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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11898/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 5008/2024, depositata il 31 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso proposto alla Commissione tributariaprovinciale, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo di cui eraNumero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026venuto a conoscenza a seguito di accesso all’area personale del sitoweb dell’Agenzia delle entrate - Riscossione effettuato in data 26gennaio 2022, eccependo la mancanza e/o il difetto di notifica dellecartelle di pagamento prodromiche, l’omessa indicazione dellamodalità del calcolo degli interessi applicati, l’intervenutadecadenza e prescrizione della pretesa erariale e l’incostituzionalitàdell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 602/1973.L'Agenzia delle entrate - Riscossione resisteva con atto dicontrodeduzioni.Con sentenza n. 2899/2023, la Commissione tributariaprovinciale di Roma rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in appello chiedendone ilrigetto.Non si costituiva l'Agenzia delle entrate – Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Lazio, consentenza n. 5008/2024, depositata il 31 luglio 2024, ha rigettatol'impugnazione.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa cinque motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 12,comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato d.lgs. n. 110 del29.7.2024, art. 12, in vigore dall'8.8.2024 (ius superveniens) inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Parte ricorrenteevidenzia che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973,Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21.10.2021 n. 146 (convertito dallalegge n. 215/2021), aveva previsto la non impugnabilità degliestratti ruolo, salvo tre eccezioni originariamente individuate dallanorma.

Disponeva, infatti, tale norma, nella versione originaria,quanto segue: "4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruoloe la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui ildebitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a unaprocedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".Tuttavia, con d.lgs. n. 110 del 29.7.2024 (art. 12), in vigoredall'8.8.2024, il predetto art. 12, comma 4 bis, cit. è statomodificato con l’introduzione di tre nuove fattispecie in presenzadelle quali è possibile impugnare restretto di ruolo e la cartellaritenuta non validamente notificata.

In particolare, la nuova lett. e)dell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. b. 602/1973, in vigoredall'8.8.2024, prevede che in presenza di un pregiudizio per ilcontribuente in relazione a operazioni di finanziamento (e quindianche di richiesta di mutuo/finanziamento ad un intermediarioabilitato) da parte di soggetti autorizzati, non opera il divieto diimpugnazione dell'estratto di ruolo (e della cartella di pagamentoche si ritiene non validamente notificata).

Nel caso di specie, indata 8.2.2022 il contribuente aveva richiesto alla Cofidis -Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026Intermediario assicurativo iscritto all'Elenco degli Intermediaridell'Unione Europea, annesso al Registro degli IntermediariAssicurativi (RUI) - un finanziamento di euro 100.000,00, nonconcesso dall'intermediario proprio in ragione della esistenza degliingenti debiti fiscali iscritti a ruolo dall'Agenzia delle entrate.Lo ius superveniens introdotto dal d.Lgs. n. 110 del 29.7.2024,in vigore dall’8.8.2024, sarebbe applicabile a tutti i processi incorso (come lo era anche l'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.602/1973, introdotto con d.l. n. 146 del 21.10.2021) e, quindi,anche al caso di specie, anche se la Corte di giustizia tributaria disecondo grado non ha potuto considerarlo in quanto la sentenzaera stata depositata antecedentemente all'entrata in vigore dellanorma.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (ancheextratributarie) mediante ruolo, la modifica apportata dall'art. 12del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.602 del 1973 - che ha ampliato, attraverso l'introduzione delle lett.d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartellainvalidamente notificata - si applica ai processi pendenti (Cass. n.6269/2025).

La novella specifica, concretizzandolo, l'interesse allatutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata oinvalidamente notificata (Cass., sez.

Un., n. 26283/2022).La dimostrazione dell’interesse si può dare anche nel giudiziodi legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sullaconformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico,definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass.,sez.

