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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2020

Cassazione n. 23598/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26371/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 817/2020 depositata il20/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società operante nel settore edilizio ed immobiliare, il 1° agosto 2013 veniva messa in liquidazione e il giorno dopo trasferiva, in blocco, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel medesimo settore, la proprietà di n. 13 unità immobiliari, peril corrispettivo di € 530.000,00.

Il 5 novembre 2015, a seguito della domanda di insinuazione al passivo presentata da cinque creditori per un importo complessivo di € 1.166.021,15, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava fallita la Gestimpianti, con sentenza n. 59/2015.

Avverso tale sentenza veniva proposto reclamo ex art. 18 L.F., che era respinto.

In data 11 maggio 2016, a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, la Curatela conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], impugnando il suddetto atto di compravendita e chiedendo di accertarne e dichiararne la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, la sua inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e ss.

In particolare, deduceva che: i) l’operazione immobiliare aveva determinato il depauperamento del patrimonio sociale, con conseguente gravissimo pregiudizio per i creditori; ii) il trasferimento era fittizio, stante l’irrisorietà del prezzo a fronte di un valore complessivo superiore a 2 milioni di euro (come da perizie depositate in altro giudizio instaurato da un creditore, signor [OSCURATO:PERSONA], avverso il medesimo atto pubblico, di cui una del consulente della Omega) e la modalità di pagamento prescelta, ossia 40mila euro con assegno alla stipula (mai incassato) ed il restante in più soluzioni, entro il 31 dicembre 2013 (mai corrisposti); iii) vi era un rapporto di parentela tra l’amministratore della Omega, signor [OSCURATO:PERSONA], e quello della Gestimpianti, signor [OSCURATO:PERSONA], cugini di primo grado.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla Curatela, atteso che: i) la vendita in blocco era un’operazione liquidatoria consentita dall’art. 2278 c.c. che giustificava una decurtazione del prezzo, in ogni caso il corrispettivo era congruo e corrispondente a quello di mercato; ii) tale prezzo era stato effettivamente pagato, tanto che la Gestimpianti lo aveva ceduto alla signora [OSCURATO:PERSONA], sua creditrice; iii) all’epoca della compravendita, i debiti sociali non erano ancora sussistenti; iv) la società fallita, comunque, era proprietaria di altro bene immobile in grado di soddisfare i creditori esistenti già prima della cessione, tra i quali Credem e l’Agente della riscossione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1301/2018, dichiarava infondata la domanda principale, non essendovi prova certa della simulazione assoluta, ma fondata quella subordinata, per sussistenza di tutti i presupposti dell’actio pauliana.

Quello dell’eventus damni risultava dalla cessione in blocco, con cui la società fallita si era spogliata dei suoi beni, dalla mancanza di prova del versamento del prezzo e dalla sua incongruità, atteso che, sulla base delle perizie, il valore degli immobili superava di circa 5 volte quello pattuito.

Inoltre, v’era prova della variazione del patrimonio sociale a seguito della cessione e non quella della sua rimanente capienza a soddisfare i creditori.

Quello della scientia damni era acquisito in base al fatto che, essendo l’esposizione debitoria di Gestimpianti antecedente all’atto impugnato, non era stata specificatamente contestata la parentela tra i due amministratori ed era inverosimile che la dismissione del patrimonio fosse avvenuta senza la consapevolezza di cagionare un danno ai creditori, così come che la [OSCURATO:PERSONA] ignorasse tale pregiudizio e, poi, operando nel medesimo settore “non potevano non sapere della sproporzione tra valore degli immobili e prezzo eccessivamente basso”. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione di primo grado, erronea per aver ritenuto provato l’eventus damni e la scientia decoctionis, quando invece: a) la Curatela aveva agito in revocatoria durante la verifica dello stato passivo, per cui non erano noti gli esiti delle relative domande e, comunque, all’epoca dei fatti, i relativi crediti non erano esistenti; b) la [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non era a conoscenza dei debiti della Gestimpianti; per altro verso, aveva interamente pagato il prezzo e, solo alla stipula, aveva appreso che unico creditore di tale società, in quel momento, era la signora Palumbo; per altro verso ancora, aveva provato l’esistenza di un ulteriore immobile della fallita.

Infine, censurava la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese, per non aver il Tribunale disposto la loro compensazione, anche parziale, malgrado il rigetto della domanda principale, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e illogicità della motivazione.

Si costituiva l’appellata, opponendosi all’accoglimento dell’impugnazione.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 817/2020, depositata il 20 febbraio 2020, rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo dell’eventus damni, dopo aver evidenziato la irrilevanza della questione sulla esiguità e effettività del pagamento del prezzo (posto che anche un atto con corrispettivo pecuniario conforme al valore venale del bene può pregiudicare le ragioni dei creditori e, quindi, essere revocabile), affermava che correttamente il primo Giudice aveva evidenziato che il credito di Credem, per € 158.478,98, era sorto prima della cessione e la circostanza non era stata contestata, come anche i crediti azionati dall’Agente della riscossione per pretese tributarie di notevole importo.

Irrilevante, quindi, era l’esistenza di altri creditori e, tanto meno, se fossero stati o meno ammessi al passivo.

Osservava, poi, come, in ogni caso, non era vero che non fosse stato dimostrato l’ammontare del passivo accertato (indicato pari ad € 976.376,30 e non specificamente contestato), oltre che della massa attiva (pari a zero).

In merito alla questione dell’esistenza di un immobile residuo, rilevava come la decisione di primo grado fosse conforme all’insegnamento della Suprema Corte, atteso che, dalle risultanze istruttorie, emergeva che, per effetto della cessione, la Gestimpianti aveva disposto dell’azienda e non di singoli beni, determinando certamente una variazione qualitativa del suo patrimonio in pregiudizio ai creditori.

In ogni caso, che la [OSCURATO:PERSONA], pur pretendendo di valorizzare l’esistenza di un bene immobile, non aveva dedotto, né tanto meno provato che detto bene residuo fosse di valore tale da soddisfare i creditori.

La Corte territoriale, poi, sotto il profilo della scientia damni, affermava che, come evidenziato dal primo giudice, la vendita era un atto oneroso successivo al sorgere del credito.

Inoltre, ampliando le argomentazioni del Tribunale sul rapporto di parentela esistenti tra gli amministratori delle due società, rilevava che le presunzioni discendenti da tale legame non erano state utilizzate da sole, ma avuto riguardo agli altri indizi tratti da altrettante anomalie riscontrate.

Ad avviso del Collegio, poi, sempre relativamente alla prova (presuntiva) della “scientia damni”, questa andava desunta, come pure correttamente affermato dal Tribunale, dal ruolo rivestito dai cugini Cremona nelle due società e dell’incongruità del prezzo, evidente quest’ultima dalle perizie.

Infine, relativamente alle spese di giudizio, il giudice del gravame respingeva le censure, attesa la loro generica formulazione, rilevandone comunque l’infondatezza, “apparendo dirimente che l’atto impugnato è stato pur sempre dichiarato inefficace, per l’azione revocatoria spiegata in via subordinata, e che la Curatela va, quindi, riconosciuta totalmente vittoriosa”.

Condannava l’appellante alla refusione delle spese anche di secondo grado e al pagamento del doppio del contributo unificato. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA].

Ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e 2697 c.c., e artt. 112 e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1° c.p.c. nn. 3 e 4”.

La Corte avrebbe erroneamente affermato che l’ammontare del passivo era stato provato dall’appellata.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza di appello per “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, quindi, dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 e 5 –Omesso esame di fatti decisivi”.

Nel caso non ricorrerebbe un’ipotesi di doppia conforme, in quanto la Corte di appello non era stata investita della domanda di simulazione, che era stata rigettata dal Tribunale.

Inoltre, la Corte avrebbe completamente ignorato che le risultanze processuali dimostravano l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrent e prospetta la “violazione dell’art. 111 VI Cost. e dell’art. 132 II comma c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.”.

La Corte avrebbe disatteso la richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, reiterata in secondo grado, al fine di verificare la corrispondenza delle poste contabili relative alle attività e passività della fallita al momento della vendita immobiliare, senza motivare la sua decisione.

A detta della ricorrente, diversamente da quanto statuito con una motivazione apparente, non ricorrevano i presupposti dell’actio pauliana, non avendo considerato che “l’atto pubblico in questione andava comunque tutelato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2645-ter c.c.”. 4.4.Con il quarto motivo, si censura la decisione di secondo grado per “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Illogicità della motivazione”.

5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto l’esposizione del fatto e dei motivi di diritto è inidonea a far comprendere le ragioni delle censure.

In proposito, si sono infatti espresse, anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, evidenziando come l’inosservanza di tale dovere determina la declaratoria di inammissibilità dei motivi, in quanto i fatti di causa e le censure mosse alla sentenza sono confusi (cfr. Cass. civ., Sez.

I, Ord., 23/06/2023, n. 18089; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 31/05/2023, n. 15430; Cass. civ., SS.

UU., Ord., 30/11/2021, n. 37552; Cass. civ., SS.

UU. 30/12/2021, n. 41989; Cass. civ., SS.

UU., 15/09/2020, n. 1916; Cass., Sez.

V, 30/04/2020, n. 8425; Cass. civ., Sez.

V, 21/03/2019, n. 8009).

Nel caso, la ricorrente ha denunciato i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., ma la loro esposizione è tanto disorganica da non offrire una rappresentazione chiara delle questioni di causa, rendendo incomprensibile a questa Corte il motivo di doglianza, quando invece l’obiettivo del processo è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo.

Ad ogni buon conto, ulteriore indipendente profilo di inammissibilità si ravvisa nel difetto di specifica indicazione di quando delle censure qui dispiegate parte ricorrente si fosse doluta in appello e, soprattutto, nel difetto di prospettazione delle conseguenze del vizio adombrato sulla conclusione raggiunta dalla corte territoriale e del carattere decisivo dei documenti prospettati come non suscettibili di produzione. 5.2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Va innanzitutto rilevato come l’ipotesi della c.d. doppia conforme ricorre, “non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022)” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez.

II, Ord., 9/06/2023, n. 16400; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 24/05/2023, n. 14441; Cass. civ., Sez.

Lav., Ord.1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 09/03/2022, n. 7724).

In tali casi, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

La Corte territoriale ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo, sulla base del medesimo iter logico- argomentativo, la sussistenza di tutti i presupposti dell’actio pauliana.

In tale quadro, alcun rilievo giuridico può avere il fatto che la Corte di appello non era stata investita della domanda di simulazione dell’atto pubblico di trasferimento degli immobili, perché rigettata dal Tribunale.

Inoltre, con il medesimo motivo di ricorso, si pretende di devolvere a questa Corte la rivalutazione del quadro probatorio acquisito al processo, preclusa in sede di legittimità.

La ricorrente si duole, infatti, della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal Collegio, e prima di lui dal Tribunale, sollecitando, innanzi a questo giudice, una valutazione alternativa delle prove.

Le censure si risolvono in una contrapposizione della sua lettura della insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria,ritenuti invece esistenti dalla sentenza impugnata e che, quindi, attengono all’operazione di accertamento riservata al giudice del merito, precluso il suo riesame in questa sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez.

V, Ord., 13/04/2023, n. 9942; Cass. civ., Sez.

I, Ord. 4/04/2023, n. 9293; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 2/02/2022, n. 3246; Cass. civ., Sez.

VI-1, Ord., 11/01/2022, n. 596).

Infine, relativamente all’art. 360, comma 1, n. 4, va osservato come neppure è stata soddisfatta l’esigenza di una esposizione chiara delle ragioni delle censure di nullità della decisione, non consentendo così di individuare il vizio dedotto e il principio di diritto che si assume violato. (cfr. Cass. civ., Sez.

I, Ord., 10/05/2023, n. 12624; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 20/12/2022, n. 37256; Cass. civ., SS.

UU., 26/01/2022, n. 2258; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 31/07/2020, n.16558). 5.3.Il terzo motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di far valere in sede di legittimità l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione.

Deve trattarsi, quindi, di un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo.

In tale quadro, la c.t.u., atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti, non può ricondursi alla nozione di fatto storico, poiché costituisce l’elemento istruttorio (il dato secondo Cass., S.U., n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente (cfr. Cass. civ., Sez.

III, Ord., 15/06/2023, n. 17176; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 5/06/2023, n. 157; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 1/12/2022, n. 35405; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 27/09/2022, n. 28160; Cass. civ., Sez.

VI-3, Ord., 24/06/2020, n. 12387).

Pertanto, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato quale fatto storico, nel rigoroso senso appena ricostruito, decisivo abbia omesso di esaminare la Corte territoriale, le sue doglianze si risolvono nella prospettazione di un vizio di motivazione che si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede.

E, in ogni caso, l’inammissibilità è corroborata dalla circostanza che già solo dalla stessa prospettazione in ricorso pare evidente la natura esplorativa dell’incarico invocato e quella accessoria dell’indagine a farsi, in quanto relativa a fatti che potrebbero “rendere più chiara la situazione”. 5.4.Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso.

Si deve ribadire, anche in questo caso seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, in materia di spese in un giudizio civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è volto unicamente ad evitare la violazione del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, “essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. n. 26912/2020; conf.

Cass. nn. 11744/2004; 6756/2004; 10009/2003)”.

Il riferimento al principio di soccombenza “è sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese, essendo al contrario la compensazione, totale o parziale, che necessita di adeguata illustrazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono (Cass. nn. 14546/2020; 11217/2016; 14546/2015)” (v.

Cass. civ., Sez.

I, Ord., 15/12/2022, n. 36820).

Nel caso, la Corte di appello di Napoli, dopo aver respinto integralmente l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], facendo corretta applicazione del principio di soccombenza, l’ha condannata alla refusione delle spese di lite, avendo confermato l’inefficacia dell’atto impugnato e, quindi, la Curatela totalmente vittoriosa, non ritenendo sussistere i presupposti per una loro compensazione, ma anzi per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

6. Per l’inammissibilità di tutti i motivi va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso; e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.

M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26371/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 817/2020 depositata il20/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società operante nel settore edilizio ed immobiliare, il 1° agosto 2013 veniva messa in liquidazione e il giorno dopo trasferiva, in blocco, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel medesimo settore, la proprietà di n. 13 unità immobiliari, peril corrispettivo di € 530.000,00. Il 5 novembre 2015, a seguito della domanda di insinuazione al passivo presentata da cinque creditori per un importo complessivo di € 1.166.021,15, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava fallita la Gestimpianti, con sentenza n. 59/2015. Avverso tale sentenza veniva proposto reclamo ex art. 18 L.F., che era respinto. In data 11 maggio 2016, a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, la Curatela conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], impugnando il suddetto atto di compravendita e chiedendo di accertarne e dichiararne la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, la sua inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e ss. In particolare, deduceva che: i) l’operazione immobiliare aveva determinato il depauperamento del patrimonio sociale, con conseguente gravissimo pregiudizio per i creditori; ii) il trasferimento era fittizio, stante l’irrisorietà del prezzo a fronte di un valore complessivo superiore a 2 milioni di euro (come da perizie depositate in altro giudizio instaurato da un creditore, signor [OSCURATO:PERSONA], avverso il medesimo atto pubblico, di cui una del consulente della Omega) e la modalità di pagamento prescelta, ossia 40mila euro con assegno alla stipula (mai incassato) ed il restante in più soluzioni, entro il 31 dicembre 2013 (mai corrisposti); iii) vi era un rapporto di parentela tra l’amministratore della Omega, signor [OSCURATO:PERSONA], e quello della Gestimpianti, signor [OSCURATO:PERSONA], cugini di primo grado. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla Curatela, atteso che: i) la vendita in blocco era un’operazione liquidatoria consentita dall’art. 2278 c.c. che giustificava una decurtazione del prezzo, in ogni caso il corrispettivo era congruo e corrispondente a quello di mercato; ii) tale prezzo era stato effettivamente pagato, tanto che la Gestimpianti lo aveva ceduto alla signora [OSCURATO:PERSONA], sua creditrice; iii) all’epoca della compravendita, i debiti sociali non erano ancora sussistenti; iv) la società fallita, comunque, era proprietaria di altro bene immobile in grado di soddisfare i creditori esistenti già prima della cessione, tra i quali Credem e l’Agente della riscossione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1301/2018, dichiarava infondata la domanda principale, non essendovi prova certa della simulazione assoluta, ma fondata quella subordinata, per sussistenza di tutti i presupposti dell’actio pauliana. Quello dell’eventus damni risultava dalla cessione in blocco, con cui la società fallita si era spogliata dei suoi beni, dalla mancanza di prova del versamento del prezzo e dalla sua incongruità, atteso che, sulla base delle perizie, il valore degli immobili superava di circa 5 volte quello pattuito. Inoltre, v’era prova della variazione del patrimonio sociale a seguito della cessione e non quella della sua rimanente capienza a soddisfare i creditori. Quello della scientia damni era acquisito in base al fatto che, essendo l’esposizione debitoria di Gestimpianti antecedente all’atto impugnato, non era stata specificatamente contestata la parentela tra i due amministratori ed era inverosimile che la dismissione del patrimonio fosse avvenuta senza la consapevolezza di cagionare un danno ai creditori, così come che la [OSCURATO:PERSONA] ignorasse tale pregiudizio e, poi, operando nel medesimo settore “non potevano non sapere della sproporzione tra valore degli immobili e prezzo eccessivamente basso”. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione di primo grado, erronea per aver ritenuto provato l’eventus damni e la scientia decoctionis, quando invece: a) la Curatela aveva agito in revocatoria durante la verifica dello stato passivo, per cui non erano noti gli esiti delle relative domande e, comunque, all’epoca dei fatti, i relativi crediti non erano esistenti; b) la [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non era a conoscenza dei debiti della Gestimpianti; per altro verso, aveva interamente pagato il prezzo e, solo alla stipula, aveva appreso che unico creditore di tale società, in quel momento, era la signora Palumbo; per altro verso ancora, aveva provato l’esistenza di un ulteriore immobile della fallita. Infine, censurava la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese, per non aver il Tribunale disposto la loro compensazione, anche parziale, malgrado il rigetto della domanda principale, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e illogicità della motivazione. Si costituiva l’appellata, opponendosi all’accoglimento dell’impugnazione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 817/2020, depositata il 20 febbraio 2020, rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo dell’eventus damni, dopo aver evidenziato la irrilevanza della questione sulla esiguità e effettività del pagamento del prezzo (posto che anche un atto con corrispettivo pecuniario conforme al valore venale del bene può pregiudicare le ragioni dei creditori e, quindi, essere revocabile), affermava che correttamente il primo Giudice aveva evidenziato che