CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1722 -2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e dife nde in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di COSENZA –[OSCURATO:PARTITA_IVA] / c.f. 0 0347720781 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale amargine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 713/2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,l’ 11