Un., n. 21691/2016), mediante deposito di documentazione exart. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenticoncernenti la persistenza dell'interesse ad agire, Cass. n.Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/202626175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'iniziodella relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio.Tra i casi introdotti dalla nuova disposizione, per i quali il ruoloe la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione, vi è quello in cui ildebitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio: e) in relazione ad operazioni difinanziamento da parte di soggetti autorizzati.La questione prospettata nel motivo, sulla richiesta alla Cofidisdi un finanziamento di euro 100.000,00, dovrà essere esaminata insede di rinvio.2. – Gli altri motivi risultano assorbiti perché afferenti allacontestazione delle cartelle (con il secondo motivo si contestal’illegittimità di tutte le impugnate cartelle di pagamento peromessa notifica; con il terzo motivo, in via subordinata, si deducel'illegittimità delle cartelle per intervenuta decadenza del potereimpositivo, riproponendo il secondo motivo di ricorso e il terzomotivo di appello; con il quarto motivo, in via ulteriormentesubordinata, si deduce la nullità delle cartelle impugnate peromessa indicazione del calcolo degli interessi, non esaminato daiGiudici di merito per le stesse ragioni; con il quinto motivo, ancorain via subordinata, si prospetta l'illegittimità della cartella inragione dell'intervenuta prescrizione dei presunti crediti fiscali).3. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, perl'ulteriore esame alla luce dei principi affermati dalla Corte digiustizia.Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 5008/2024, depositata il 31 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso proposto alla Commissione tributariaprovinciale, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo di cui eraNumero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026venuto a conoscenza a seguito di accesso all’area personale del sitoweb dell’Agenzia delle entrate - Riscossione effettuato in data 26gennaio 2022, eccependo la mancanza e/o il difetto di notifica dellecartelle di pagamento prodromiche, l’omessa indicazione dellamodalità del calcolo degli interessi applicati, l’intervenutadecadenza e prescrizione della pretesa erariale e l’incostituzionalitàdell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 602/1973.L'Agenzia delle entrate - Riscossione resisteva con atto dicontrodeduzioni.Con sentenza n. 2899/2023, la Commissione tributariaprovinciale di Roma rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in appello chiedendone ilrigetto.Non si costituiva l'Agenzia delle entrate – Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Lazio, consentenza n. 5008/2024, depositata il 31 luglio 2024, ha rigettatol'impugnazione.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa cinque motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 12,comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato d.lgs. n. 110 del29.7.2024, art. 12, in vigore dall'8.8.2024 (ius superveniens) inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrenteevidenzia che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973,Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21.10.2021 n. 146 (convertito dallalegge n. 215/2021), aveva previsto la non impugnabilità degliestratti ruolo, salvo tre eccezioni originariamente individuate dallanorma. Disponeva, infatti, tale norma, nella versione originaria,quanto segue: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruoloe la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui ildebitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a unaprocedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".Tuttavia, con d.lgs. n. 110 del 29.7.2024 (art. 12), in vigoredall'8.8.2024, il predetto art. 12, comma 4 bis, cit. è statomodificato con l’introduzione di tre nuove fattispecie in presenzadelle quali è possibile impugnare restretto di ruolo e la cartellaritenuta non validamente notificata. In particolare, la nuova lett. e)dell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. b. 602/1973, in vigoredall'8.8.2024, prevede che in presenza di un pregiudizio per ilcontribuente in relazione a operazioni di finanziamento (e quindianche di richiesta di mutuo/finanziamento ad un intermediarioabilitato) da parte di soggetti autorizzati, non opera il divieto diimpugnazione dell'estratto di ruolo (e della cartella di pagamentoche si ritiene non validamente notificata). Nel caso di specie, indata 8.2.2022 il contribuente aveva richiesto alla Cofidis -Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026Intermediario assicurativo iscritto all'Elenco degli Intermediaridell'Unione Europea, annesso al Registro degli IntermediariAssicurativi (RUI) - un finanziamento di euro 100.000,00, nonconcesso dall'intermediario proprio in ragione della esistenza degliingenti debiti fiscali iscritti a ruolo dall'Agenzia delle entrate.Lo ius superveniens introdotto dal d.Lgs. n. 110 del 29.7.2024,in vigore dall’8.8.2024, sarebbe applicabile a tutti i processi incorso (come lo era anche l'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.602/1973, introdotto con d.l. n. 146 del 21.10.2021) e, quindi,anche al caso di specie, anche se la Corte di giustizia tributaria disecondo grado non ha potuto considerarlo in quanto la sentenzaera stata depositata antecedentemente all'entrata in vigore dellanorma.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (ancheextratributarie) mediante ruolo, la modifica apportata dall'art. 12del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.602 del 1973 - che ha ampliato, attraverso l'introduzione delle lett.d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartellainvalidamente notificata - si applica ai processi pendenti (Cass. n.6269/2025). La novella specifica, concretizzandolo, l'interesse allatutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata oinvalidamente notificata (Cass., sez. Un., n. 26283/2022).La dimostrazione dell’interesse si può dare anche nel giudiziodi legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sullaconformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico,definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass.,sez. Un., n. 21691/2016), mediante deposito di documentazione exart. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenticoncernenti la persistenza dell'interesse ad agire, Cass. n.Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/202626175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'iniziodella relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio.Tra i casi introdotti dalla nuova disposizione, per i quali il ruoloe la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione, vi è quello in cui ildebitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio: e) in relazione ad operazioni difinanziamento da parte di soggetti autorizzati.La questione prospettata nel motivo, sulla richiesta alla Cofidisdi un finanziamento di euro 100.000,00, dovrà essere esaminata insede di rinvio.2. – Gli altri motivi risultano assorbiti perché afferenti allacontestazione delle cartelle (con il secondo motivo si contestal’illegittimità di tutte le impugnate cartelle di pagamento peromessa notifica; con il terzo motivo, in via subordinata, si deducel'illegittimità delle cartelle per intervenuta decadenza del potereimpositivo, riproponendo il secondo motivo di ricorso e il terzomotivo di appello; con il quarto motivo, in via ulteriormentesubordinata, si deduce la nullità delle cartelle impugnate peromessa indicazione del calcolo degli interessi, non esaminato daiGiudici di merito per le stesse ragioni; con il quinto motivo, ancorain via subordinata, si prospetta l'illegittimità della cartella inragione dell'intervenuta prescrizione dei presunti crediti fiscali).3. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, perl'ulteriore esame alla luce dei principi affermati dalla Corte digiustizia.Numero registro generale 2131/2025Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 11898/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11898/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris