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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1145/2008

ECLI:EU:C:2008:94
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CO0243_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 22 marzo 2007, causa T‑322/05, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Terranus), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente la registrazione del marchio comunitario denominativo «TERRANUS» per prodotti classificati nella classe 36 avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 giugno 2005, R 1145/2004-1, che ha respinto il ricorso introdotto avverso la decisione della divisione d’opposizione, la quale aveva negato la registrazione del detto marchio nell’ambito del procedimento d’opposizione iniziato dal titolare del marchio comunitario e nazionale figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti classificati nella classe 36 – Rischio di confusione tra due marchi

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CO0243_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 22 marzo 2007, causa T‑322/05, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Terranus), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente la registrazione del marchio comunitario denominativo «TERRANUS» per prodotti classificati nella classe 36 avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 giugno 2005, R 1145/2004-1, che ha respinto il ricorso introdotto avverso la decisione della divisione d’opposizione, la quale aveva negato la registrazione del detto marchio nell’ambito del procedimento d’opposizione iniziato dal titolare del marchio comunitario e nazionale figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti classificati nella classe 36 – Rischio di confusione tra due marchi [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1145/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris