CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che in sede di giudizio abbreviato aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione perché responsabile del reato di cui all'art. 12-quinquies della I. n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha - proposto ricorso per cassazione con tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, illogica e contraddittoria risultante dal testo della sentenza in relazione alla mancata assoluzione del prevenuto; la decisione afferma che il camper fu acquistato nell'aprile del 2016, ma non evidenzia da dove viene tratto questo dato, atteso che era intestato alla moglie convivente [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ricevuto da suo fratello Emanuel; tali elementi fanno cadere la portata dell'affermazione secondo la quale il Lebbiati era il vero proprietario del camper venduto in relazione al quale sarebbe emerso un evidente interesse dello stesso alla vendita; la responsabilità del Lebbiati non può essere desunta, come affermato dalla corte di appello dall'interrogatorio reso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato tra l'altro travisato, con conseguente contraddittorietà della motivazione; le affermazioni della Corte di appello, secondo le quali il Lebbiati sarebbe stato l'artefice, tramite la moglie, perché si trovava detenuto agli arresti domiciliari, delle diverse attività di compravendita, sono del tutto immotivate. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla affermata ricorrenza di concorso del Lebbiati nella condotta contestata, con esclusione dell'eventuale mero contributo agevolatore da parte del concorrente come qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, perché mancante, manifestamente illogica e contradditoria in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza. 3. Il Procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni in udienza chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I temi introdotti con i motivi di ricorso si concentrano sul delitto contestato per il quale il ricorrente è stato condannato ad esito di giudizio abbreviato, con condanna che è stata pienamente confermata dalla Corte di appello con motivazione ampia, logicamente articolata e del tutto priva di aporie. 2 Q, 3. Ciò premesso, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camrni, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è chiaramente riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, nei suoi aspetti fondamentali quanto alla condotta contestata, chiarendo la significativa tempistica delle compravendite poste in essere, richiamando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], analizzandone approfonditamente portata e significato, richiamando il dato estremamente rilevante dell'assenza di qualsiasi relazione di possesso con il bene da parte degli stessi. 3.1. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01). 4. Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché affrontano secondo diverse prospettive, il tema dell'effettiva integrazione della condotta contestata, tenuto conto delle dichiarazioni acquisite dai diversi testimoni sentiti in fase d'indagine, il ricorrente propone sostanzialmente una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di un reale confronto con la motivazione del giudice di appello. Tale motivazione ha ricostruito puntualmente la condotta posta in essere, il contesto nell'ambito del quale maturava l'azione del ricorrente, oltre gli effetti lesivi conseguenti, in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni sono state puntualmente considerate nella loro portata, in modo del tutto conforme alla decisione del giudice di primo grado, e ne è stato tratto un giudizio valutativo, complesso ed approfondito, con il quale il ricorrente non si confronta. La Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto con i motivi di ricorso, ha puntualmente analizzato gli elementi acquisiti in giudizio nella loro complessiva portata, anche tenuto conto del ruolo del ricorrente, del rapporto dello stesso con la Oliveri, della situazione di nulla tenenza, oltre che della mancanza di qualsiasi valida relazione con il bene da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo il ruolo centrale del Lebbiati e, dunque, escludendo la possibilità di ritenere ricorrente un mero contributo agevolatore da parte del Lebbiati. Con tale motivazione articolata, logica e del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. 5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il difensore non si confronta compiutamente con la motivazione del giudice di appello, che in modo logico ed argomentato ha esplicitamente escluso la possibilità di escludere la recidiva attesi i numerosi precedenti penali riferibili al ricorrente, così come la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza richiamando la gravità del fatto, connotato da particolare intensità dell'elemento soggettivo essendo diretto ad eludere la confisca del bene di rilevante valore patrimoniale, nonché caratterizzato da particolari capacità organizzative avendo coinvolto diverse persone nell'ambito di una articolata struttura al fine di raggiungere il proprio obiettivo di sottrazione del bene.6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese