stata motivatamente disattesa dalle sentenze di merito.

4. Ammessa, dunque, la sussistenza del patto usurario e ritenuta esente da vizi di legittimità l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura di cui al capo 1), con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 644,comma 5, n. 3 cod. pen., ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sottragga ai vizi di legittimità denunciati con riferimento alla sussistenza del delitto estorsivo e all’affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati.

Preliminarmente occorre una doverosa precisazione, in quanto i motivi di ricorso, soprattutto dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], contengono diffusi riferimenti al contenuto della prova, financo riprodotta nei suoi esatti termini testuali, al fine di supportare la denuncia sia di violazione di legge, incentrata in primis sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., che di vizio di motivazione.

In particolare, deve essere ribadito, così circoscrivendosi l’ambito della cognizione di legittimità: - che le doglianze avanzate con il ricorso relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità del testimone dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294); - che in sede di legittimità è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cosi, di recente, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Wenjian, Rv. 284556-01; in senso conforme, ex multis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); - che il vizio di “travisamento della prova”, a cui il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fa più volte riferimento, consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo e non può ravvisarsi in un risultato della prova sfavorevole al ricorrente a cui il giudice del merito sia comunque giunto pur nell’ambito di un dichiarato che si presta a differenti letture, ponendosi, semmai, un problema inerente al vizio di motivazione.

Donde sono inammissibili tutte quelle censure che si pongono in diretto confronto col risultato della prova volte impropriamente a sostituire alla valutazione del giudice del merito quella della Corte di legittimità.

Con l’ulteriore precisazione che non spetta alla Corte di legittimità la scelta tra le alternative interpretative scrutinate dal giudice di merito allorché quella seguita non si presti a censure di manifesta illogicità.

Tanto premesso, un primo fronte di censure contesta la sussistenza di idonea motivazione quanto alla genesi dell’accusa rivolta soprattutto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Questo fronte risulta ampiamente trattato e discusso e, sul punto, la motivazione del provvedimento appare completa, argomentatae logicamente fondata, anche se si tiene conto delle considerazioni di ordine logico spese dalla Corte territoriale per confutare il rilievo delle tempistiche addotte dalla difesa a dimostrazione dell’inattendibilità della p.o. anche nella parte dedicata all’usura (v. pagg. 34-36).

Più delicata la valutazione del secondo fronte dedotto nel ricorso, vale a dire la sussistenza di motivazione idonea a giustificare la collocazione temporale dell’episodio estorsivo presso la salumeria di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le difese,a sostegno della circostanzache l’imputato non avrebbe potuto essere presente al momento e nel luogo in cui vi sarebbe stato l’incontro descritto al capo 2) dell’imputazione, hanno allegato che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse altrove (in quel di Ischia dal 28 al 31 luglio 2018 a fronte di un’imputazione che riporta la data del 30 luglio e di un dichiarato dell’offeso che farebbe “ostinato” riferimento al giorno prima del rogito che avrebbe dovuto suggellare la vendita dell’appartamento della p.o. dall’imputato a [OSCURATO:PERSONA], la cui stipula era fissata al 1° agosto 2018), sia che la salumeria fosse stata ceduta ad un terzo.

Quanto al primo aspetto, il punto di criticità è ravvisato nell’avere la Corte di merito escluso che la “persistenza” della p.o. ad indicare come data dell’incontro il giorno prima di quello in cui era prevista la stipula del rogito davanti al notaio (1° agosto 2018) sia foriera di inattendibilità.

Ebbene, sul punto la strada intrapresa dai giudici di merito di ricondurre tale “ostinazione” ad un cattivo ricorso non appare manifestamente illogica, in quanto è stata legata per un verso alla dichiarazione che [OSCURATO:PERSONA] ha reso al processo ove ha comunque ricondotto il verificarsi dell’evento ai giorni prima della vendita, sia all’ulteriore considerazione che sarebbe stato illogico che il teste, laddove avesse perseguito l’intento di calunniare gli imputati e pur avendo appreso dalle indagini l’alibi di [OSCURATO:PERSONA], anziché mantenersi sul vago, avesse continuato ad insistere nella versione di indicare un giorno preciso.

Si tratta di due proposizioni che tengono rispetto alla censura difensiva, in quanto l’alibi dell’imputato non abbraccia un lasso di tempo così considerevole da rendere ictu oculi manifestamente sproporzionato l’allargamento del periodo temporale precisato dal teste al dibattimento a seguito delle contestazioni come specificazione del narrato.

Con la conseguenza che la convinzione più volte espressa in ordine a tale data e, dunque, di aver fatto riferimento ad un “cattivo ricordo”, non risulta così distonica rispetto al tema del tempus commissi delicti da determinare, di per sé, una lettura incompatibile con quella cui sono ricorsi i giudici di merito, escludendo che sia sintomo di inattendibilità per come sostenuto dalle difese.

Quanto al secondo aspetto, il punto di criticità è ravvisato nell’avere la Corte d’appello escluso rilievo all’avvenuta cessione delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] a colui che già rivestiva la carica di legale rappresentante dell’esercizio commerciale, da cui la difesa ne fa discendere l’impossibilità che detto imputato potesse trovarsi presente presso la salumeria al momento del fatto.

Ebbene, anche su tale aspetto la motivazione resa non si presta a censura di manifesta illogicità.

Invero, l’assenza di decisività dell’argomento di prova offerto dalle difese si fonda sul dato processuale costituito dall’essere detta cessione avvenuta in un quadro di evidente opacità che ha caratterizzato la gestione della società, posto che sin da tre anni prima l’amministrazione era stata conferita ad un soggetto terzo del tutto estraneo alla gestione rimasta in capo all’imputato.

La circostanza, poi, che la cessione delle quote sia avvenuta in un contesto sopravvenuto di crisi dell’impresa, rende ragionevole la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito di ritenere anche tale atto, al pari di quello antecedente relativo al formale conferimento dei poteri rappresentativi, espressione di una dismissione meramente formale in capo a chi si era già prestato ad essere un prestanome.

Esclusa, quindi, qualsiasi interferenza degli argomenti di prova allegati dalle difese sulla verificazione dell’evento estorsivo, la motivazione della sentenza impugnata non si presta, dunque, a decisive censure in ordine al coinvolgimento nell’episodio anche di [OSCURATO:PERSONA], tratto dal narrato della p.o. che, sul punto del concorso ad adiuvandum di tale ricorrente, risulta comunque nel complesso attendibile per le ragioni spese al riguardo dalla sentenza impugnata anche con riferimento alla genesi dei rispettivi coinvolgimenti degli imputati, alle cui motivazioni in questa sede può rinviarsi.

5. Fondati, invece, sono i rilievi in punto di vizio di motivazione dedotti dalle difese riguardo alla sussistenza dell’aggravante speciale di avere gli imputati agito con metodo mafioso.

Dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che la circostanza è stata tratta per avere gli imputati evocato, a corredo della valenza intimidatoria delle minacce profferite, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Salvatore, da cui financo proverrebbero i denari che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in prestito a [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 39).

Un primo profilo di criticità va ravvisato nel fatto che la stessa sentenza impugnata riconosca come siano “un po’ confuse” le dichiarazioni rese dalla p.o. riguardo a chi tra i ricorrenti avrebbe effettuato tale riferimento, alla luce dell’obiettiva divergenza che si registra tra le plurime versioni rese sul punto da [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnatapure riporta alla pagina

39. La Corte di merito ritiene verosimile che il richiamo di [OSCURATO:PERSONA] sia stato evocato anche da [OSCURATO:PERSONA] quanto “soggetto titolato a spenderne il nome considerato il suo spessore criminale desumibile dalle dichiarazioni rese dal c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] e dal precedente penale di cui si è dato conto (per usura aggravata dal previgente art. 7 d.l. n. 152/1991)”.Inoltre, anche in ragione dell’ulteriore argomento costituito dal fatto “che i rapporti del primo imputato con i [OSCURATO:PERSONA], per quel che consta, non potevano che essere mediati dal secondo”.

La motivazione però si presta ai seguenti rilievi.

Risulta al processo che il c.d.g. abbia collocato [OSCURATO:PERSONA] nell’alveo del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] si vantava di appartenere.

Pertanto, se l’evocazione deve intendersi riferita al clan [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), affinché il narrato del c.d.g. possa assumere valenza di riscontro occorreva precisare i legami esistenti tra il gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], ovvero se il legame co n [OSCURATO:PERSONA] lo collocasse comunque nell’orbita di quello dominante dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), alla luce anche dei notori contrasti che hanno interessato i diversi clan insistenti sui territori oggetto del processo (il riferimento è al clan Piccolo-Letizia, notoriamente contrapposto a quello “[OSCURATO:PERSONA]”).

E tanto anche in forza del richiamo al precedente penale annoverato dall’imputato che la difesa contesta potersi ricondurre alle dinamiche criminali poste a fondamento della contestata aggravante, Si tratta di un tema che andava approfondito, altrimenti restando congetturale l’argomento che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con quel clan dl camorra non potevano che essere mediati dallo zio [OSCURATO:PERSONA], soprattutto alla luce delle contestazioni difensive relative all’assenza di elementi fattuali di sostegno tenuto conto delle plurime divergenze del narrato ad opera della p.o. sulla genesi e sull’attribuibilità dell’aggravante all’uno o all’altro imputato.

Né risulta utile ai fini della risoluzione della questione la sentenza di primo grado che, invece, sposa un riferimento differente, in quanto nella ricostruzione della vicenda estorsiva precisa che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito “che i soldi che ti ha dato mio nipote erano di [OSCURATO:PERSONA] e tu sai troppo bene”.

Dunque, resta comunque costante il richiamo al clan [OSCURATO:PERSONA](detto “[OSCURATO:PERSONA]”), anche se la provenienza delle somme viene additata a [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] e non, invece, per come riportato dalla Corte d’appello che richiama sul punto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 39), a [OSCURATO:PERSONA] figlio di Salvatore, poi divenuto c.d.g.Con la conseguenza che l’ulteriore asserto della Corte di merito volto a neutralizzare il dato distonico della “presunta inverosimiglianza dell’evocazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto divenuto collaboratore di giustizia” costituito dall’argomento che ”i [OSCURATO:PERSONA] potevano avere fatto riferimento ad un soggetto che non aveva avviato percorsi collaborativi con la giustizia o comunque la persona offesa ben poteva avere inteso in tal senso le parole degli imputati” si rivela del tutto assertivo e contraddittorio a fronte del passaggio in cui la stessa sentenza impugnata nel riportare, come detto, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riconduce la provenienza delle somme “da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Salvatore” e non da [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una lacuna motivazionale che deve essere necessariamente colmata dal giudice del merito, soprattutto se si considera che il capo di imputazione fa riferimento all’aver “paventato” la contiguità al clan [OSCURATO:PERSONA], ricollegando il male ingiusto minacciato a un effettivo legame soggettivo degli imputati o quantomeno di [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria mafiosa evocata.

Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata, con riguardo all’estorsione, limitatamente al riconoscimento dell’aggravante speciale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Napoli.

6. Va disattesa, in quanto pregiudiziale al rinvio, la censura della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in punto di esclusione del dolo di concorso nell’estorsione, da ricondursi semmai a quello della ragion fattasi, fondata sul rilievo che il ricorrente, nel breve lasso temporale in cui avrebbe appreso i termini della controversia insorta tra il nipote e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto contezza della natura usuraria del prestito, ritenendo semmai di agire al fine di dare man forte al coimputato nell’alienare il bene al terzo.

Anche laddove, infatti, si voglia ammettere contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA], in quel breve lasso di tempo, non abbia avuto contezza di tutti i passaggi della vicenda e, in particolare, di quelli che ne connotavano, in punto di realità, la natura usuraria del patto intervenuto tra il nipote e il [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che giammai la violenza esercitata potrebbe ricondursi al dolo dell’esercizio arbitrario, in quanto la pretesa avanzata da [OSCURATO:PERSONA] – e su cui la p.o. è stata chiara – era quella di evitare che [OSCURATO:PERSONA] si opponesse alla vendita ad un terzo del bene che aveva concesso in garanzia.

Di ciò anche [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza sol se si consideri che anche il primo giudice, nel ricostruire il fatto, dopo avere precisato che l’imputato strattonava la p.o. e gli tirava uno schiaffo, gli diceva “l’immobile va a [OSCURATO:PERSONA] e tu ti togli di mezzo” (v. pag. 43).

Pertanto, la violenza esercitata e la minaccia non sono volte a rafforzare la pretesa creditoria avanzata dal nipote ovvero a far valere da parte di costui un’ipotetica azione di adempimento contrattuale verso l’altra parte contrattuale ([OSCURATO:PERSONA]), bensì ad impedire l’esercizio del diritto da parte diun soggetto terzo rispetto alla vendita del bene.

Si è dunque al di fuori dello schema legale dell’esercizio arbitrario, mancando la necessaria direzione finalistica che la condotta violenta o minacciosa deve assumere.

Se, infatti, per come affermato dalle S.U.

Filardo (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02), l’elemento distintivo tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario va ricercato in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo gli ordinari criteri, occorre pur sempre che l'aggressione alla persona sia funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria.Il “chiunque”, ossia il soggetto in favore del quale il concorrente nel reato agisce, deve essere qualificato dalla titolarità (anche solo presunta dal soggetto stesso) di un diritto munito di azione.