il credito di Credem, per € 158.478,98, era sorto prima della cessione e la circostanza non era stata contestata, come anche i crediti azionati dall’Agente della riscossione per pretese tributarie di notevole importo. Irrilevante, quindi, era l’esistenza di altri creditori e, tanto meno, se fossero stati o meno ammessi al passivo. Osservava, poi, come, in ogni caso, non era vero che non fosse stato dimostrato l’ammontare del passivo accertato (indicato pari ad € 976.376,30 e non specificamente contestato), oltre che della massa attiva (pari a zero). In merito alla questione dell’esistenza di un immobile residuo, rilevava come la decisione di primo grado fosse conforme all’insegnamento della Suprema Corte, atteso che, dalle risultanze istruttorie, emergeva che, per effetto della cessione, la Gestimpianti aveva disposto dell’azienda e non di singoli beni, determinando certamente una variazione qualitativa del suo patrimonio in pregiudizio ai creditori. In ogni caso, che la [OSCURATO:PERSONA], pur pretendendo di valorizzare l’esistenza di un bene immobile, non aveva dedotto, né tanto meno provato che detto bene residuo fosse di valore tale da soddisfare i creditori. La Corte territoriale, poi, sotto il profilo della scientia damni, affermava che, come evidenziato dal primo giudice, la vendita era un atto oneroso successivo al sorgere del credito. Inoltre, ampliando le argomentazioni del Tribunale sul rapporto di parentela esistenti tra gli amministratori delle due società, rilevava che le presunzioni discendenti da tale legame non erano state utilizzate da sole, ma avuto riguardo agli altri indizi tratti da altrettante anomalie riscontrate. Ad avviso del Collegio, poi, sempre relativamente alla prova (presuntiva) della “scientia damni”, questa andava desunta, come pure correttamente affermato dal Tribunale, dal ruolo rivestito dai cugini Cremona nelle due società e dell’incongruità del prezzo, evidente quest’ultima dalle perizie. Infine, relativamente alle spese di giudizio, il giudice del gravame respingeva le censure, attesa la loro generica formulazione, rilevandone comunque l’infondatezza, “apparendo dirimente che l’atto impugnato è stato pur sempre dichiarato inefficace, per l’azione revocatoria spiegata in via subordinata, e che la Curatela va, quindi, riconosciuta totalmente vittoriosa”. Condannava l’appellante alla refusione delle spese anche di secondo grado e al pagamento del doppio del contributo unificato. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e 2697 c.c., e artt. 112 e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1° c.p.c. nn. 3 e 4”. La Corte avrebbe erroneamente affermato che l’ammontare del passivo era stato provato dall’appellata. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza di appello per “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, quindi, dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 e 5 –Omesso esame di fatti decisivi”. Nel caso non ricorrerebbe un’ipotesi di doppia conforme, in quanto la Corte di appello non era stata investita della domanda di simulazione, che era stata rigettata dal Tribunale. Inoltre, la Corte avrebbe completamente ignorato che le risultanze processuali dimostravano l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrent e prospetta la “violazione dell’art. 111 VI Cost. e dell’art. 132 II comma c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.”. La Corte avrebbe disatteso la richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, reiterata in secondo grado, al fine di verificare la corrispondenza delle poste contabili relative alle attività e passività della fallita al momento della vendita immobiliare, senza motivare la sua decisione. A detta della ricorrente, diversamente da quanto statuito con una motivazione apparente, non ricorrevano i presupposti dell’actio pauliana, non avendo considerato che “l’atto pubblico in questione andava comunque tutelato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2645-ter c.c.”. 4.4.Con il quarto motivo, si censura la decisione di secondo grado per “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Illogicità della motivazione”. 5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto l’esposizione del fatto e dei motivi di diritto è inidonea a far comprendere le ragioni delle censure. In proposito, si sono infatti espresse, anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, evidenziando come l’inosservanza di tale dovere determina la declaratoria di inammissibilità dei motivi, in quanto i fatti di causa e le censure mosse alla sentenza sono confusi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/06/2023, n. 18089; Cass. civ., Sez. V, Ord., 31/05/2023, n. 15430; Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/11/2021, n. 37552; Cass. civ., SS. UU. 30/12/2021, n. 41989; Cass. civ., SS. UU., 15/09/2020, n. 1916; Cass., Sez. V, 30/04/2020, n. 8425; Cass. civ., Sez. V, 21/03/2019, n. 8009). Nel caso, la ricorrente ha denunciato i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., ma la loro esposizione è tanto disorganica da non offrire una rappresentazione chiara delle questioni di causa, rendendo incomprensibile a questa Corte il motivo di doglianza, quando invece l’obiettivo del processo è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo. Ad ogni buon conto, ulteriore indipendente profilo di inammissibilità si ravvisa nel difetto di specifica indicazione di quando delle censure qui dispiegate parte ricorrente si fosse doluta in appello e, soprattutto, nel difetto di prospettazione delle conseguenze del vizio adombrato sulla conclusione raggiunta dalla corte territoriale e del carattere decisivo dei documenti prospettati come non suscettibili di produzione. 5.2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Va innanzitutto rilevato come l’ipotesi della c.d. doppia conforme ricorre, “non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022)” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. II, Ord., 9/06/2023, n. 16400; Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/05/2023, n. 14441; Cass. civ., Sez. Lav., Ord.1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 09/03/2022, n. 7724). In tali casi, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile. La Corte territoriale ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo, sulla base del medesimo iter logico- argomentativo, la sussistenza di tutti i presupposti dell’actio pauliana. In tale quadro, alcun rilievo giuridico può avere il fatto che la Corte di appello non era stata investita della domanda di simulazione dell’atto pubblico di trasferimento degli immobili, perché rigettata dal Tribunale. Inoltre, con il medesimo motivo di ricorso, si pretende di devolvere a questa Corte la rivalutazione del quadro probatorio acquisito al processo, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente si duole, infatti, della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal Collegio, e prima di lui dal Tribunale, sollecitando, innanzi a questo giudice, una valutazione alternativa delle prove. Le censure si risolvono in una contrapposizione della sua lettura della insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria,ritenuti invece esistenti dalla sentenza impugnata e che, quindi, attengono all’operazione di accertamento riservata al giudice del merito, precluso il suo riesame in questa sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/04/2023, n. 9942; Cass. civ., Sez. I, Ord. 4/04/2023, n. 9293; Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass. civ., Sez. I, Ord., 2/02/2022, n. 3246; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 11/01/2022, n. 596). Infine, relativamente all’art. 360, comma 1, n. 4, va osservato come neppure è stata soddisfatta l’esigenza di una esposizione chiara delle ragioni delle censure di nullità della decisione, non consentendo così di individuare il vizio dedotto e il principio di diritto che si assume violato. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2023, n. 12624; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37256; Cass. civ., SS. UU., 26/01/2022, n. 2258; Cass. civ., Sez. I, Ord., 31/07/2020, n.16558). 5.3.Il terzo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di far valere in sede di legittimità l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione. Deve trattarsi, quindi, di un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo. In tale quadro, la c.t.u., atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti, non può ricondursi alla nozione di fatto storico, poiché costituisce l’elemento istruttorio (il dato secondo Cass., S.U., n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/06/2023, n. 17176; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5/06/2023, n. 157; Cass. civ., Sez. II, Ord., 1/12/2022, n. 35405; Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/09/2022, n. 28160; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 24/06/2020, n. 12387). Pertanto, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] evidenziato quale fatto storico, nel rigoroso senso appena ricostruito, decisivo abbia omesso di esaminare la Corte territoriale, le sue doglianze si risolvono nella prospettazione di un vizio di motivazione che si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede. E, in ogni caso, l’inammissibilità è corroborata dalla circostanza che già solo dalla stessa prospettazione in ricorso pare evidente la natura esplorativa dell’incarico invocato e quella accessoria dell’indagine a farsi, in quanto relativa a fatti che potrebbero “rendere più chiara la situazione”. 5.4.Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso. Si deve ribadire, anche in questo caso seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, in materia di spese in un giudizio civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è volto unicamente ad evitare la violazione del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, “essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. n. 26912/2020; conf. Cass. nn. 11744/2004; 6756/2004; 10009/2003)”. Il riferimento al principio di soccombenza “è sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese, essendo al contrario la compensazione, totale o parziale, che necessita di adeguata illustrazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono (Cass. nn. 14546/2020; 11217/2016; 14546/2015)” (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/12/2022, n. 36820). Nel caso, la Corte di appello di Napoli, dopo aver respinto integralmente l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], facendo corretta applicazione del principio di soccombenza, l’ha condannata alla refusione delle spese di lite, avendo confermato l’inefficacia dell’atto impugnato e, quindi, la Curatela totalmente vittoriosa, non ritenendo sussistere i presupposti per una loro compensazione, ma anzi per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 6. Per l’inammissibilità di tutti i motivi va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso; e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste
Sentenza Cassazione n. 23598/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris