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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 07109/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30083/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del controricorso -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 3127/2021depositata il 28/04/2021 .

R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 6/03/2024; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/03/2024 , dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] censura, con atto affidato a unico motiv o di ricorso, la sentenzadella Corte d’appello di Roma, n. 3127 in data 28/04/2021, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda, proposta dal Caruso (e da sua sorella [OSCURATO:PERSONA]),nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativa alla riscossione di polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA] e della quale gli era stata negata la riscossione, a seguito de lla modifica del termine prescrizionale di cui all ’ art. 2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2 - ter , del d . l . n. 134 del 28/08/2008; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è difesa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; nella G.U. [OSCURATO:PERSONA], n. 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata pubblica la sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, depositata in data 29/02/2024 e deliberata in data 17/02/2024, il cui dispositivo è il seguente: «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 6/03/2024; est.

C. Valle contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.»; il quadro normativo complessivamente invocato dal ricorrente è suscettibile di essere inciso dalla appena vista sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale; è opportuno, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine alla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, impregiudicata ogni altra questione relativa alla procedibilità, all’ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; p.q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30083/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del controricorso -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 3127/2021depositata il 28/04/2021 . R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/03/2024 , dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] censura, con atto affidato a unico motiv o di ricorso, la sentenzadella Corte d’appello di Roma, n. 3127 in data 28/04/2021, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda, proposta dal Caruso (e da sua sorella [OSCURATO:PERSONA]),nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativa alla riscossione di polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA] e della quale gli era stata negata la riscossione, a seguito de lla modifica del termine prescrizionale di cui all ’ art. 2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2 - ter , del d . l . n. 134 del 28/08/2008; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è difesa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; nella G.U. [OSCURATO:PERSONA], n. 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata pubblica la sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, depositata in data 29/02/2024 e deliberata in data 17/02/2024, il cui dispositivo è il seguente: «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. Valle contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.»; il quadro normativo complessivamente invocato dal ricorrente è suscettibile di essere inciso dalla appena vista sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale; è opportuno, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine alla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, impregiudicata ogni altra questione relativa alla procedibilità, all’ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; p.q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d
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