Nel caso in esame, il diritto astrattamente configurabile in capo al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è quello relativo all’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il prestito della somma di denaro, ma nessun diritto tale imputato vanta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’adempimento del contratto di vendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la p.o. assume la veste di terzo del tutto estraneo.

7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, in relazione al capo 2) dell’imputazione, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, restando, di conseguenza assorbite le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena.

Vanno rigettati i ricorsi nel resto e dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di usura e all’estorsione aggravata dalle più persone riunite e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nell’estorsione così aggravata.

8. Va, invece, rimessa al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio chieste dalla parte civile, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deirispettivi difensor i di fiducia, ricorronoper cassazione avverso l a sentenza della Corte di appello di Napoli in data 07/05/2025 che, esclusa la circostanza aggravante ex art. 644, comma 5, n. 3 cod. proc. pen. contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 1) dell’imputazione, ha confermato, anche negli esiti sanzionatori, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia: [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura (esclusa già dal Tribunale l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. contestata in relazione a tale reato) ed estorsione aggravata dall’essere le persone riunite e dal metodo mafioso (con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] di concorso in estorsione aggravata dall’essere le persone riunite e dal metodo mafioso; entrambi i ricorrenti al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione all’art. 644, comma 3, e 157 cod. pen. Si lamenta che essendosi al cospetto di un’ipotesi di usura reale (per come ritenuto anche dalla Corte di appello a pag. 37), la data del commesso reato doveva retrodatarsi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui, a fronte del prestito ricevuto, la moglie del [OSCURATO:PERSONA] trasferiva la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA]. Con la conseguenza che il reato, alla data della pronuncia di appello, era prescritto. Si trattava di un tema – quale quello della consumazione del reato - dedotto con l’atto di appello a cui la Corte territoriale non aveva fatto discendere il conseguenziale esame del tema della prescrizione dell’usura. 2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43 e 644 cod. pen. per vizi della motivazione. Il motivo attiene all’assenza del dolo diretto in capo al ricorrente che fa leva sulla circostanza che il vantaggio usurario che avrebbe dovuto ricavare dalla vendita dell’appartamento (e dal contemporaneo atto di retrovendita) non era né previsto, né voluto, in quanto la volontà dell’imputato era unicamente quella di ottenere la restituzione del prestito elargito non avente, per come precisato anche nell’imputazione, natura usuraria. Era al momento della sottoscrizione che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare l’elemento soggettivo, a nulla valendo gli accadimenti successivamente intervenuti nel 2018 (cioé il tentativo di vendere l’appartamento per far fronte alle necessità impellenti sorte con la chiusura della sua attività commerciale). 2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attendibilità della p.o. costituitasi parte civile in relazione al delitto estorsivo di cui al capo B) della rubrica. Posto che l’accusa si fondava unicamente sulle dichiarazioni della p.o., si lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle criticità che, in punto di attendibilità, erano state sollevate coi motivi di appello e che la difesa passa in rassegna alle pagine 8 e 9 del ricorso richiamando diverse circostanze che si assumono significative ai fini della non veridicità del narrato. 2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione agli artt. 125, comma 1, n. 3 e 81 cpv. cod. pen. Il motivo investe la misura dell’aumento – definito considerevole – determinato dalla continuazione relativa al capo 1) della rubrica. Si lamenta che la Corte d’appello si sia sottratta all’obbligo di motivazione, limitandosi ad affermare che la pena era “congrua ed adeguata”, così non conformandosi all’orientamento di legittimità che, allorché la pena inflitta per il reato satellite si discosta dai minimi, esige di dar conto delle ragioni di tale scostamento. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) della rubrica, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 629 e 416-bis.1 cod. pen., erronea applicazione dei principi di diritto ex art. 533 cod. proc. pen. in materia di “oltre ogni ragionevole dubbio” e per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di verifica penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità estrinseca del suo racconto. Dopo avere richiamato i principi affermati dalla Corte di legittimità in ordine alla verifica dell’attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni costituivano l’unica prova del delitto estorsivo contestato al ricorrente, si lamenta che la Corte di appello, pur avendo dato atto dei molteplici profili di criticità sollevati dalla difesa,sia ricorsa , al fine di affermare la colpevolezza del ricorrente, ad un excursus argomentativo affetto da patologia giustificativa di tipo contraddittorio, financo alterato rispetto alle ricostruzioni rese dalla stessa p.o.[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di appello, a fronte dell’esclusione della circostanza aggravante dello stato di bisogno riguardo alla vicenda usuraria, non ne aveva fatto derivare alcuna ricaduta sul giudizio di attendibilità della p.o. a proposito della vicenda estorsiva. Dall’istruttoria era infatti emersa, in ragione delle contraddizioni del narrato del [OSCURATO:PERSONA],una differente causale rispetto a quella che lostesso aveva indicato a fondamento della richiesta di prestito rivolta al [OSCURATO:PERSONA], così avvalorando l’ipotesi difensiva secondo cui la denuncia di usura era stata artatamente sporta al fine di sottrarsi alla restituzione del prestito (pari ad euro 30 mila) ricevuto. Laddove, infatti,il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in giudizio al fine di far accertare la nullità del patto commissorio sotteso al prestito,il giudice civile l’avrebbe condannato alla restituzione di quanto ricevuto. L’aver anche trascinato entrambi gli imputati in un’ulteriore vicenda a carattere estorsivo a ndava ricondott o , in ragione delle plurime criticità e contraddizioni del narrato che la difesa passa in rassegna, al disegno perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] di riottenere la proprietà dell’immobile senza versare alcunché a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Inutilizzabilità dell’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa agli accertamenti operati sulla titolarità del negozio di alimentari di [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto delle s.i.t. in esse richiamate (rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché vizio di motivazione in termini di mancata incidenza sull’attendibilità complessiva del narrato della p.o. sulla data e sul luogo ove sarebbe avvenuto il presunto episodio estorsivo di cui al capo 2) della rubrica. Premesse le dichiarazioni della p.o. che collocava l’episodio estorsivo presso la salumeria di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 28 luglio ed il 31 agosto 2018 (ossia prima della vendita della casa a [OSCURATO:PERSONA], il cui rogito è datato il 1° agosto 2018), si richiamano gli elementi di prova indotti dalla difesa a confutazione del narrato volti a dimostrare, per un verso, che il ricorrente in quell’arco temporale trascorreva un soggiorno con i familiari altrove (presso una struttura ricettiva in Ischia, per come confermato da una teste e dalla relativa documentazione di soggiorno) e, per altro, che [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo aveva ceduto l’attività commerciale a terzi risultando, dunque, inverosimile la sua presenza in quel luogo. Sul punto la Corte aveva reso una motivazione illogica laddove aveva ritenuto frutto più di un cattivo ricordo che di inattendibilità l’errore nel quale era caduto il Morettasull’indicazione della data in cui il fatto sarebbe avvenuto, adducendo che, essendogli l’alibi dell’imputato noto sin dalle indagini, risultava inspiegabile perché in sede dibattimentale si fosse “arrischiato ad indicare un giorno preciso, anziché mantenersi sul vago”. In realtà, si rappresenta come la collocazione dell’episodio estorsivo a ridosso della stipulazione del rogito (il giorno prima della stipula del contratto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia il 31 luglio 2018) fosse stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA] anche prima di apprendere nel corso delle indagini l’alibi dell’imputato e che il teste, lungi dall’essersi ostinatamente “arrischiato” nel confermare il dato temporale dell’accaduto (poiché solo a seguito dell’incalzare delle domande della difesa aveva finito per confermare che l’episodio si era verificato il 31 luglio 2018), in realtà aveva anche cercato più volte di allargare il periodo temporale proprio al fine di neutralizzare la valenza a discarico dell’alibi fornito. 3.3. Parimenti privo di logicità era l’argomento utilizzato per superare il dato che [OSCURATO:PERSONA] giammai avrebbe potuto essere presente nella sua attività commerciale. Al riguardo, a fronte della dichiarata inutilizzabilità della c.n.r. redatta dal teste della Gatta e dei verbali delle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla stessa allegati (non avendo prestato le difese il consenso alla loro acquisizione, alla circostanza), la Corte territoriale aveva superato l’obiezione difensiva facendo riferimento al dato, del tutto indimostrato, che alla formale cessione delle quote della società titolare della salumeria all’originario legale rappresentante (Cammisa) non si fosse accompagnato l’effettivo spossessamento dalla gestione da parte dell’imputato. 3.4. Ulteriori censure vengono mosse alla sentenza impugnata laddove aveva disatteso, con motivazione illogica e financo travisata, le criticità evidenziate dalla difesa in ordine alla tempistica con la quale la p.o. aveva porta to all’attenzione degli investigatori l’episodio estorsivo, al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], alla riconducibilità del prestito alla criminalità organizzata, all’evocazione del clanBelforte e de l nominativo di [OSCURATO:PERSONA], all’assenza di rilievo confermativo che doveva riconoscersi alle dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo B) dell’imputazione nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen., con esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen. Il motivo attiene all’assenza in capo al ricorrente del dolo di concorrere, con il suo comportamento minaccioso e violento, a realizzare la pretesa usuraria avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della p.o. La conoscenza in capo al ricorrente della natura usuraria e, dunque, estorsiva, della pretesa avanzata dal nipote in relazione alla quale sarebbe intervenuto a dare manforte minacciando e schiaffeggiando la p.o. era stata ricavata dalla circostanza che costui avesse assistito alla discussione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe consentito di apprendere i termini della questione. Sostiene la difesa che, essendosi la discussione protratta solo per alcuni minuti (per come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata), illogico era farne derivare la possibilità che il ricorrente potesse avere avuto contezza della natura usuraria del prestito e che, peraltro, dalla stessa ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento al diritto – nascente dal patto di retrovendita – di contrastare la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di poter vendere liberamente l’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ad una mera controversia civilistica, sfornita di profili usurari. Né la conoscenza della natura usuraria della pretesa poteva farsi derivare dal fatto che era stato genericamente evocato il nome di [OSCURATO:PERSONA], indicazione non attribuibile ad un’iniziativa del ricorrente il quale, tutt’al più si limitò a ripetere ad adiuvandum ciò che il nipote aveva affermato poco prima del suo intervento. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell’aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua declinazione oggettiva del metodo. Del tutto illogica e contraddittoria era l’affermazione della Corte di merito che [OSCURATO:PERSONA], nella circostanza dell’incontro estorsivo, avrebbe evocato il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]; l’evocazione, semmai, avrebbe dovuto fare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorrente risulterebbe legato nell’attività di usura secondo le dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA]. L’argomento, addotto dalla Corte d’appello per superare la distonia secondo cui il ricorrente si fosse limitato solo a confermare quanto già riferito in precedenza dal nipote, ossia che in quella operazione fosse coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], e non fosse portatore di un’autonoma evocazione, mal si conciliava con le divergenze del narrato reso al riguardo dalla p.o. che sul punto era stata a dir poco “confusionaria”. D el tutto apodittica era l’affermazione spesa dalla sentenza impugnata per superare l’altra distonia denunciata dalla difesa e costituita dal percorso di collaborazione intrapreso dall’evocato [OSCURATO:PERSONA], essendosi apoditticamente ritenuto che il riferimento poteva intendersi all’omonimo cugino “che non aveva avviato percorsi collaboratovi o comunque la persona offesa ben poteva avere inteso in tal senso le parole degli imputati”. Ribadito, poi, che l’evocazione di [OSCURATO:PERSONA] doveva semmai attribuirsi al coimputato , avendo la p.o. precisato che il ricorrente arrivò dopo (v. pag. 78), così escludendosi un’estensione “acritica” al ricorrente di segmenti di condotta attuati da terzi, neppure poteva trarsi l’aggravante dal fatto che l’imputato era noto alla p.o. per essere vicino alla criminalità organizzata della zona, nonché condannato per usura ed estorsione aggravate ex art. 7 l. 203/91, in quanto incongruente col dato giuridico costituito dall’idoneità del comportamento a esercitare una particolare coazione psicologica sulla vittima quale diretto riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. 3.6.1. Con memoria del 3 ottobre 2025, la difesa ha ampliato il motivo di censura osservando che nessuna delle due decisioni di merito specifica o dà atto di aver accertato se la condotta che si assume commessa sia, in concreto, stata realizzata con metodo mafioso – cioè, effettivamente, avvalendosi della carica intimidatoria promanante dall’essere gli imputati appartenenti o comunque in rapporti con la consorteria citata e, dunque, titolati ad agire in sua vece e/o a ricorrere al supporto della medesima – oppure attraverso la mera induzione della persona offesa a credere di essere esposta a un male immaginario, ossia attraverso la maliziosa e decettiva evocazione di un patrimonio criminale di cui nessuno dei due poteva disporre o aveva possibilità di avvalersi in concreto. Al riguardo, si sottolinea come è lo stesso capo di imputazione a indicare come tale modalità esecutiva dell’iter criminissia stata meramente “paventata” o minacciata dai due imputati. La sentenza impugnata aveva ricavato la circostanza dalla mera “evocazione” di una consorteria omettendo ogni indagine in ordine alla effettività o meno del male ingiusto minacciato, così come il compiuto accertamento della titolarità, in capo ai presunti estorsori, di un effettivo legame soggettivo con la consorteria mafiosa evocata. 3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al massimo aumento dell’aggravante speciale operato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen. Si lamenta che l’aumento per la circostanza aggravante, stabilito nella misura massima, sia privo di motivazione. 3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche (concesse, invece, in equivalenza con l’aggravante delle più persone riunite, in favore del coimputato). Si deduce l’assenza di una motivazione che dia conto dell’assenza di rilievo degli indici positivi indicati dalla difesa nei motivi di appello e che il diniego sia fondato con riferimento ad elementi di disvalore attinenti alla posizione del coimputato. 4. Il difensore e patrono della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 7 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa sostenute nel giudizio di cassazione, come da notula allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Va, invece, rigettato nel resto essendo i motivi infondati e/o non consentiti in sede di legittimità. 2. La vicenda usuraria e i primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo che attiene all’esatta individuazione del momento consumativo dell’usura e al possibile rilievo dell’intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata non è fondato. Quanto al tempus commissi delicti le sentenze di merito hanno accertato che la p.o., a fronte del prestito da parte del ricorrente della somma di circa 30 mila euro – che si impegnava a restituire in circa sei anni e mezzo versando l’importo complessivo di euro 60 mila con un tasso non usurario (16,50% su base annua al di sotto del tasso soglia per operazioni similari nel periodo di riferimento pari al 19%) – cedette, con patto di retrovendita, la proprietà di un immobile intestato alla moglie dal valore di gran lunga superiore a ciò che era stato stabilito nell’atto notarile (60 mila euro a fronte di un valore stimato di circa 170 mila euro). La natura usuraria della pattuizione è stata dunque correttamente individuata in forza dell’evidente dato tecnico-documentale costituito dall’entità dell’effettivo vantaggio che il ricorrente traeva sulla somma erogata in prestito, pari al valore dell’immobile del tutto sproporzionato rispetto al debito complessivo. È, altresì, emerso che la vendita del bene in realtà celava un patto commissorio. Come noto, tale patto è un accordo vietato dal codice civile, con cui le parti convengono che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore. Il debitore, in virtù di questo patto, rinuncia a un bene di sua proprietà in caso di inadempimento. Il patto commissorio ha la natura giuridica di un negozio traslativo subordinato, però, alla condizione sospensiva dell'inadempimento, tanto che le stesse parti ne stabilivano (in caso di restituzione nei termini concordati) la retrovendita. L'effetto solutorio, quindi, si realizza con il trasferimento del diritto di proprietà in capo al creditore nel momento in cui il debitore non paga il proprio debito nel termine stabilito. Di conseguenza, come correttamente si è fatto riferimento alla durata del finanziamento per stabilire l’effettivo tasso usurario su base annua dell’operazione rapportata all’effettivo vantaggio sulla somma erogata in prestito, altrettanto correttamente non si può scindere lo schema negoziale al quale sono ricorse le parti facendosi valere, quale momento consumativo del reato, la stipulazione del rogito (avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) relegandosi a post factum non punibile il periodo di restituzione delle somme(al 30.9.2018), in quanto in tal modo si darebbe rilievo al negozio simulato che non corrisponde alla realtà negoziale che le stesse parti hanno invece inteso concludere, da individuarsi invece in quello dissimulato (patto commissorio). Sul punto non priva di rilievo è anche l’argomentazione spesa dai giudici di merito – con cui il ricorrente omette specificamente di confrontarsi – che hanno sottolineato come la consumazione si sia protratta anche successivamente alla stipula, non avendo l’imputato reso alla p.o. la differenza tra il valore dell’immobile all’epoca dell’acquisto (170.00,00 euro) e il debito di quest’ultima o quantomeno l’importo di euro 60 mila che la stessa p.o. avrebbe dovuto versare per riacquistare l’appartamento. Ne deriva, pertanto, che l’omesso scrutinio ex officio del tema della prescrizione di cui il ricorrente in questa sede espressamente si duole non determina alcun vizio di omessa motivazione nella sentenza impugnata, in quanto ai fini della consumazione deve farsi riferimento al termine di scadenza dell’adempimento stabilito in favore del debitore, correttamente indicato nell’imputazione all’agosto 2018. 2.2. Il secondo motivo inerente all’assenza, in capo al ricorrente, del dolo diretto della natura usuraria della pattuizione, è parimenti infondato. La circostanza che il valore del bene ceduto in garanzia fosse di gran lunga superiore a quello indicato nel rogito e che, dunque, l’operazione di prestito assumesse natura usuraria è asseverata dall’accertamento dei valori di mercato del bene al momento del rogito, da ritenersi fatto notorio, e non sono indicate circostanze di fatto dimostrative di un minor valore del bene che sostengano l’assunto difensivo secondo cui il “vantaggio usurario” conseguito dal ricorrente in realtà non fosse né previsto, né voluto e, dunque, debba escludersi il dolo diretto dell’usura in capo al ricorrente. Peraltro, sul punto non priva di rilievo è la circostanza – citata dalla sentenza impugnata - che l’imputato, pur gravato da difficoltà economiche, abbia dapprima cercato di vendere l’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 80-85 mila euro e, poi, riuscendovi, a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 75 mila euro, conseguendo vantaggi maggiori rispetto a quelli a cui apparentemente la pattuizione col [OSCURATO:PERSONA] si era limitato, ritenuti di per sé a valenza usuraria per come precisato a pag. 32 della sentenza impugnata. La vendita del bene ad un prezzo superiore a quello riportato dal rogito è un fatto che dà ragionevolmente contezza della consapevolezza dello stesso ricorrente di avere la disponibilità giuridica di un immobile di valore di gran lunga maggiore, soprattutto se si considera che la successiva vendita a Buonociroavviene nel 2018 e che a tale data, per quanto si ricava dalla perizia svolta dal consulente Zarigno, il prezzo di mercato si era notevolmente abbassato rispetto al 2012 in cui venne effettuato il primo rogito, con la conseguenza che neppure si può sostenere che il nuovo prezzo di vendita, pari a 75 mila euro, fosse allineato con quello originariamente previsto nel primo rogito di 60 mila euro. Peraltro, sul punto, i giudici di primo grado hanno anche sottolineato come neppure sia stato effettivamente provato che quello fosse il prezzo corrisposto, essendo emerso che i diversi protagonisti della vicenda effettuavano pagamenti in contanti anche di grosse cifre, sicché non era da escludere che [OSCURATO:PERSONA], oltre ai pagamenti tracciabili, avesse versato anche denaro contante non indicato nell’atto di compravendita, nel quale, si osserva, non erano stati menzionati 5 mila euro certamente corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] in contanti, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3. I motivi di ricorso relativi all’estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, (persone riunite) e 416-bis.1cod. pen . di cui al capo 2) della rubrica contestata in concorso ad entrambi gli imputati. 3.1. Il tema posto dalle difese investe l ’ attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni rappresentano l’architrave su cu si fonda l’accusa mossa agli imputati. In particolare, la valutazione di credibilità del narrato alla quale sono giunti , con doppia conforme, i giudici di merito è censurata sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di valutazione della prova testimoniale, nonché del vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata risentirebbe di una argomentazione manifestamente illogica, contraddittoria e financo travisata rispetto ad una corretta valutazione del materiale probatorio - che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] passa diffusamente in rassegna – che avrebbe dovuto condurre ad un risultato differente, ossia ritenere che le denunce sporte da [OSCURATO:PERSONA] fossero animate dal fraudolento disegno di riottenere indietro la proprietà dell’immobile (intestato alla moglie) concesso in garanzia a [OSCURATO:PERSONA] a fronte del prestito ricevuto e che da tale imputato era stato alienato ad un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), così sottraendosi alla restituzione del prestito ricevuto, come invece sarebbe accaduto laddove la p.o. si fosse rivolta al giudice civile per far dichiarare, ai sensi dell’art. 2744 cod. civ., la nullità dell’originario contratto di vendita dell’appartamento a [OSCURATO:PERSONA] in quanto dissimulante un patto commissorio. La vicenda, per come correttamente ricostruita, restituirebbe, ad avviso delle difese, una preordinata trama fraudolenta messa in atto da [OSCURATO:PERSONA] prima ai danni del [OSCURATO:PERSONA], al quale la p.o. doveva la restituzione della caparra per non aver adempiuto al preliminare di vendita di altro immobile, financo tacciato di usura, poi dell’ignaro [OSCURATO:PERSONA],al quale comunque la p.o. era tenut a a restituire il prestito ricevuto e , in quota parte,anche ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il cui coinvolgimento nella presunta vicenda estorsiva serviva, in ragione dei suoi trascorsi criminali, a dare “manforte”alla narrazione suggestionando i suoi interlocutori (polizia e autorità giudiziaria). 3.2. Seguendo l’ordine della censure, va anzitutto affrontato il tema costituito dall’incidenza che deve riconoscersi, in punto di ricaduta sull’attendibilità dellap.o., all’esclusione da parte della Corte d’appello della circostanza aggravante dello stato di bisogno in ordine alla vicenda usuraria contestata a [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, infatti, che la mancanza di prova che [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in stato di bisogno sia al momento della pattuizione usuraria che durante la decorrenza del termine accordatogli per la restituzione del prestito consegua anche al rilievo che le dichiarazioni rese sul punto dalla p.o.“non sono convincenti”. Da ciò le difese ne fanno discendere l’inattendibilità del narrato non solo riguardo alla vicenda usuraria, ma anche e, soprattutto, sul diverso episodio estorsivo contestato in concorso ad entrambi gli imputati. Il motivo non è fondato. In punto di violazione di legge, va richiamato il principio di diritto alla stregua del quale, in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della "scindibilità" della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, al contempo, disattendere altre parti di essa. Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 6, n. 7900 del 22/04/1998, Martello, Rv. 211376 - 01; Sez. 6, n. 10625 del 16/10/1992, Palmucci, Rv. 192149; Sez. 1, n. 8123 del 09/04/1991, Belfiore, Rv. 188046; Sez. 4, n. 10949 del 27/09/1982, Trenti, Rv. 156169; Sez. 4, n. 27566 del 14/01/2022, Pondrelli, non mass., in motivazione a pag. 9; Sez. 2, n. 43672 del 13/10/2022, Nnodum, non mass., in motivazione a pag. 9). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato che gli accordi intervenuti tra la p.o. e [OSCURATO:PERSONA] erano caratterizzati (v. sul punto anche quanto osservato sub 1.2.) da natura usuraria a prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in stato di bisogno, implicando essi, dato il valore dell’immobile ceduto all’imputato, la possibilità che quest’ultimo realizzasse vantaggi usurari, evenienza poi verificatasi con la vendita a Buonciro nei termini ricostruiti dai giudici di merito. Inoltre, profilo di particolare rilievo, è che la prova del rapporto usurario si fonda integralmente su dati documentali (sono stati acquisiti i tre assegni tratti da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’immobile che, stante la natura commissoria del negozio, non erano stati posti all’incasso, oltre ad altri documenti probanti, v. pagg. 18 e 19 sentenza di primo grado), affermazioni di terzie sulle concordi dichiarazioni delle parti, lievemente divergenti sull’ammontare dei debiti in termini che, però, rendono, per quanto precisato anche dal primo giudice, poco verosimile la prospettiva sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] e, di contro, credibile quella affermata da [OSCURATO:PERSONA]. L’elemento circostanziale dello stato di bisogno, pertanto, non svolge alcuna diretta interferenza sulla sussistenza del delitto di usura. Con la conseguenza che nessun vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione è dato rilevare avendone il giudice del merito escluso una diretta interferenza sugli elementi costitutivi del delitto base rappresentato dall’usura. Ad analoghe conclusioni può giungersi riguardo alla vicenda estorsiva. Tale delitto, infatti,non rinviene il suo antecedente nell’aggravante dello stato di bisogno, bensì nel patto usurario: per come ricostruito dai giudici di merito (e in aderenza all’imputazione), la violenza e la minaccia sarebbero state commesse dagli imputati al fine di costringere la p.o. a non ostacolare la vendita dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA], il cui atto di compravendita sarebbe stato di lì a poco concluso davanti al notaio. Pertanto, dall’esclusione dello stato di bisogno non può farsene derivare una ricaduta di carattere ontologico sull’attendibilità complessiva delle propalazioni rese dalla p.o. con riguardo alla vicenda estorsiva, la quale, peraltro, si nutre di elementi fattuali, temporali e modali autonomi tanto che vi risulta coinvolto come concorrente un soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA]) che non ha preso parte alla pattuizione usuraria. La prospettazione difensiva che [OSCURATO:PERSONA] abbia denunciato per sottrarsi agli obblighi di restituzione di quanto ottenuto in prestito da [OSCURATO:PERSONA] resta, dunque, un’alternativa di fatto e di diritto che risulta essere stata motivatamente disattesa dalle sentenze di merito. 4. Ammessa, dunque, la sussistenza del patto usurario e ritenuta esente da vizi di legittimità l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura di cui al capo 1), con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 644,comma 5, n. 3 cod. pen., ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sottragga ai vizi di legittimità denunciati con riferimento alla sussistenza del delitto estorsivo e all’affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati. Preliminarmente occorre una doverosa precisazione, in quanto i motivi di ricorso, soprattutto dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], contengono diffusi riferimenti al contenuto della prova, financo riprodotta nei suoi esatti termini testuali, al fine di supportare la denuncia sia di violazione di legge, incentrata in primis sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., che di vizio di motivazione. In particolare, deve essere ribadito, così circoscrivendosi l’ambito della cognizione di legittimità: - che le doglianze avanzate con il ricorso relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità del testimone dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294); - che in sede di legittimità è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cosi, di recente, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Wenjian, Rv. 284556-01; in senso conforme, ex multis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); - che il vizio di “travisamento della prova”, a cui il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fa più volte riferimento, consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo e non può ravvisarsi in un risultato della prova sfavorevole al ricorrente a cui il giudice del merito sia comunque giunto pur nell’ambito di un dichiarato che si presta a differenti letture, ponendosi, semmai, un problema inerente al vizio di motivazione. Donde sono inammissibili tutte quelle censure che si pongono in diretto confronto col risultato della prova volte impropriamente a sostituire alla valutazione del giudice del merito quella della Corte di legittimità. Con l’ulteriore precisazione che non spetta alla Corte di legittimità la scelta tra le alternative interpretative scrutinate dal giudice di merito allorché quella seguita non si presti a censure di manifesta illogicità. Tanto premesso, un primo fronte di censure contesta la sussistenza di idonea motivazione quanto alla genesi dell’accusa rivolta soprattutto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Questo fronte risulta ampiamente trattato e discusso e, sul punto, la motivazione del provvedimento appare completa, argomentatae logicamente fondata, anche se si tiene conto delle considerazioni di ordine logico spese dalla Corte territoriale per confutare il rilievo delle tempistiche addotte dalla difesa a dimostrazione dell’inattendibilità della p.o. anche nella parte dedicata all’usura (v. pagg. 34-36). Più delicata la valutazione del secondo fronte dedotto nel ricorso, vale a dire la sussistenza di motivazione idonea a giustificare la collocazione temporale dell’episodio estorsivo presso la salumeria di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le difese,a sostegno della circostanzache l’imputato non avrebbe potuto essere presente al momento e nel luogo in cui vi sarebbe stato l’incontro descritto al capo 2) dell’imputazione, hanno allegato che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse altrove (in quel di Ischia dal 28 al 31 luglio 2018 a fronte di un’imputazione che riporta la data del 30 luglio e di un dichiarato dell’offeso che farebbe “ostinato” riferimento al giorno prima del rogito che avrebbe dovuto suggellare la vendita dell’appartamento della p.o. dall’imputato a [OSCURATO:PERSONA], la cui stipula era fissata al 1° agosto 2018), sia che la salumeria fosse stata ceduta ad un terzo. Quanto al primo aspetto, il punto di criticità è ravvisato nell’avere la Corte di merito escluso che la “persistenza” della p.o. ad indicare come data dell’incontro il giorno prima di quello in cui era prevista la stipula del rogito davanti al notaio (1° agosto 2018) sia foriera di inattendibilità. Ebbene, sul punto la strada intrapresa dai giudici di merito di ricondurre tale “ostinazione” ad un cattivo ricorso non appare manifestamente illogica, in quanto è stata legata per un verso alla dichiarazione che [OSCURATO:PERSONA] ha reso al processo ove ha comunque ricondotto il verificarsi dell’evento ai giorni prima della vendita, sia all’ulteriore considerazione che sarebbe stato illogico che il teste, laddove avesse perseguito l’intento di calunniare gli imputati e pur avendo appreso dalle indagini l’alibi di [OSCURATO:PERSONA], anziché mantenersi sul vago, avesse continuato ad insistere nella versione di indicare un giorno preciso. Si tratta di due proposizioni che tengono rispetto alla censura difensiva, in quanto l’alibi dell’imputato non abbraccia un lasso di tempo così considerevole da rendere ictu oculi manifestamente sproporzionato l’allargamento del periodo temporale precisato dal teste al dibattimento a seguito delle contestazioni come specificazione del narrato. Con la conseguenza che la convinzione più volte espressa in ordine a tale data e, dunque, di aver fatto riferimento ad un “cattivo ricordo”, non risulta così distonica rispetto al tema del tempus commissi delicti da determinare, di per sé, una lettura incompatibile con quella cui sono ricorsi i giudici di merito, escludendo che sia sintomo di inattendibilità per come sostenuto dalle difese. Quanto al secondo aspetto, il punto di criticità è ravvisato nell’avere la Corte d’appello escluso rilievo all’avvenuta cessione delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] a colui che già rivestiva la carica di legale rappresentante dell’esercizio commerciale, da cui la difesa ne fa discendere l’impossibilità che detto imputato potesse trovarsi presente presso la salumeria al momento del fatto. Ebbene, anche su tale aspetto la motivazione resa non si presta a censura di manifesta illogicità. Invero, l’assenza di decisività dell’argomento di prova offerto dalle difese si fonda sul dato processuale costituito dall’essere detta cessione avvenuta in un quadro di evidente opacità che ha caratterizzato la gestione della società, posto che sin da tre anni prima l’amministrazione era stata conferita ad un soggetto terzo del tutto estraneo alla gestione rimasta in capo all’imputato. La circostanza, poi, che la cessione delle quote sia avvenuta in un contesto sopravvenuto di crisi dell’impresa, rende ragionevole la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito di ritenere anche tale atto, al pari di quello antecedente relativo al formale conferimento dei poteri rappresentativi, espressione di una dismissione meramente formale in capo a chi si era già prestato ad essere un prestanome. Esclusa, quindi, qualsiasi interferenza degli argomenti di prova allegati dalle difese sulla verificazione dell’evento estorsivo, la motivazione della sentenza impugnata non si presta, dunque, a decisive censure in ordine al coinvolgimento nell’episodio anche di [OSCURATO:PERSONA], tratto dal narrato della p.o. che, sul punto del concorso ad adiuvandum di tale ricorrente, risulta comunque nel complesso attendibile per le ragioni spese al riguardo dalla sentenza impugnata anche con riferimento alla genesi dei rispettivi coinvolgimenti degli imputati, alle cui motivazioni in questa sede può rinviarsi. 5. Fondati, invece, sono i rilievi in punto di vizio di motivazione dedotti dalle difese riguardo alla sussistenza dell’aggravante speciale di avere gli imputati agito con metodo mafioso. Dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che la circostanza è stata tratta per avere gli imputati evocato, a corredo della valenza intimidatoria delle minacce profferite, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Salvatore, da cui financo proverrebbero i denari che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in prestito a [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 39). Un primo profilo di criticità va ravvisato nel fatto che la stessa sentenza impugnata riconosca come siano “un po’ confuse” le dichiarazioni rese dalla p.o. riguardo a chi tra i ricorrenti avrebbe effettuato tale riferimento, alla luce dell’obiettiva divergenza che si registra tra le plurime versioni rese sul punto da [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnatapure riporta alla pagina 39. La Corte di merito ritiene verosimile che il richiamo di [OSCURATO:PERSONA] sia stato evocato anche da [OSCURATO:PERSONA] quanto “soggetto titolato a spenderne il nome considerato il suo spessore criminale desumibile dalle dichiarazioni rese dal c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] e dal precedente penale di cui si è dato conto (per usura aggravata dal previgente art. 7 d.l. n. 152/1991)”.Inoltre, anche in ragione dell’ulteriore argomento costituito dal fatto “che i rapporti del primo imputato con i [OSCURATO:PERSONA], per quel che consta, non potevano che essere mediati dal secondo”. La motivazione però si presta ai seguenti rilievi. Risulta al processo che il c.d.g. abbia collocato [OSCURATO:PERSONA] nell’alveo del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] si vantava di appartenere. Pertanto, se l’evocazione deve intendersi riferita al clan [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), affinché il narrato del c.d.g. possa assumere valenza di riscontro occorreva precisare i legami esistenti tra il gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], ovvero se il legame co n [OSCURATO:PERSONA] lo collocasse comunque nell’orbita di quello dominante dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), alla luce anche dei notori contrasti che hanno interessato i diversi clan insistenti sui territori oggetto del processo (il riferimento è al clan Piccolo-Letizia, notoriamente contrapposto a quello “[OSCURATO:PERSONA]”). E tanto anche in forza del richiamo al precedente penale annoverato dall’imputato che la difesa contesta potersi ricondurre alle dinamiche criminali poste a fondamento della contestata aggravante, Si tratta di un tema che andava approfondito, altrimenti restando congetturale l’argomento che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con quel clan dl camorra non potevano che essere mediati dallo zio [OSCURATO:PERSONA], soprattutto alla luce delle contestazioni difensive relative all’assenza di elementi fattuali di sostegno tenuto conto delle plurime divergenze del narrato ad opera della p.o. sulla genesi e sull’attribuibilità dell’aggravante all’uno o all’altro imputato. Né risulta utile ai fini della risoluzione della questione la sentenza di primo grado che, invece, sposa un riferimento differente, in quanto nella ricostruzione della vicenda estorsiva precisa che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito “che i soldi che ti ha dato mio nipote erano di [OSCURATO:PERSONA] e tu sai troppo bene”. Dunque, resta comunque costante il richiamo al clan [OSCURATO:PERSONA](detto “[OSCURATO:PERSONA]”), anche se la provenienza delle somme viene additata a [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] e non, invece, per come riportato dalla Corte d’appello che richiama sul punto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 39), a [OSCURATO:PERSONA] figlio di Salvatore, poi divenuto c.d.g.Con la conseguenza che l’ulteriore asserto della Corte di merito volto a neutralizzare il dato distonico della “presunta inverosimiglianza dell’evocazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto divenuto collaboratore di giustizia” costituito dall’argomento che ”i [OSCURATO:PERSONA] potevano avere fatto riferimento ad un soggetto che non aveva avviato percorsi collaborativi con la giustizia o comunque la persona offesa ben poteva avere inteso in tal senso le parole degli imputati” si rivela del tutto assertivo e contraddittorio a fronte del passaggio in cui la stessa sentenza impugnata nel riportare, come detto, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] riconduce la provenienza delle somme “da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Salvatore” e non da [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una lacuna motivazionale che deve essere necessariamente colmata dal giudice del merito, soprattutto se si considera che il capo di imputazione fa riferimento all’aver “paventato” la contiguità al clan [OSCURATO:PERSONA], ricollegando il male ingiusto minacciato a un effettivo legame soggettivo degli imputati o quantomeno di [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria mafiosa evocata. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata, con riguardo all’estorsione, limitatamente al riconoscimento dell’aggravante speciale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. 6. Va disattesa, in quanto pregiudiziale al rinvio, la censura della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in punto di esclusione del dolo di concorso nell’estorsione, da ricondursi semmai a quello della ragion fattasi, fondata sul rilievo che il ricorrente, nel breve lasso temporale in cui avrebbe appreso i termini della controversia insorta tra il nipote e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto contezza della natura usuraria del prestito, ritenendo semmai di agire al fine di dare man forte al coimputato nell’alienare il bene al terzo. Anche laddove, infatti, si voglia ammettere contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA], in quel breve lasso di tempo, non abbia avuto contezza di tutti i passaggi della vicenda e, in particolare, di quelli che ne connotavano, in punto di realità, la natura usuraria del patto intervenuto tra il nipote e il [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che giammai la violenza esercitata potrebbe ricondursi al dolo dell’esercizio arbitrario, in quanto la pretesa avanzata da [OSCURATO:PERSONA] – e su cui la p.o. è stata chiara – era quella di evitare che [OSCURATO:PERSONA] si opponesse alla vendita ad un terzo del bene che aveva concesso in garanzia. Di ciò anche [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza sol se si consideri che anche il primo giudice, nel ricostruire il fatto, dopo avere precisato che l’imputato strattonava la p.o. e gli tirava uno schiaffo, gli diceva “l’immobile va a [OSCURATO:PERSONA] e tu ti togli di mezzo” (v. pag. 43). Pertanto, la violenza esercitata e la minaccia non sono volte a rafforzare la pretesa creditoria avanzata dal nipote ovvero a far valere da parte di costui un’ipotetica azione di adempimento contrattuale verso l’altra parte contrattuale ([OSCURATO:PERSONA]), bensì ad impedire l’esercizio del diritto da parte diun soggetto terzo rispetto alla vendita del bene. Si è dunque al di fuori dello schema legale dell’esercizio arbitrario, mancando la necessaria direzione finalistica che la condotta violenta o minacciosa deve assumere. Se, infatti, per come affermato dalle S.U. Filardo (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02), l’elemento distintivo tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario va ricercato in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo gli ordinari criteri, occorre pur sempre che l'aggressione alla persona sia funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria.Il “chiunque”, ossia il soggetto in favore del quale il concorrente nel reato agisce, deve essere qualificato dalla titolarità (anche solo presunta dal soggetto stesso) di un diritto munito di azione. Nel caso in esame, il diritto astrattamente configurabile in capo al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è quello relativo all’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il prestito della somma di denaro, ma nessun diritto tale imputato vanta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’adempimento del contratto di vendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la p.o. assume la veste di terzo del tutto estraneo. 7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, in relazione al capo 2) dell’imputazione, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, restando, di conseguenza assorbite le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena. Vanno rigettati i ricorsi nel resto e dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di usura e all’estorsione aggravata dalle più persone riunite e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nell’estorsione così aggravata. 8. Va, invece, rimessa al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio chieste dalla parte civile, in
Sentenza Cassazione n. 38387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris