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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40994/2021

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ideiussore diventa il creditore garantito che, dopo avere pagato il primo creditore, potrà escutere l'altro fideiussore.

Osserva il primo giudice che, quindi, si è dinanzi a "due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, generalmente, funzionalmente collegati".

Sulla base di questo, in sostanza, il Tribunale ha riconosciuto "l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di tenere indenne la Atradius da ogni pagamento effettuato o da effettuare in virtù della polizza", e conseguentemente lo ha condannato a pagare ad essa la somma di euro 216.418,52.

La corte territoriale accoglie invece il secondo e il terzo motivo dell'appello proposto dal Calvetti, sostenendo che questi, con la polizza accessoria definita "dichiarazione di fideiussore", si sarebbe reso "garante dell'adempimento delle obbligazioni a carico del debitore principale [OSCURATO:PERSONA]", e dunque "in sostanza del pagamento di tutto quanto Atradius, fideiussore del primo rapporto, può pretendere dal debitore anche in via di regresso dopo aver soddisfatto il creditore".

Pertanto il Calvetti "diventa fideiussore del primo fideiussore Atradius non al fine di garantire il debito di quest'ultimo verso il creditore principale, ma esclusivamente il debito del debitore principale verso lo stesso primo fideiussore".

Quindi non sussisterebbe "una autonoma garanzia distinta dal già autonomo rapporto fideiussorio accessorio", onde "la previsione della azionabilità della fideiussore (sic) del regresso anche prima dell'effettivo pagamento al creditore principale non è altro che regolamentazione palesemente in contrasto con l'art. 1950 c.c." e "una evidente forzatura dell'istituto di garanzia" che giungerebbe a vanificare "la causa concreta della fideiussione del regresso, che è appunto quella di assicurare al fideiussore il buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale".

Inoltre, come rilevato dall'appellante, "un generico patto di manleva, il quale fosse stato per avventura inserito nel contesto regolamentare di altra fattispecie di garanzia, necessiterebbe di una causa concreta corrispondente all'interesse sia del garante che del garantito, il quale, nel contesto dato, rimanda sempre al buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale".

Quindi "l'eventuale patto di manleva, che avesse avuto ingresso in quel contesto contrattuale, si confonderebbe, per la causa, sempre con I 7 fideiussione del regresso, e la sua regolamentazione in deroga finirebbe per violare le condizioni di esercizio della stessa fideiussione del regresso".

Dunque, conclude il giudice d'appello, "l'eventuale generico patto di garanzia, pure costruito in chiave completamente autonoma, e dunque stralciato da ogni eventuale causa, non sarebbe lecito nella parte in cui autorizza l'escussione prima del pagamento, perché contrario a norme imperative, consentendo di conseguire il risultato vietato dall'ordinamento che all'art. 1950 c.c. condiziona il regresso, e quindi anche le azioni a sua tutela, all'intervenuto pagamento del creditore principale". 5.2 Questa tortuosa motivazione, che, a ben guardare, continua sempre a tornare alla stessa argomentazione - tutto è stato concluso a favore del creditore principale, e non vi è regresso quindi di Atradius nei confronti del Calvetti, pena tra l'altro la violazione dell'articolo 1950 c.c. -, manifesta con evidenza una erronea sussunzione, nel senso di falsa applicazione in relazione tanto alla norma fondante che attiene all'autonomia negoziale - l'articolo 1322 c.c., subito invocato infatti nel primo motivo del ricorso - quanto alle norme ermeneutiche - a loro volta richiamate nel secondo motivo ..

Infatti, come la ricorrente ha evidenziato ricostruendo in ricorso i fatti nel rispetto del principio della autosufficienza, il legame che la corte territoriale individua tra la "seconda" garanzia - che la corte con moto subitaneo definisce fideiussione, senza calibrarne il testo - e la posizione d'interesse del Comune chiaramente non sussiste, al contrario emergendo in modo inequivoco, dal tenore dell'appendice rapportata proprio alla polizza fideiussoria, l'autonomia della "seconda" garanzia. 5.3 Quale appendice della polizza fideiussoria che il 10 luglio 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con Atradius per garantire la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al piano di recupero "[OSCURATO:PERSONA]" in una frazione del Comune, il Calvetti - che era l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] - ha sottoscritto pure una "dichiarazione di fideiussione", conformata però nella sua sostanza negoziale come esemplare fattispecie di garanzia a prima richiesta: egli infatti assume, tra l'altro, l'obbligo di "versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa, ogni eccezione rimossa, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo o per qualunque ragione sborsate e/o che fosse chiamata a sborsare ed anche prima del loro effettivo pagamento". /ctu ocuii, dunque, ovvero già in corrispondenza del canone letterale che si applichi - come occorre - oltre il 1:itolo del negozio scendendo nel suo contenuto regolamentare, nessuna tutela del Comune è sottesa ad una siffatta assunzione di garanzia, al contrario evidentemente rilasciata "alla Società", delineando un obbligo di adempimento a suo favore "a semplice richiesta" e quindi esonerando da ogni eccezione ("ogni eccezione rimossa"), inclusa quella relativa all'ancora mancante pagamento del debitore principale ("anche prima" perciò di un "effettivo pagamento"): e tutto questo senza che vi si riverberi in alcun modo interesse del Comune, governando invece quello di Atradius in relazione alle conseguenze del suo eventualmente necessario adempimento della polizza fideiussoria.

