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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01461/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27563/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti di cui alla ordinanza di questa Corte n. 15655/2016: — [OSCURATO:PERSONA] co nvenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere reintegrata nel possesso del suolo e del materiale di risulta dei quali era stata spogliata a seguito della demolizione e ricostruzione del muro di confine compiuta dai convenuti quali proprietari del fondo finitimo; chiese ancora la condanna dei convenuti al ripristino dell'originario muro e al risarcimento del danno; — nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Tricase) accolse la domanda attorea limitatamente all'appropriazione del materiale di risulta e condannò i convenuti al risarcimento del danno, liquidato in euro 868,00, da maggiorarsi con gli interessi legali; — sul gravame proposto in via principale dalla Pisanelli e in via incidentale dai convenuti, la Corte di Appello di Lecce condannò i convenuti a rivestire il fronte del muro lato-masseria con le vecchie pietre rimaste in loco, confermando nel resto la pronuncia di primo grado; Con la sentenza di legittimità di cui sopra il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] venne accolto con la seguente motivazione: l'unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1168-880-881-882-2727-2728- 2729 cod. civ. e 112- 113 - 115 - 91 - 92 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che il vecchio muro demolito fosse di proprietà della Pisanelli e per non aver verificato la sussistenza dei presupposti per la chiesta reintegrazione nel possesso) appare manifestamente fondato, sia perché la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua pronuncia sulla asserita proprietà del muro piuttosto che sulla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione possessoria promossa dall'attrice, sia perché non è configurabile uno spoglio del materiale di risulta e la sentenza d’appello cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

2. Riassunto il processo, la Corte di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, condannò il Pecoraro e la Girardi a rivestire il fronte del muro lato proprietà Pisanelli con le vecchie pietre rimaste in loco e, in caso di loro insufficienza, con pietre aventi identica tipologia ; rigettò ogni altra domanda e, di conseguenza, condannò la Pisanelli a restituire alla controparte la somma di € 868,00, oltre interessi dal momento della sua corresponsione; compensò le spese di lite di tutti i gradi del giudizio nella misura di ½ e pose la residua metà a carico del Pecoraro e della Girardi, con distrazione in favore dell’avvocato della Pisanelli; pose, infine, a carico, ciascuna parte per la metà, le spese di c.t.u.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa in sede di rinvio sulla base d’unitaria, articolata censura, ulteriormente illustrata da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

4. I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 882, 885, 1102 cod. civ., 112, 394, 91, 92 cod. proc. civ., 6 CEDU, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Secondo un primo profilo di doglianza la Corte di merito aveva errato nel reputare che il “petitum” sostanziale dell’attrice non consistesse nella pretesa di tutelare solo il possesso del muro, ma anche, implicitamente, il suo compossesso, così finendo per confondere due situazioni giuridiche affatto diverse, per diversità dei presupposti e, nel merito, negano i “segni” del compossesso.

Inoltre, contestano diavere agito con animus spoliandi.

Con il secondo profilo viene mossa critica al riparto delle spese, ivi incluso il rigetto della domanda per responsabilità aggravata.

Secondo l’assunto non risultava essere stata rispettata la regola della soccombenza, essendo la ricorrente risultata vincitrice nel precedente giudizio di legittimità e avendo la decisione immotivatamente posto a suo carico metà delle spese legali e di quelle di c.t.u., pur essendo evidente la soccombenza prevalente della controparte. 4.

1. Il motivo è, nel suo complesso, infondato. 4.

2. Quanto al primo profilo deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è da escludere che ricorra un'ipotesi di "mutatio libelli" ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione; ne consegue che non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso (sez. 2, n. 36612, 25/11/2021, Rv. 662978; conf., ex mutis, Cass. nn. 13415/2014, 984/1964, 2109/1962).

