Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:836
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CJ0656
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
9 novembre 2017 (
*1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/[OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali”»
Nella causa C‑656/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 dicembre 2015,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da B. Stromsky, T. [OSCURATO:PERSONA] e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da:
Autorità di vigilanza EFTA
, rappresentata da C. Zatschler, M. Schneider, Í. Isberg e C. Perrin, in qualità di agenti,
interveniente in sede d’impugnazione,
procedimento in cui le altre parti sono:
TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S
, con sede a Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, advokat,
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca
, rappresentato da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat,
[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd
, con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2015:684
), con la quale quest’ultimo ha, da un lato, annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] (
GU 2011, L 340, pag. 1
; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato, e, dall’altro, ha respinto, quanto al resto, il ricorso della TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S diretto al parziale annullamento di tale decisione.
Fatti
2
La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è una società di radiodiffusione danese creata nel 1986. Costituita inizialmente come impresa statale autonoma, essa è stata trasformata, con effetti contabili e fiscali dal 1
o
gennaio 2003, in società per azioni. La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la [OSCURATO:PERSONA].
3
Il compito della TV2/[OSCURATO:PERSONA] consiste nel produrre e trasmettere programmi televisivi a livello nazionale e regionale. Tale trasmissione avviene, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo. Gli obblighi di servizio pubblico che spettano alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] sono fissati dal ministro della Cultura.
4
Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della società [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società [OSCURATO:PERSONA] A/S e SBS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SBS»).
5
La TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stata all’origine costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della [OSCURATO:PERSONA], doveva essere finanziata con il gettito del canone pagato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la TV2/[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, degli introiti derivanti dall’attività pubblicitaria.
6
In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS [OSCURATO:PERSONA] SA/[OSCURATO:PERSONA], il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] (
GU 2006, L 85, pag. 1
, e rettifica in
GU 2006, L 368, pag. 112
; in prosieguo: la «decisione TV2 I»). Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA] (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esonero dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] al momento della sua costituzione, la garanzia statale per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone dovuto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»). Infine, l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato altresì l’autorizzazione concessa alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2/[OSCURATO:PERSONA] sui loro impianti.
7
Al termine dell’esame delle misure in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché il sistema di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA], diretto a compensare il costo delle prestazioni di servizio pubblico di tale società, non soddisfaceva la seconda e la quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
; in prosieguo, per tali condizioni: le «condizioni [OSCURATO:PERSONA]»).
8
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso che gli aiuti summenzionati, concessi tra il 1995 e il 2002 dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 85 milioni) che essa ha qualificato come «eccesso di compensazione». Essa ha pertanto ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca di recuperare dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tale somma maggiorata degli interessi.
9
La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑309/04) e dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04).
10
Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04
,
EU:T:2008:457
), il Tribunale ha annullato detta decisione. Nella sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’incarico di servizio pubblico affidato alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] corrispondesse alla definizione di servizio di interesse economico generale della radiodiffusione. Tuttavia, esso ha accertato anche l’esistenza di numerose illegittimità che viziavano la decisione TV2 I.
11
Infatti, in primo luogo, esaminando se le misure interessate dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini di qualificarle o meno come risorse statali, non aveva motivato la sua valutazione relativamente alla presa in considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se la seconda e la quarta condizione [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, sul punto, la decisione TV2 I era viziata da difetto di motivazione. In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione. Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione risultava dalla mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo d’indagine.
12
In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi.
13
Al termine di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.
14
Tale decisione verte sulle misure adottate nei confronti della TV2/[OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, quando ha proceduto a detto esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I.
15
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come «aiuti di Stato» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa è giunta alla conclusione che le misure in questione non rispondevano alla seconda e alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, mentre nella decisione TV2 I la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la somma di DKK 628,2 milioni (circa EUR 85 milioni) costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella decisione impugnata essa ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2/[OSCURATO:PERSONA]. Nel dispositivo di tale decisione, essa ha affermato quanto segue:
«Articolo 1
Le misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
17
In via principale, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che le misure in questione costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
18
In subordine, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che:
–
tutte le misure in questione costituissero nuovi aiuti;
–
le risorse provenienti dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], e successivamente trasferite alle emittenti regionali della TV2/[OSCURATO:PERSONA], costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA];
–
gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] costituissero aiuti di Stato concessi alla TV2/[OSCURATO:PERSONA].
19
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato e ha respinto il ricorso quanto al resto.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
20
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2016, l’Autorità di vigilanza EFTA ha chiesto, sul fondamento dell’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di essere ammessa a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Il presidente della Corte ha accolto tale istanza con decisione dell’11 marzo 2016.
21
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata in quanto quest’ultima annulla la decisione controversa nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato;
–
respingere nel merito il terzo capo delle conclusioni formulate in subordine dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] in primo grado, e
–
condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
22
La TV2/[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione controversa perché tale decisione ha affermato che gli introiti pubblicitari relativi al 1995 e al 1996 costituivano aiuti di Stato, e
–
respingere nel merito il terzo capo delle conclusioni formulate in subordine dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] in primo grado.
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima annulla la decisione controversa che afferma che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituivano una misura di aiuto;
–
respingere nel merito il terzo capo delle conclusioni formulate in subordine dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale, e
–
condannare la TV2/[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
26
A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] solleva un motivo unico con cui afferma, in sostanza, che il Tribunale ha mal interpretato la nozione di «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché ha ritenuto che essa aveva sbagliato a qualificare come «aiuti di Stato» gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 trasferiti dalla TV2 Reklame A/S alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2.
27
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la TV2 Reklame, essendo una società pubblica di cui lo Stato danese era azionista unico, era interamente sotto il controllo e a disposizione di quest’ultimo, cosicché le sue risorse avrebbero dovuto essere considerate risorse statali, ai sensi di tale disposizione.
28
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’origine delle risorse in questione è inconferente ai fini di siffatta qualificazione e che la natura inizialmente privata di tali risorse non può spogliarle del loro carattere di risorse statali.
29
Orbene, per aver statuito, ai punti 208, 211 e 212 della sentenza impugnata, che le risorse provenienti da terzi, come le società pubbliche, dovevano essere considerate risorse statali solamente qualora fossero state volontariamente messe a disposizione dello Stato dai loro proprietari, ovvero oggetto di rinuncia da parte di questi ultimi e gestite dallo Stato, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto.
30
[OSCURATO:PERSONA] ritiene altresì superfluo indagare se lo Stato eserciti un controllo sule risorse in questione, poiché il controllo esercitato dallo Stato su una società pubblica implica che esso eserciti un controllo sulle risorse della stessa.
31
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale, ai punti 212, 214 e 215 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto per aver interpretato troppo restrittivamente la nozione di «controllo» quando ha esaminato se lo Stato danese esercitasse un controllo sulle risorse trasferite dalla TV2 Reklame alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il Fondo TV2.
32
Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’elemento determinante sta non tanto nel sapere se le autorità danesi, nella fattispecie il ministro della Cultura, abbiano effettivamente disposto di tali risorse e deciso come destinarle, quanto nel fatto che ne avessero la possibilità. Infatti, la circostanza che, relativamente agli anni 1995 e 1996, il ministro della Cultura abbia deciso di trasferire la totalità del profitto della TV2 Reklame al Fondo TV2 sarebbe irrilevante per determinare se dette risorse fossero controllate dallo Stato, poiché quest’ultimo aveva la possibilità di decidere che servissero per uno scopo diverso da un trasferimento del genere.
33
Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti 209 e 213 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
) e operato un parallelismo inappropriato tra tale sentenza e la presente causa.
34
L’Autorità di vigilanza EFTA e la [OSCURATO:PERSONA] considerano, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, per aver giudicato che gli introiti pubblicitari in questione non costituivano né «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, né, di conseguenza, un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione.
35
La TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca contestano l’argomento della [OSCURATO:PERSONA].
36
Essi, in particolare, sostengono che il controllo dello Stato danese sugli introiti pubblicitari versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 nel 1995 e nel 1996 era teorico, poiché la possibilità di disporre di tali introiti era subordinato alla condizione che fossero prima soddisfatte le necessità di finanziamento della TV2/[OSCURATO:PERSONA], e che, nei fatti, la totalità di tali introiti è stata trasferita alla TV2/[OSCURATO:PERSONA].
37
La TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ritengono che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] si fondi su un’interpretazione erronea del diritto danese.
38
Inoltre, la TV2/[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ritengono che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto per aver fatto un raffronto tra le circostanze di cui trattasi nella presente causa e la situazione che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
).
39
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ritiene che la distinzione fatta dal Tribunale tra gli introiti pubblicitari trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV e le risorse derivate dal canone audiovisivo trasferite dal Fondo TV2 alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] è giustificata dal fatto che i primi hanno origine in pagamenti effettuati da inserzionisti privati alla TV2 Reklame, mentre le seconde sono il prodotto di una tassa percepita dallo Stato per garantire il finanziamento del servizio pubblico danese di radiodiffusione.
Giudizio della Corte
40
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (v. sentenza del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, punto
63
nonché giurisprudenza ivi citata).
41
La disposizione in parola enuncia quattro condizioni. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
, punto
75
; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, punto
64
, nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
15
).
42
Nel caso di specie è contestata solo la prima di tali condizioni.
43
Per quanto riguarda tale condizione, cioè che il vantaggio sia concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, occorre ricordare che misure che non comportano un trasferimento di risorse statali possono rientrare nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
36
; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE,
C‑677/11
,
EU:C:2013:348
, punto
34
, e del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
19
).
44
Infatti, la nozione d’intervento «mediante risorse statali», ai sensi di tale disposizione, include, oltre ai vantaggi concessi direttamente da uno Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l’aiuto (v. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra,
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
, punto
58
; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE,
C‑677/11
,
EU:C:2013:348
, punto
26
, nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
20
).
45
Difatti, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
23
).
46
Inoltre, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Di conseguenza, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (v. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
37
; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, punto
70
; del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricole UKL-ARREE,
C‑677/11
,
EU:C:2013:348
, punto
35
, nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
21
).
47
Ne consegue che risorse di imprese pubbliche, quando ricadono sotto il controllo dello Stato e sono dunque a sua disposizione, rientrano nella nozione di «risorse statali», di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, lo Stato, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, è perfettamente in grado di orientare l’utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
38
).
48
Il fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall’autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente al riguardo (v., in tal senso, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
173/73
,
EU:C:1974:71
, punto
35
, nonché dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑328/99 e C‑399/00
,
EU:C:2003:252
, punto
33
).
49
Come rilevato dal Tribunale al punto 176 della sentenza impugnata, nel 1995 e nel 1996 gli spazi pubblicitari della TV2/[OSCURATO:PERSONA] erano venduti non dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] stessa, ma da una società terza, la TV2 Reklame, e i proventi di detta vendita erano trasferiti alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2.
50
Al riguardo è pacifico che, al pari della TV2/[OSCURATO:PERSONA], la TV2 Reklame e il Fondo TV2 erano pubbliche imprese detenute dallo Stato danese, alle quali è stata affidata la gestione del trasferimento, alla TV2/[OSCURATO:PERSONA], degli introiti provenienti dalla vendita dei suddetti spazi pubblicitari.
51
Infatti, tutto il percorso intrapreso da tali introiti fino al trasferimento alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] era disciplinato dalla legge danese, in forza della quale talune imprese pubbliche specificamente incaricate dallo Stato avevano il compito di gestire detti introiti.
52
Gli introiti in questione erano, perciò, sotto il controllo pubblico e a disposizione dello Stato, che poteva deciderne la destinazione.
53
Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte ricordata ai punti da 43 a 48 della presente sentenza, gli introiti di cui trattasi costituivano «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
54
Ne deriva che, giudicando, al punto 220 della sentenza impugnata, che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 provenienti dalla vendita, da parte della TV2 Reklame, degli spazi pubblicitari della TV2/[OSCURATO:PERSONA] e trasferiti a quest’ultima tramite il Fondo TV2, non costituivano risorse statali e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] li aveva erroneamente qualificati come «aiuti di Stato», il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
55
Come già ricordato al punto 48 della presente sentenza e contrariamente a quanto emerge dal punto 211 della sentenza impugnata, il fatto che tali introiti, che provenivano da inserzionisti, fossero di origine privata è irrilevante al riguardo e privo di pertinenza quanto alla questione se fossero controllati dalle autorità danesi.
56
Inoltre, il Tribunale ha considerato erroneamente, ai punti 208 e 212 della sentenza impugnata, che risorse gestite da imprese pubbliche potevano costituire, se provenienti da terzi, risorse statali solamente se messe volontariamente a disposizione dello Stato da parte dei loro proprietari ovvero oggetto di rinuncia da parte di questi ultimi e se lo Stato ne aveva assunto la gestione.
57
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, una considerazione del genere non ha alcun fondamento nella giurisprudenza della Corte.
58
Lo stesso dicasi rispetto a quanto considerato ai punti 214, 215 e 217 della sentenza impugnata, vale a dire che la sola parte di tali introiti che, con decisione del ministro della Cultura, non era trasferita alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] poteva essere una risorsa statale e che la mancanza di un obbligo di trasferire ogni anno detti introiti dal Fondo TV2 alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] non poteva portare a una valutazione diversa.
59
Infatti, come osservato ai punti da 49 a 52 della presente sentenza, che ci fosse un controllo pubblico sugli introiti pubblicitari di cui trattasi risultava dal fatto che essi erano gestiti da imprese pubbliche detenute dallo Stato danese. È peraltro pacifico che, in forza della normativa danese, il ministro della Cultura aveva la possibilità di decidere che tali introiti servissero per uno scopo diverso da quello di trasferirli al Fondo TV2.
60
Infine, la situazione di cui trattasi nella presente causa non è paragonabile a quella di cui si controverteva nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
), con cui la Corte ha statuito che l’obbligo, imposto a imprese private per la fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prestabiliti l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (v. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra,
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
, punto
59
; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, punto
74
, nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
34
).
61
Infatti, tale sentenza riguardava imprese private che non erano incaricate dallo Stato membro in questione di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v. sentenze del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, punto
74
; del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
35
, nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás,
C‑275/13
, non pubblicata,
EU:C:2014:2314
, punto
32
).
62
Inoltre, in detta sentenza, i fondi controversi non potevano essere considerati una risorsa statale, perché non erano mai stati soggetti a controllo pubblico (v. sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
36
, nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás,
C‑275/13
, non pubblicata,
EU:C:2014:2314
, punto
32
).
63
Orbene, come già rilevato, la presente causa riguarda imprese pubbliche, nella fattispecie la TV2 Reklame e il Fondo TV2, costituite, detenute e incaricate dallo Stato danese di gestire gli introiti provenienti dalla vendita degli spazi pubblicitari di un’altra impresa pubblica, ossia la TV2/[OSCURATO:PERSONA], sicché tali introiti erano soggetti al controllo e a disposizione dello Stato danese.
64
Di conseguenza, per aver giudicato, al punto 213 della sentenza impugnata, che la situazione controversa nella presente causa era analoga a quella controversa nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
), il Tribunale è incorso in un errore di diritto.
65
Date tali circostanze, occorre accogliere il motivo unico sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui quest’ultima ha annullato la decisione controversa laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
66
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
67
Nel caso di specie, la Corte ritiene che occorra statuire definitivamente sul ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA].
68
A tal proposito, è sufficiente rilevare che, per le motivazioni esposte ai punti da 43 a 64 della presente sentenza, il quarto motivo dedotto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA], invocato a sostegno del terzo capo delle conclusioni presentate in subordine deve essere respinto.
69
Pertanto, il ricorso della TV2/[OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
Sulle spese
70
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
71
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
72
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la condanna alle spese della TV2/[OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla, oltre alle proprie spese, alla totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.
73
L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
74
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, che era interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.
75
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, l’Autorità di vigilanza EFTA sopporta le proprie spese di intervento nelle controversie.
76
Di conseguenza, quale interveniente nell’ambito della presente impugnazione, l’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, TV2/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑674/11
,
EU:T:2015:684
), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 2011/839/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/[OSCURATO:PERSONA], laddove la [OSCURATO:PERSONA] europea ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/[OSCURATO:PERSONA] tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato.
2)
Il ricorso di annullamento proposto dalla TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S contro la decisione 2011/839 è respinto.
3)
La TV2/[OSCURATO:PERSONA] A/S sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e l’Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il danese.