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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1982

Cassazione n. 16598/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 02/04/1982 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha fatto giusta applicazione al caso di specie del principio di diritto - secondo cui la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, con riferimento - e, quindi, se del caso, limitatamente - ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913).

Si evidenzia, quindi, che il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 4, non avrebbe potuto accogliere la richiesta anche con riferimento agli ulteriori reati oggetto dell'istanza, posto che il precedente giudice dell'esecuzione con provvedimento del 23 novembre 2020 aveva escluso il vincolo della continuazione tra i reati sub 2, 3 e

4. La proprietà transitiva della relazione di continuazione, infatti, comporta la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso.

Orbene, l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione tra due reati, si espande a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due: se gli stessi non costituiscono esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, sono estrinsecazioni di risoluzioni diverse, altrettanto e inevitabilmente tali sono i reati hínc et inde connessi per continuazione (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, non mass. sul punto).

Pertanto, l'efficacia preclusiva del giudicato derivante dall'esclusione della continuazione tra due o più reati si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 02/04/1982 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha fatto giusta applicazione al caso di specie del principio di diritto - secondo cui la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, con riferimento - e, quindi, se del caso, limitatamente - ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913). Si evidenzia, quindi, che il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 4, non avrebbe potuto accogliere la richiesta anche con riferimento agli ulteriori reati oggetto dell'istanza, posto che il precedente giudice dell'esecuzione con provvedimento del 23 novembre 2020 aveva escluso il vincolo della continuazione tra i reati sub 2, 3 e 4. La proprietà transitiva della relazione di continuazione, infatti, comporta la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso. Orbene, l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione tra due reati, si espande a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due: se gli stessi non costituiscono esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, sono estrinsecazioni di risoluzioni diverse, altrettanto e inevitabilmente tali sono i reati hínc et inde connessi per continuazione (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, non mass. sul punto). Pertanto, l'efficacia preclusiva del giudicato derivante dall'esclusione della continuazione tra due o più reati si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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