L’“animus spoliandi” è caratterizzato dalla mera volontà di agire contro l’altrui volontà, mettendone in pericolo la posizione possessoria, non assumendo rilievo la circostanza del convincimento in capo all’autore di esercitare un proprio diritto (giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. nn. 3636/1982, 1933/1984, 11119/1997, 1204/1999, 19483/2011). 4.

3. Per quel che concerne la contestazione dei “segni” del compossesso la critica risulta impropriamente diretta a un riesame degli apprezzamenti di merito, in questa sede incensurabili.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza i ricorrenti, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge, instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 4.

4. La contestazione del riparto delle spese non è fondata.

I ricorrenti risultano alla fine della vicenda processuale soccombenti, sia pure in parte, alla luce di una valutazione complessiva, che non può che essere globale (cfr., ex multis, Cass.nn. 15483/2008, 19158/2013, 6259/2014,2274/2017, 3083/2017, 3020/2021), di conseguenza la decisione del Giudice di porre a loro carico la metà delle spese legali e a carico di ciascuna delle parti per la metà quelle di c.t.u. non è qui censurabile.

Sul punto, assai di recente le S.U. (sent. n. 32061/2022) hanno chiarito non essere consentito la condanna della parte vittoriosa, sia pure in parte, alle spese in favore di quella soccombente; ma qui la situazione si presenta invertita, essendo stata condannata al pagamento, peraltro parziale, delle spese la parte soccombente.

La condanna per responsabilità aggravata presuppone che la controparte risulti totalmente soccombente (cfr., ex multis, S.U. n. 3948/1989, Cass. nn. 4651/1990, 1341/1991, 7815/1991, 6637/1992, 13181/1992, 1592/1994, 12177/2000, 3035/2001, 19917/2002).

Ove poi, si volesse ancorare la richiesta di condanna per lite temeraria alla sola circostanza di avere la controparte eseguito coattivamente la sentenza di primo grado, va rilevato che, in ogni caso, il motivo è aspecifico, non essendo stati allegati i documenti attestanti l’assunto e, sotto altro ambito, non essendo stato allegato e, quindi provato, il danno patito.

5. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (ess endo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27563/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti di cui alla ordinanza di questa Corte n. 15655/2016: — [OSCURATO:PERSONA] co nvenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere reintegrata nel possesso del suolo e del materiale di risulta dei quali era stata spogliata a seguito della demolizione e ricostruzione del muro di confine compiuta dai convenuti quali proprietari del fondo finitimo; chiese ancora la condanna dei convenuti al ripristino dell'originario muro e al risarcimento del danno; — nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Tricase) accolse la domanda attorea limitatamente all'appropriazione del materiale di risulta e condannò i convenuti al risarcimento del danno, liquidato in euro 868,00, da maggiorarsi con gli interessi legali; — sul gravame proposto in via principale dalla Pisanelli e in via incidentale dai convenuti, la Corte di Appello di Lecce condannò i convenuti a rivestire il fronte del muro lato-masseria con le vecchie pietre rimaste in loco, confermando nel resto la pronuncia di primo grado; Con la sentenza di legittimità di cui sopra il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] venne accolto con la seguente motivazione: l'unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1168-880-881-882-2727-2728- 2729 cod. civ. e 112- 113 - 115 - 91 - 92 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che il vecchio muro demolito fosse di proprietà della Pisanelli e per non aver verificato la sussistenza dei presupposti per la chiesta reintegrazione nel possesso) appare manifestamente fondato, sia perché la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua pronuncia sulla asserita proprietà del muro piuttosto che sulla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione possessoria promossa dall'attrice, sia perché non è configurabile uno spoglio del materiale di risulta e la sentenza d’appello cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 2. Riassunto il processo, la Corte di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, condannò il Pecoraro e la Girardi a rivestire il fronte del muro lato proprietà Pisanelli con le vecchie pietre rimaste in loco e, in caso di loro insufficienza, con pietre aventi identica tipologia ; rigettò ogni altra domanda e, di conseguenza, condannò la Pisanelli a restituire alla controparte la somma di € 868,00, oltre interessi dal momento della sua corresponsione; compensò le spese di lite di tutti i gradi del giudizio nella misura di ½ e pose la residua metà a carico del Pecoraro e della Girardi, con distrazione in favore dell’avvocato della Pisanelli; pose, infine, a carico, ciascuna parte per la metà, le spese di c.t.u. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa in sede di rinvio sulla base d’unitaria, articolata censura, ulteriormente illustrata da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 4. I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 882, 885, 1102 cod. civ., 112, 394, 91, 92 cod. proc. civ., 6 CEDU, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Secondo un primo profilo di doglianza la Corte di merito aveva errato nel reputare che il “petitum” sostanziale dell’attrice non consistesse nella pretesa di tutelare solo il possesso del muro, ma anche, implicitamente, il suo compossesso, così finendo per confondere due situazioni giuridiche affatto diverse, per diversità dei presupposti e, nel merito, negano i “segni” del compossesso. Inoltre, contestano diavere agito con animus spoliandi. Con il secondo profilo viene mossa critica al riparto delle spese, ivi incluso il rigetto della domanda per responsabilità aggravata. Secondo l’assunto non risultava essere stata rispettata la regola della soccombenza, essendo la ricorrente risultata vincitrice nel precedente giudizio di legittimità e avendo la decisione immotivatamente posto a suo carico metà delle spese legali e di quelle di c.t.u., pur essendo evidente la soccombenza prevalente della controparte. 4. 1. Il motivo è, nel suo complesso, infondato. 4. 2. Quanto al primo profilo deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è da escludere che ricorra un'ipotesi di "mutatio libelli" ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione; ne consegue che non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso (sez. 2, n. 36612, 25/11/2021, Rv. 662978; conf., ex mutis, Cass. nn. 13415/2014, 984/1964, 2109/1962). L’“animus spoliandi” è caratterizzato dalla mera volontà di agire contro l’altrui volontà, mettendone in pericolo la posizione possessoria, non assumendo rilievo la circostanza del convincimento in capo all’autore di esercitare un proprio diritto (giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. nn. 3636/1982, 1933/1984, 11119/1997, 1204/1999, 19483/2011). 4. 3. Per quel che concerne la contestazione dei “segni” del compossesso la critica risulta impropriamente diretta a un riesame degli apprezzamenti di merito, in questa sede incensurabili. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza i ricorrenti, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge, instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 4. 4. La contestazione del riparto delle spese non è fondata. I ricorrenti risultano alla fine della vicenda processuale soccombenti, sia pure in parte, alla luce di una valutazione complessiva, che non può che essere globale (cfr., ex multis, Cass.nn. 15483/2008, 19158/2013, 6259/2014,2274/2017, 3083/2017, 3020/2021), di conseguenza la decisione del Giudice di porre a loro carico la metà delle spese legali e a carico di ciascuna delle parti per la metà quelle di c.t.u. non è qui censurabile. Sul punto, assai di recente le S.U. (sent. n. 32061/2022) hanno chiarito non essere consentito la condanna della parte vittoriosa, sia pure in parte, alle spese in favore di quella soccombente; ma qui la situazione si presenta invertita, essendo stata condannata al pagamento, peraltro parziale, delle spese la parte soccombente. La condanna per responsabilità aggravata presuppone che la controparte risulti totalmente soccombente (cfr., ex multis, S.U. n. 3948/1989, Cass. nn. 4651/1990, 1341/1991, 7815/1991, 6637/1992, 13181/1992, 1592/1994, 12177/2000, 3035/2001, 19917/2002). Ove poi, si volesse ancorare la richiesta di condanna per lite temeraria alla sola circostanza di avere la controparte eseguito coattivamente la sentenza di primo grado, va rilevato che, in ogni caso, il motivo è aspecifico, non essendo stati allegati i documenti attestanti l’assunto e, sotto altro ambito, non essendo stato allegato e, quindi provato, il danno patito. 5. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (ess endo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterior
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