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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 1958

Cassazione n. 05332/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1958 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alessandro GIRONI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura pluriaggravata.

2. Propone ricorso Alessandro GIRONI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al giudizio di comparazione fra circostanze.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

3.1. In punto di responsabilità, il motivo, con il quale si è denunciato il vizio di motivazione (impropriamente evocato in modo cumulativo: v. da ultimo, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), è del tutto generico e difetta palesemente di "specificità estrinseca" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass., in motivazione).

3.2. La Corte di appello, poi, ha evidenziato che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che non si ravvisano elementi per rivedere il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le due circostanze aggravanti, che neppure nel ricorso vengono prospettati.

Sul punto va ribadito che secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell'8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v.

Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v.

Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.).4.

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del - procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Pi0) Aes sini D'Agostini / [OSCURATO:PERSONA] - ----' D—e— - --.71L--- DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1958 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alessandro GIRONI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura pluriaggravata. 2. Propone ricorso Alessandro GIRONI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al giudizio di comparazione fra circostanze. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 3.1. In punto di responsabilità, il motivo, con il quale si è denunciato il vizio di motivazione (impropriamente evocato in modo cumulativo: v. da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), è del tutto generico e difetta palesemente di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass., in motivazione). 3.2. La Corte di appello, poi, ha evidenziato che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che non si ravvisano elementi per rivedere il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le due circostanze aggravanti, che neppure nel ricorso vengono prospettati. Sul punto va ribadito che secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell'8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.).4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del - procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi0) Aes sini D'Agostini / [OSCURATO:PERSONA] - ----' D—e— - --.71L--- DEPOSI
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