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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28400/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7876/2023r.g., proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 45, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 4127/2022 pubblicata in data08/02/2023, n. r.g. 3875/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni rese in udienza dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Udita la discussione dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]: P.D.A. - istanza di decisione – rinunzia espressa successiva – conseguenze 1.- Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., prospettandone l’improcedibilità per avere la ricorrente omesso di depositare la relata di notifica della sentenza dichiarata come “notificata via pec l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.In particolare il Consigliere proponente ha evidenziato che la relata di notifica non è stata depositata neppure dalla controricorrente, né è presente nel fascicolo d’ufficio, e che il ricorso per cassazione non è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Ha , infine , richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 21349/2022. 2.-Con atto del 23/10/2023 la società ricorrente ha presentato istanza di revocadi quella proposta. 3.-Il Presidente ha qualificato quell’istanza come istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., sicché ha fissatol’adunanza camerale. 4.-La controricorrente ha depositato memoria. 5.-Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo ed è stata poi fissata l’odierna udienza pubblica per la questione – ritenuta di particolare importanza – relativa all’esito decisorio di un’istanza di decisione proposta dal difensore dell’originario ricorrente, ma privo di nuova procura speciale. 6.-La controricorrente ha depositato ulteriore memoria. 7.-In prossimità dell’udienza [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato rinunzia al ricorso, che non risulta accettata dalla controparte. 8.-Il P.G. ha concluso in udienza per l’inammissibilità dell’istanza e d ha richiamato il principio di diritto affermato daCass. n. 31389/2023. [OSCURATO:PERSONA] In omaggio al principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost.(Cass. sez. un., 08/05/2014, n. 9936) – secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 11458/2018; Cass. ord. n. 363/2019) – va data prevalenza alla rinunzia espressa al ricorso da ultimo depositata da [OSCURATO:SOCIETA], sicché va pronunziata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ai fini della regolamentazione delle spese, va considerato che la predetta rinunzia non risulta accettata, sicché non vi sono ragioni per derogare al principio generale fondato sul criterio di causalità, secondo cui le spese del processo cedono a carico della parte che vi ha dato causa, nella specie a carico di [OSCURATO:SOCIETA].

Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del modesto valore della causa(euro 2.444,44).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori della controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7876/2023r.g., proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 45, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 4127/2022 pubblicata in data08/02/2023, n. r.g. 3875/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni rese in udienza dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udita la discussione dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]: P.D.A. - istanza di decisione – rinunzia espressa successiva – conseguenze 1.- Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., prospettandone l’improcedibilità per avere la ricorrente omesso di depositare la relata di notifica della sentenza dichiarata come “notificata via pec l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.In particolare il Consigliere proponente ha evidenziato che la relata di notifica non è stata depositata neppure dalla controricorrente, né è presente nel fascicolo d’ufficio, e che il ricorso per cassazione non è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha , infine , richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 21349/2022. 2.-Con atto del 23/10/2023 la società ricorrente ha presentato istanza di revocadi quella proposta. 3.-Il Presidente ha qualificato quell’istanza come istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., sicché ha fissatol’adunanza camerale. 4.-La controricorrente ha depositato memoria. 5.-Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo ed è stata poi fissata l’odierna udienza pubblica per la questione – ritenuta di particolare importanza – relativa all’esito decisorio di un’istanza di decisione proposta dal difensore dell’originario ricorrente, ma privo di nuova procura speciale. 6.-La controricorrente ha depositato ulteriore memoria. 7.-In prossimità dell’udienza [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato rinunzia al ricorso, che non risulta accettata dalla controparte. 8.-Il P.G. ha concluso in udienza per l’inammissibilità dell’istanza e d ha richiamato il principio di diritto affermato daCass. n. 31389/2023. [OSCURATO:PERSONA] In omaggio al principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost.(Cass. sez. un., 08/05/2014, n. 9936) – secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 11458/2018; Cass. ord. n. 363/2019) – va data prevalenza alla rinunzia espressa al ricorso da ultimo depositata da [OSCURATO:SOCIETA], sicché va pronunziata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ai fini della regolamentazione delle spese, va considerato che la predetta rinunzia non risulta accettata, sicché non vi sono ragioni per derogare al principio generale fondato sul criterio di causalità, secondo cui le spese del processo cedono a carico della parte che vi ha dato causa, nella specie a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del modesto valore della causa(euro 2.444,44). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori della controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data
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