CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13833/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di dissequestro della somma di euro 1.455.933,04, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito delle indagini svolte per il reato di cui all'art. 2 dlgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 74. 1.2 Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3 30626722 aveva annullato, limitatamente alle esigenze cautelari, l'ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di € 1.455.933,04, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Silvestri per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La Corte Sezione terza aveva ritenuto la inammissibilità del motivo attinente alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Affermava che, contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata era sorretta da congrua e adeguata motivazione, per nulla apparente, laddove, a pag. 3, dava atto che l'attività di intercettazione telefonica aveva disvelato un sistema di cartiere, gestite da [OSCURATO:PERSONA] che, attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva emesso, negli anni 2014-2018, numerose fatture, tra cui due per l'acquisito di piastre di titanio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] che, a sua volta, aveva emesso bonifici a favore della cartiera a cui aveva fatto seguito prelievi di denaro contante e/o bonifici in uscita dalla medesima società cartiera, in un sistema artatamente confezionato e volto a far apparire esistenti i rapporti commerciali tra la cartiera e gli apparenti clienti. Affermava, inoltre, che l'ordinanza impugnata conteneva una congrua motivazione in relazione all'imputazione provvisoria di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestata al ricorrente e che il motivo era anche affetto da genericità estrinseca là dove non si confrontava con l'intera ratio decidendi limitandosi ad argomentare la carenza argomentativa e ricorrenza di mere presunzioni e non indizi. Riteneva fondato invece il motivo in cui si deduceva l'omessa risposta sul motivo di appello che lamentava l'assenza di motivazione sul periculunn in mora alla luce delle Sezioni Unite Ellade che hanno affermato la necessità che il )2, provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca(S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge nei termini che seguono. I) Deduce carenza della motivazione sul periculum in mora in quanto la misura ablativa sta incidendo in modo preponderante sull'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] il quale allo stato si trova ingenti risorse economiche bloccate. Lamenta che è stata omessa la motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, rapportata alla situazione concreta mentre Il Tribunale del riesame ha affrontato con estrema superficialità la questione senza alcun riferimento ai concreti parametri del pericolo che le somme di denaro in vinculis vadano perse. 3.11 ricorso è inammissibile perché i motivi attengono in realtà a vizi della motivazione e non a violazioni di legge e comunque sono del tutto generici e aspecifici 3.1. Ai fini della decisione va rammentato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen. può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione.La giurisprudenza di questa Corte, è univoca nel ritenere violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692 - 01; conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 3.2.Inoltre, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio "solido" come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. E' invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di fumus al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 25489301; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 24509301). 3.3. Tanto premesso, va considerato che il Tribunale del riesame, fermo restando il funnus del reato sotto il profilo oggettivo, già riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento sopra richiamata, nel provvedimento impugnato, chiarisce con argomentazioni logiche e coerenti le ragioni per le quali è necessario mantenere il sequestro della somme di denaro pari all'imposta indebitamente evasa dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto, ove l'impresa ricorrente tornasse nella disponibilità della ingente somma di denaro, potrebbe facilmente disfarsene e decidere di investirla nell'attività di ripianamento delle perdite presenti in bilancio mettendo a rischio la concreta possibilità di recupero da parte dello Stato in vista della confisca definitiva ( fol 2 e 3) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e