CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/08/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, che gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 319-quater cod. pen., ed in particolare gli sostituiva la misura con quella della sospensione dell'esercizio di pubblico servizio o ufficio. La contestazione provvisoria aveva ad oggetto il concorso da parte dello Zummo nel tentativo di induzione indebita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare lo Zunnmo, quale responsabile dell'area tecnica ed amministrativa del patrimonio dello I.A.C.P. di Palermo e quale R.U..P per la manutenzione dei relativi immobili affidata alla società TEK infrastrutture, [OSCURATO:PERSONA], quale impiegato dello stesso Istituto e direttore dei lavori del cantiere, e [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato di fatto della tenuta contabile dei lavori, avrebbero indotto l'Anselmo, amministratore unico della suddetta società a farsi consegnare o comunque a promettere loro somme di danaro, per far figurare come eseguiti lavori da parte della impresa e spartirsi tra loro e l'Anselmo le somme non spese a tal fine. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione anche per travisamento della prova, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. Il ricorrente ha fornito al Tribunale una dichiarazione scritta con la quale ha spiegato quali fossero gli effettivi rapporti intrattenuti con Anselmo, congiuntamente a dichiarazioni rese da altri soggetti e altra documentazione a riscontro. E ciò al fine di far valutare al Tribunale l'attendibilità di quanto dichiarato dalla persona offesa, ovvero l'interesse dell'Anselmo a denunciare i fatti (questi si era aggiudicato i lavori con il massimo ribasso e aveva mostrato difficoltà a rispettare il cronoprogramma tanto da bloccare il cantiere ed essere richiamato al rispetto dei tempi). Il Tribunale ha omesso di valutare tali elementi dando per scontata la attendibilità di costui. Inoltre il Tribunale non ha considerato il ritardo con cui Anselmo ha presentato la denuncia (circa dieci mesi dopo i fatti), che alcun ostruzionismo era stato frapposto dai denunciati (tanto che tutti i S.A.L. erano stati pagati), che piuttosto il ricorrente si era preoccupato del ritardo nei lavori, che in una delle riunioni sui lavori Anselmo si era dimostrato poco collaborativo, abbandonando l'incontro prima del termine, che anche le stesse captazioni dimostravano l'interesse dell'indagato a far finire i lavori. 2.2. Omessa motivazione. Nella scelta della misura cautelare il Tribunale ha omesso di considerare che la difesa in sede di interrogatorio di garanzia aveva prodotto la determina dirigenziale del luglio 2022 con la quale era revocato l'incarico dirigenziale assegnato all'indagato all'interno dell'I.C.A.P. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il difensore ha altresì replicato alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è aspecifico. Quanto all'attendibilità del racconto dell'Anselmo, il Tribunale ha infatti evidenziato come la versione resa da Anselmo avesse trovato plurimi elementi di riscontro nelle captazioni espressamente indicate nel corpo della motivazione e ha affrontato inoltre la tesi difensiva e la relativa produzione documentale (pagg. 11- 13 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente si è limitato a riproporre in questa sede, con rilievi in fatto, la tesi difensiva senza evidenziare effettivi vizi della motivazione rilevabili in questa sede. Quanto al vizio di motivazione e di travisamento della prova, il ricorso illustra infatti soltanto un'alternativa lettura delle evidenze processuali, ritenuta maggiormente in sintonia con la tesi difensiva. Lettura, che è notoriamente estranea al sindacato di legittimità, che è limitato alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (per tutte, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). 3. Quanto alla attualità delle esigenze cautelari, la difesa fa riferimento ad un atto - non considerato dal Tribunale - depositato in sede di interrogatorio di garanzia. Tale specifico atto peraltro non risulta depositato in sede di riesame né la difesa lo ha indicato tra quelli trasmessi al Tribunale. Il travisamento dell'atto sopravvenuto imponeva comunque alla parte di sottoporlo all'attenzione del Tribunale del riesame: tale vizio può essere infatti oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733). Nessuna allegazione in questo senso è stata offerta dal ricorrente, di talché, sotto questo profilo, il motivo si appalesa del tutto generico. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così decis01/31/01/2023. Il ConsiÚliere estensore nte ErsiCva