CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 581/2023 depositata il 13/02/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi1. La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 581/2023 depositata in data 13/02/2023, harigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (hinc:ADER), contro la sentenza n. 73/2021, con la quale la Commissionetributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso proposto dalcontribuente contro un avviso di intimazione e tre cartelle sottese dipagamento relative agli anni di imposta 2005-2012.2. La CGT2 ha rilevato che, per quanto riguarda l’atto di intimazione,mancava agli atti la notificazione, con la conseguenza che doveva essererespinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardivitàdella notificazione.2.1. Con riferimento alle tre cartelle di pagamento ha, poi, evidenziatoche, in un caso era mancata la prova della notificazione; in un altro caso (incui la notifica era stata eseguita mediante consegna della raccomandata aun familiare) mancava la prova della raccomandata informativa, mentre nelterzo caso alla regolare notificazione della cartella non erano seguiti atti dinatura esecutiva, con la conseguente prescrizione del tributo.3. Contro la sentenza della CGT2 l’ADER ha proposto ricorso incassazione con cinque motivi.4. Il contribuente non si è costituito.5. Con ordinanza n. 15858/2025 depositata in data 13/06/2025questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazionedel contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/20266. La ricorrente, in data 02/07/2025, ha depositato la notifica eseguitain data 27/06/2025 a fronte della quale l’Amministrazione finanziaria èrimasta intimataRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stato denunciato l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n 4, c.p.c. Sulla notificadell’intimazione di pagamento numero 079/2018/90/01776443/000, indata 11/06/2018.1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «va osservato che, relativamenteall'avviso di intimazione, ne manca la notifica pertanto quanto sostenutodall' Agenzia stessa va respinto per carenza di prova documentale».Tale affermazione è erronea in quanto, il giudice di seconde cure non hatenuto conto del fatto che l’Ente di esazione ha offerto dettadocumentazione in primo grado e ne ha addirittura documentato il depositoriproducendolo nel corpo della propria memoria illustrativa, ex art 32 del d.Lgs. 31/12/1992, n. 546, depositata in data 09/05/2022 nel giudizio disecondo grado. A pag. 11 del ricorso inserisce, quindi, la riproduzioneanalogica del doc. 4 allegato alle controdeduzioni del giudizio di primogrado.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 19e 21 del D.Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) delc.p.c.. Inammissibilità del ricorso per sua tardiva proposizione.2.1. La parte ricorrente rileva che la CGT2 avrebbe dovuto rilevare chel’intimazione di pagamento numero 079/2018/90/01776443/000 è statanotificata in data 11/06/2018 - come da documentazione depositata nelgiudizio di primo grado – e, di conseguenza, come richiesto dall’EnteNumero registro generale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/2026appellante, dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per la suatardiva proposizione. Ad avviso della parte ricorrente la CGT2 avrebbedovuto anche dichiarare che il signor Bilardi è decaduto dalla possibilità diimpugnare tale atto, ex art. 19 d. Lgs n. 546 del 1992 al fine di contestarela mancata o l’irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento che,pertanto, debbono considerarsi cristallizzate e non più opponibili.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ed è stato altresì censuratoil vizio di ultrapetizione.3.1. Con tale motivo viene censurata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «...quanto alla cartella di pagamento2) (n.d.r.: si tratta della cartella numero 079/2008/0025185442/000), sirileva che manca la prova documentale della notifica della medesima...».Tale cartella di pagamento non era stata, infatti, interessata dall’appelloproposto dall’odierna parte ricorrente che, al contrario, affermava che: «Lapredetta sentenza, a giudizio dell’odierno appellante, è manifestamenteiniqua ed errata, meritando quindi integrale riforma in accoglimento deimotivi di appello di seguito specificati, limitatamente alle cartelle dipagamento nn. 07920100000439118000 e 07920110000384715000.»4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 26, del D.P.R. 602/1973 e dell’art. 60, del D.P.R.600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Conriferimento alla notifica della cartella di pagamento numero079/2010/0000439118/000.4.1. Con tale motivo viene censurata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «...quanto alla cartella di pagamento3), si rileva che per il perfezionamento della notifica della cartella stessa ènecessario, stante la consegna della raccomandata a familiare conviventedel destinatario dell'atto, che sia documentata l'ulteriore spedizione dellaNumero registro generale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/2026raccomandata informativa, non prodotta in causa (Cass. Ordinanza n.17235 del 02/07 /2018), e non sono stati rispettati tutti gli adempimenti exart. 60, D.P.R. 600/1973.» La ricorrente, in particolare, rileva che la cartelladi pagamento, contrassegnata con il numero 079/2010/0000439118/000 èstata notificata in data 09/02/2010, ex art. 26, primo comma, secondaparte, direttamente dall’ente di riscossione mediante invio di raccomandatacon avviso di ricevimento, di cui ha prodotto copia (riprodottaanalogicamente a pag. 14 del ricorso in cassazione), allegata allecontrodeduzioni davanti al giudice di primo grado. Rileva che le attestazionicontenute in tale avviso, in quanto provenienti da pubblico ufficiale fannopiena prova in ordine alle attività svolte da quest’ultimo, fino a querela difalso ai sensi dell’art. 2700 c.c. Ha, poi, rilevato che non fosse necessariané la relata di notificazione, né l’invio di una seconda raccomandatainformativa, richiamando Cass., 19/01/2017, n. 1304.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.5.1. La parte ricorrente, con tale motivo, censura la sentenzaimpugnata, laddove afferma che: «quanto alla cartella di pagamento 4)(n.d.r.: la cartella di pagamento 07920110000384715000) ..., pur essendostati rispettati i termini prescrizionali (tributi relativi all'anno d'imposta2007), non sono seguiti atti di natura esecutiva, con conseguenteprescrizione del tributo (Cass., Sez. 5, n. 30362/2018; SS. UU. n.233972016). Aggiungasi che, non essendo intervenuto alcun attointerruttivo prescrizionale, stante la carenza probatoria della notifica d'atti,il debito d'imposta risulta prescritto (Cass. SS. UU. cit.) (n.d.r. si tratta dellasentenza numero 23397 del 2016 resa dalla Suprema Corte a SS.UU.)».A parte la circostanza che il giudice di seconde cure non indica neppurequale sia il termine di prescrizione applicabile nel caso in esame, laricorrente evidenzia che i crediti erariali (come quelli indicati nell’estratto diNumero registro generale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/2026ruolo prodotto sub doc. 3 allegato alla memoria difensiva di primo grado) siprescrivono nel termine ordinario di dieci anni previsto nell’art. 2946 c.c.Inoltre, la prescrizione è interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento chegiunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo atal fine, che, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, deve presentare unelemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggettoobbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di unapretesa, vale a dire un’intimazione o richiesta scritta di adempimento,idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di farvalere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto dicostituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, dicognizione o concorsuale.Rileva quindi che l’effetto interruttivo è stato determinato:− dalla notifica della cartella di pagamento di cui sopra in data28/01/2011;− dalla notifica dell’intimazione di pagamento numero079/2018/90/01776443/000 in data 11/06/2018, prima dellascadenza del termine decennale (v. primo motivo di ricorso percassazione).Il termine di prescrizione decennale non è decorso neppure dalla data dinotifica della cartella di pagamento numero 079/2010/00004399118/000(09/02/2010).6. Il primo motivo di ricorso - da riqualificare come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – e il secondo motivo di ricorsopossono essere esaminati insieme e sono fondati, con il conseguenteassorbimento degli altri motivi di ricorso.6.1. In via preliminare occorre partire dalla lettura dell’art. 21 d. Lgs. n.546 del 1992, in base al quale il ricorso deve essere proposto, a pena diinammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’attoimpugnato.Numero registro generale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/2026Nel caso di specie si legge nella sentenza in esame che manca la notificadell’atto di intimazione. La ricorrente (a pag. 10-11 del ricorso incassazione) richiama il contenuto della memoria depositata in secondogrado, richiamando l’all. 4 depositato nel giudizio di primo grado(riproducendo analogicamente a pag. 11 del ricorso in cassazione, copiadell’avviso di ricevimento recante il timbro postale risalente al 2018 a frontedel ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di prime curenotificato, secondo quanto riportato a pag. 1 del ricorso in cassazione, indata 18/05/2020, ben al di là dei termini previsti dall’art. 21 d. Lgs. n. 546del 1992).La CGT2 non ha, tuttavia, valutato l’avvenuta notificazione dell’atto diintimazione oggetto di causa, in base alla documentazione prodotta dallaparte ricorrente, con particolare riferimento alla sua regolarità ai fini delladecorrenza del termine previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992,ritenendo, al contrario, che la notificazione non fosse stata affatto eseguitae che, di conseguenza, il contribuente non potesse essere consideratodecaduto dal potere di impugnare l’atto d’intimazione e le sottese cartelledi pagamento.7. Il primo motivo di ricorso e il secondo motivo di ricorso sono pertantofondati, con il conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.7.1. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata – inaccoglimento dei ridetti motivi - e, decidendo nel merito, poiché non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso introduttivo del giudizio in quanto tardivamenteproposto.7.2. Le spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, sono poste a carico dellaparte intimata. P.Q.MNumero registro generale 9156/2023Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 8871/2026Data pubblicazione 09/04/2026accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo delgiudizio; condanna la parte intimata a pagare in favore della ricorrente lespese di lite di tutti i gradi di giudizio così liquidate: euro 2.400,00, percompensi, oltre spese prenotate a debito per il presente giudizio diLegittimità; euro 1.500,00 per compensi, per il giudizio di primo gradodavanti alla Commissione tributaria provinciale di Pavia; euro 1.700,00, percompensi, per il giudizio d’appello davanti alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteRoberto Succio