E - come aveva correttamente rilevato il primo giudice - l'inequivoca correlazione a quest'ultima apporta anche alla identificazione dell'oggetto della garanzia a prima richiesta, ovvero la somma oggetto della polizza fideiussoria, così da rendere rilevante la sua menzione nell'appendice che racchiude la garanzia assunta dal Calvetti: la quale d'altronde, per la sua ontologica differenza rispetto a quella che è una vera fideiussione di Atradius a favore del Comune, si appalesa come l'unica garanzia a prima richiesta rinvenibile in questi intrecciati rapporti. 5.4 D'altronde, nessun vizio inficia la garanzia racchiusa nell'appendice de qua, qui ricorrendo (come già si accennava) ad un corretto esercizio di autonomia negoziale che l'articolo 1322 c.c. sine dubio consente trattandosi di diritti disponibili (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 26 agosto 2020 n. 17820, per cui in caso di fideiussione di regresso - o fideiussione al fideiussore - merita tutela ex articolo 1322 c.c. la clausola di estensione della spettanza dell'azione di rilievo attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso, perché diretta "a rafforzare la funzione di garanzia del collatera --) negozio incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili", e sulla stessa linea si rinviene l'ancor più recente Cass. sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021 n. 8832).

6. Dunque, quanto rilevato conduce all'accoglimento del ricorso principale, assorbendone il terzo motivo concernente le spese disposte in una pronuncia che viene ora cassata con rinvio.

Parimenti, quel che si è osservato in ordine al ricorso principale include anche il disattendimento del ricorso incidentale, poiché ne emerge, appunto, la determinazione dell'oggetto per cui il Calvetti si è vincolato, ovvero che egli ha assunto un obbligo di garanzia a prima richiesta in chiara relazione a quanto concordato come oggetto di garanzia nella polizza fideiussoria, senza pertanto incorrere in alcuna configurazione di nullità.

7. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto quanto al primo e al secondo motivo, con assorbimento del terzo, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio - anche per le spese di lite - alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Roma.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ideiussore diventa il creditore garantito che, dopo avere pagato il primo creditore, potrà escutere l'altro fideiussore. Osserva il primo giudice che, quindi, si è dinanzi a "due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, generalmente, funzionalmente collegati". Sulla base di questo, in sostanza, il Tribunale ha riconosciuto "l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di tenere indenne la Atradius da ogni pagamento effettuato o da effettuare in virtù della polizza", e conseguentemente lo ha condannato a pagare ad essa la somma di euro 216.418,52. La corte territoriale accoglie invece il secondo e il terzo motivo dell'appello proposto dal Calvetti, sostenendo che questi, con la polizza accessoria definita "dichiarazione di fideiussore", si sarebbe reso "garante dell'adempimento delle obbligazioni a carico del debitore principale [OSCURATO:PERSONA]", e dunque "in sostanza del pagamento di tutto quanto Atradius, fideiussore del primo rapporto, può pretendere dal debitore anche in via di regresso dopo aver soddisfatto il creditore". Pertanto il Calvetti "diventa fideiussore del primo fideiussore Atradius non al fine di garantire il debito di quest'ultimo verso il creditore principale, ma esclusivamente il debito del debitore principale verso lo stesso primo fideiussore". Quindi non sussisterebbe "una autonoma garanzia distinta dal già autonomo rapporto fideiussorio accessorio", onde "la previsione della azionabilità della fideiussore (sic) del regresso anche prima dell'effettivo pagamento al creditore principale non è altro che regolamentazione palesemente in contrasto con l'art. 1950 c.c." e "una evidente forzatura dell'istituto di garanzia" che giungerebbe a vanificare "la causa concreta della fideiussione del regresso, che è appunto quella di assicurare al fideiussore il buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale". Inoltre, come rilevato dall'appellante, "un generico patto di manleva, il quale fosse stato per avventura inserito nel contesto regolamentare di altra fattispecie di garanzia, necessiterebbe di una causa concreta corrispondente all'interesse sia del garante che del garantito, il quale, nel contesto dato, rimanda sempre al buon esito dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale". Quindi "l'eventuale patto di manleva, che avesse avuto ingresso in quel contesto contrattuale, si confonderebbe, per la causa, sempre con I 7 fideiussione del regresso, e la sua regolamentazione in deroga finirebbe per violare le condizioni di esercizio della stessa fideiussione del regresso". Dunque, conclude il giudice d'appello, "l'eventuale generico patto di garanzia, pure costruito in chiave completamente autonoma, e dunque stralciato da ogni eventuale causa, non sarebbe lecito nella parte in cui autorizza l'escussione prima del pagamento, perché contrario a norme imperative, consentendo di conseguire il risultato vietato dall'ordinamento che all'art. 1950 c.c. condiziona il regresso, e quindi anche le azioni a sua tutela, all'intervenuto pagamento del creditore principale". 5.2 Questa tortuosa motivazione, che, a ben guardare, continua sempre a tornare alla stessa argomentazione - tutto è stato concluso a favore del creditore principale, e non vi è regresso quindi di Atradius nei confronti del Calvetti, pena tra l'altro la violazione dell'articolo 1950 c.c. -, manifesta con evidenza una erronea sussunzione, nel senso di falsa applicazione in relazione tanto alla norma fondante che attiene all'autonomia negoziale - l'articolo 1322 c.c., subito invocato infatti nel primo motivo del ricorso - quanto alle norme ermeneutiche - a loro volta richiamate nel secondo motivo .. Infatti, come la ricorrente ha evidenziato ricostruendo in ricorso i fatti nel rispetto del principio della autosufficienza, il legame che la corte territoriale individua tra la "seconda" garanzia - che la corte con moto subitaneo definisce fideiussione, senza calibrarne il testo - e la posizione d'interesse del Comune chiaramente non sussiste, al contrario emergendo in modo inequivoco, dal tenore dell'appendice rapportata proprio alla polizza fideiussoria, l'autonomia della "seconda" garanzia. 5.3 Quale appendice della polizza fideiussoria che il 10 luglio 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con Atradius per garantire la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al piano di recupero "[OSCURATO:PERSONA]" in una frazione del Comune, il Calvetti - che era l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] - ha sottoscritto pure una "dichiarazione di fideiussione", conformata però nella sua sostanza negoziale come esemplare fattispecie di garanzia a prima richiesta: egli infatti assume, tra l'altro, l'obbligo di "versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa, ogni eccezione rimossa, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo o per qualunque ragione sborsate e/o che fosse chiamata a sborsare ed anche prima del loro effettivo pagamento". /ctu ocuii, dunque, ovvero già in corrispondenza del canone letterale che si applichi - come occorre - oltre il 1:itolo del negozio scendendo nel suo contenuto regolamentare, nessuna tutela del Comune è sottesa ad una siffatta assunzione di garanzia, al contrario evidentemente rilasciata "alla Società", delineando un obbligo di adempimento a suo favore "a semplice richiesta" e quindi esonerando da ogni eccezione ("ogni eccezione rimossa"), inclusa quella relativa all'ancora mancante pagamento del debitore principale ("anche prima" perciò di un "effettivo pagamento"): e tutto questo senza che vi si riverberi in alcun modo interesse del Comune, governando invece quello di Atradius in relazione alle conseguenze del suo eventualmente necessario adempimento della polizza fideiussoria. E - come aveva correttamente rilevato il primo giudice - l'inequivoca correlazione a quest'ultima apporta anche alla identificazione dell'oggetto della garanzia a prima richiesta, ovvero la somma oggetto della polizza fideiussoria, così da rendere rilevante la sua menzione nell'appendice che racchiude la garanzia assunta dal Calvetti: la quale d'altronde, per la sua ontologica differenza rispetto a quella che è una vera fideiussione di Atradius a favore del Comune, si appalesa come l'unica garanzia a prima richiesta rinvenibile in questi intrecciati rapporti. 5.4 D'altronde, nessun vizio inficia la garanzia racchiusa nell'appendice de qua, qui ricorrendo (come già si accennava) ad un corretto esercizio di autonomia negoziale che l'articolo 1322 c.c. sine dubio consente trattandosi di diritti disponibili (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 26 agosto 2020 n. 17820, per cui in caso di fideiussione di regresso - o fideiussione al fideiussore - merita tutela ex articolo 1322 c.c. la clausola di estensione della spettanza dell'azione di rilievo attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso, perché diretta "a rafforzare la funzione di garanzia del collatera --) negozio incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili", e sulla stessa linea si rinviene l'ancor più recente Cass. sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021 n. 8832). 6. Dunque, quanto rilevato conduce all'accoglimento del ricorso principale, assorbendone il terzo motivo concernente le spese disposte in una pronuncia che viene ora cassata con rinvio. Parimenti, quel che si è osservato in ordine al ricorso principale include anche il disattendimento del ricorso incidentale, poiché ne emerge, appunto, la determinazione dell'oggetto per cui il Calvetti si è vincolato, ovvero che egli ha assunto un obbligo di garanzia a prima richiesta in chiara relazione a quanto concordato come oggetto di garanzia nella polizza fideiussoria, senza pertanto incorrere in alcuna configurazione di nullità. 7. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto quanto al primo e al secondo motivo, con assorbimento del terzo, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio - anche per le spese di lite - alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Roma. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pe
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