CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25027/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di PaolaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 19 febbraio 2026 il Tribunale di Paola, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenzeemesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21 novembre 2022, irrevocabile il9 dicembre 2022, di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis cod.pen. dal reato di cui all’art. 7 l. 15 dicembre 1990, n. 386 commesso il 30 marzo20192. sentenza del Tribunale di Paola del 7 ottobre 2024, irrevocabile il 7 marzo2025, di condanna a 4 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7 l. 15dicembre 1990, n. 386 commesso il 30 marzo 2019.In particolare, con la richiesta di applicazione della continuazione ilcondannato aveva chiesto anche di poter ottenere la sospensione condizionaledella pena ex art. 671, terzo comma, cod. proc. pen., beneficio che era statonegato nella sentenza del Tribunale di Paola, pur senza una motivazione specificasulla non meritevolezza.Nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che solouna delle due sentenze è di condanna, mentre l’altra è di proscioglimento, il cheosta all’applicazione dell’istituto della continuazione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il reato della sentenzan. 1 è stato riconosciuto, ma è stato dichiarato non punibile, per cui non esistonoostacoli logici a ritenere che i due reati possano essere posti in continuazione traloro.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto la mancatavalutazione dell’istanza di continuazione ha precluso al giudice la possibilità divalutare l’istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena per ilreato continuato, e quindi anche per quello della sentenza n 2.Con il terzo motivo deduce questione di costituzionalità dell’art. 671 cod.proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non permetteche anche una sentenza di proscioglimento per la causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen. possa essere valutata agli effetti della continuazione, econseguentemente condurre all’applicazione in executivis della sospensionecondizionale della pena.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hareplicato alle argomentazioni del P.G ed insistito per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. I primi due motivi sono inammissibili, perché chiedono l’esercizio di unpotere che non è previsto dalla legge, in quanto nel sistema processuale vigenteil potere del giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra più reati èconseguenza dell’esistenza di sentenze di condanna che abbiano inflitto dellepene per tali reati, come si ricava dalla lettura combinata dei primi due commidell’art. 671 cod. proc. pen.È vero, infatti, che il primo comma prevede che la parte possa richiederel’applicazione dell’istituto “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabilipronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona”, e quindi nonstabilisce esplicitamente che le sentenze debbano essere di “condanna”, però ilsecondo comma aggiunge che “il giudice dell'esecuzione provvede determinandola pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascunasentenza o ciascun decreto”, consentendo di comprendere in modo esplicito checiascuna delle sentenze di cui al primo comma deve contenere una pena.Ed, infatti, con riferimento ad istanza analoga riferita a reato oggetto di altraipotesi di proscioglimento, fu detto dalla giurisprudenza di questa Corte che “nonè consentito unificare, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.,con i reati oggetto di sentenze di condanna il reato oggetto di sentenza diproscioglimento perché estinto per amnistia propria” (Sez. 1, n. 5690 del13/10/1997, Silvestri, Rv. 208733 - 01).Sempre ragionando in termini di diritto positivo, occorre anche aggiungereche la previsione del terzo comma dell'art. 671 cod. proc. pen. che consentel’accesso al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione condizionale, cheè stata negata dal giudice della cognizione, sia pure senza una motivazionespecifica sulla immeritevolezza del beneficio (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 14013 del09/01/2025, P., Rv. 287817 – 01), non è soggetta ad alcuna possibilità diapplicazione analogica, che è preclusa “dallo sbarramento segnato dall'art. 14delle Disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fannoeccezione a regole generali oltre i casi in esse considerate” (Sez. 1, n. 29877 del24/03/2023, Susino, Rv. 284972 – 01, in motivazione, che riprende unaespressione già contenuta in motivazione in Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005,dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610 – 01), atteso che “conformementeall'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità - l'immodificabilità delgiudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento derogabile sononei casi previsti dalla legge” (ibidem).Il terzo comma dell’art. 671 cod. proc. pen. è, pertanto, una “norma distretta interpretazione, dal momento che supera in via eccezionale il principio diintangibilità del giudicato” (Sez. 1, n. 5367 del 18/12/2025, dep. 2026, Bertone,Rv. 289425 – 01, in motivazione).Ne consegue che i primi due motivi sono inammissibili.2. È inammissibile anche il terzo motivo.Nella consapevolezza che il sistema processuale vigente non permettel’accesso al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione condizionale dellapena in un caso quale quello in esame, il ricorrente chiede, in via subordinata, disottoporre alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 671cod. proc. pen. nella parte in cui non consente nella fase dell’esecuzione ilriconoscimento della continuazione, e, di conseguenza, la possibilità di chiederela sospensione condizionale, quando una delle sentenze che hanno accertatol’esistenza dei reati è di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.Il parametro di riferimento invocato nel ricorso sono gli artt. 3 e 27 Cost.;l’irrazionalità di trattamento di situazioni simili deriverebbe dal permetterel’accesso al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione condizionalenegata in cognizione quando entrambi i reati oggetto della richiesta dicontinuazione sono stati ritenuti “non particolarmente tenui” e negarla, invece,nella situazione meno grave in cui uno dei due reati è stato oggetto della causadi proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen.Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale sottoposta nelricorso sia manifestamente infondata.IL tertium comparationis individuato nel motivo di ricorso è la stessa normadi cui il ricorrente assume l’incostituzionalità e che lo stesso pone come terminedel confronto ternario tra norma, principio costituzionale e disciplina stabilitadall'ordinamento per fattispecie analoghe (su cui v., per tutte, Corte cost., sent.n. 30 del 2026) che dovrebbe indurre a sospettare della legittimità costituzionaledella norma.Ma nel sistema processuale vigente l‘accesso al giudice dell’esecuzione, siapure con i limiti sopra ricordati e ripercorsi dalla citata Sez. 1, n. 14013 del09/01/2025, P., come seconda chance per ottenere la sospensione condizionalenon conseguita in cognizione è strettamente legata non soltanto allaindividuazione di un unico disegno criminoso (che è applicabile anche al reatonon punibile per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., v. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01, inmotivazione, che esclude profili di incompatibilità strutturale che impediscanol’applicazione della causa di non punibilità della quale si tratta al reatocontinuato), ma anche alla rideterminazione delle pene inflitte in cognizionemediante un’operazione di cumulo giuridico che ne attenui il rigore.Come è stato detto in un autorevole precedente di legittimità, conriferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena in sede diincidente di esecuzione, “si tratta di un potere che è espressamente attribuito algiudice dell'esecuzione dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., con riferimentoalla rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento del concorsoformale e del reato continuato” (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv.264859 – 01, in motivazione).Infatti, il legislatore non ha fatto dell’istituto del terzo comma dell’art. 671citato uno strumento autonomo invocabile dal condannato, ma lo ha connotatocome una conseguenza (eventuale) della rideterminazione delle pene inflitte incognizione e dell’applicazione ad esse del cumulo giuridico.Nella situazione del ricorrente non c’è alcuna possibilità di chiederel’applicazione del cumulo giuridico tra le pene, perché lo stesso è statocondannato soltanto una volta e non è gravato da un cumulo materiale di peneche si possa temperare mediante l’applicazione del cumulo giuridico.Del resto, solo la sopra indicata ricostruzione dell’istituto spiega ladisposizione del terzo comma dell’art. 81 cod. pen., secondo cui il cumulogiuridico delle pene, conseguenza del riconoscimento della continuazione, nonpuò mai superare il cumulo materiale delle stesse.Tutto questo per dire che il caso in esame fuoriesce del tutto dallo schemadell’istituto del riconoscimento della continuazione in executivis, che il ricorsotenta di forzare oltre i limiti massimi dell’istituto.Escluso, pertanto, che, nel caso di specie, possa farsi applicazionedell’istituto della continuazione in executivis, disciplinato dai primi due commidell’art. 671 del codice di rito e al quale si correla la possibilità di accedere alriconoscimento della sospensione condizionale (comma 3 dello stesso art. 671)(ossia, in radice, che sia esperibile lo strumento processuale invocato e laconseguente possibilità di invocare il potere di riconoscere la sospensionecondizionale, talché non vi è spazio per alcuna applicazione dell’art. 671, comma3), la richiesta può essere intesa, pertanto, come volta a censurare la scelta dellegislatore di non consentire l’accesso al giudice dell’esecuzione per ottenere lasospensione condizionale della pena quando essa è stata negata in cognizionesenza una motivazione specifica.Ma una questione di costituzionalità di questo tipo non è basata più sulconfronto ternario tra norma, principio costituzionale e disciplina stabilitadall'ordinamento per fattispecie analoghe, ma sul confronto binario tra norma edisposizione costituzionale invocata, ossia mira a denunciare una intrinsecairragionevolezza della disciplina, che, per quanto si dirà, non sussiste,traducendosi, piuttosto, la soluzione invocata in una fonte di intrinsecairrazionalità del sistema.In particolare, essa si rivela, con evidenza, manifestamente infondata,invocando l’attribuzione al giudice dell’esecuzione di un ulteriore potere diriconoscimento della sospensione condizionale della pena - ovvero l’introduzionedi un ulteriore “frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale”(Corte cost. n. 183 del 2013) - in deroga ai principi generali (v. sempre lasentenza n. 183 del 2013, che parla anche di “una evidente frattura dell’ordinariodiscrimen tra fase cognitiva e fase esecutiva) ed in mancanza di una normacostituzionale di riferimento che renda obbligato l’assetto normativo invocato(per tutte v. Corte cost., sent. n. 231 del 2015), giustificando il superamentodell’ormai intervenuto giudicato.Inoltre, la opzione interpretativa proposta dal ricorso, oltre che non esserecostituzionalmente obbligata, comporterebbe una vistosa irrazionalità delsistema processuale penale, perché permetterebbe al condannato che hacommesso più reati, pur essendo stato punito soltanto per uno di essi, diridiscutere la decisione del giudice della cognizione di non concessione -pursenza un giudizio specifico di non meritevolezza - della pena sospesa, mentrenon permetterebbe l’accesso a tal fine al giudice dell’esecuzione a chi, nellamedesima situazione, ha commesso soltanto un reato.In definitiva, anche questo motivo è inammissibile.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]