CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1954 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 23 maggio 2022, Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso del Pubblico ministero e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti e il rigetto del ricorso del Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha annullato limitatamente ai capi 1) e 11) e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai residui reati (ipotesi corruttive ed intestazione fraudolenta di beni e società), ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha dedotto i seguenti motivi: 3.1) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 512 bis cod. pen. Dopo avere ricordato che il Tribunale del riesame ha affermato che "si è dato conto della lunga storia giudiziaria dei fratelli Schiavone, per molto tempo sottoposti a procedimenti penali di prevenzione, che consentono di ritenere dimostrata la volontà di sottrarre le imprese gestite ad eventuali apprensioni da parte dell'autorità giudiziaria, intestando formalmente quote e cariche a soggetti compiacenti", il ricorrente ha sottolineato di essere stato assolto nei procedimenti penali a suo carico e che le plurime richieste di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, avanzate nei suoi confronti, sono state rigettate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e in sede di gravame dalla Corte d'appello di Napoli nel 2008. Dopo tale data e sino al 2019 il ricorrente non aveva alcun timore di essere sottoposto a misure di prevenzione anche attesi gli esiti delle richieste formulate a suo carico nel 2004 e la sua condizione di totale incensuratezza; 3.2) omessa motivazione in relazione alle ipotesi di cui ai capi 17 e 22 della rubrica. Il Tribunale del riesame ha affermato che per le ipotesi in esame non era stata sollevata alcuna contestazione difensiva ma ciò non sarebbe rispondente al vero, atteso che la difesa aveva prodotto all'udienza del 5 maggio 2022 davanti al Giudice per le indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia, documentazione, contenuta nella pennetta USB con cui si proponeva una ricostruzione completamente alternativa a quanto proposto dalle indagini; 3.3) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione. Il Tribunale escludendo la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ha correttamente ritenuto estinte per intervenuta maturazione della prescrizione le ipotesi descritte nei capi 19, 20 e 21; avrebbe però errato nel non ritenere estinte per prescrizione anche le ipotesi contestate ai capi 17 e 18, atteso che la società Tec, nel capo 17, aveva raggiunto l'assetto stabile e definitivo il 3 agosto 2015 e il consorzio [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo 18 era contestato fino all'undici marzo 2016, cosicché l'assetto stabile e definitivo della compagine sociale si era realizzata alla data dell'Il marzo 2016 con conseguente prescrizione del reato; 3.4) erronea applicazione della legge e vizi di motivazione: il Tribunale del riesame ha ritenuto che le ipotesi contestate ai capi 15 e 16 fossero inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 318 cod pen e non in quella di cui all'art. 319 cod. pen., ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari. Tuttavia, il Collegio non avrebbe individuato il contenuto dell'asservimento della funzione pubblica cui avrebbe mirato l'odierno ricorrente con i propri sporadici e simbolici presenti. Un confronto tra un dirigente e un consulente non equivarrebbe ad una messa a disposizione del potere pubblico verso lo Schiavone. Le utilità, prive del requisito della corrispettività, sarebbero manifestazioni assimilabili ad una captatio benevolentiae; 3.5) vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. I fatti sono tutti risalenti; l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. è avvenuta nel 2017; le società, riferibili allo Schiavone, sono state tutte escluse dalla whitelist delle Ferrovie dello Stato; la Prefettura ha emesso provvedimenti interdittivi; lo Schiavone sin dall'aprile del 2019 è stato di fatto, oltre che di diritto, espulso dal mondo delle Ferrovie dello Stato. Non si comprenderebbe in che modo il pericolo di reiterazione possa essere concreto ed attuale e perché, a fronte di una radicale riforma dell'ordinanza genetica, la misura cautelare possa essere ancora proporzionata e adeguata ai fatti. 4. Il Pubblico ministero ha dedotto i seguenti motivi: 4.1) erronea interpretazione della legge e vizi della motivazione. Dopo aver premesso che con la sentenza resa nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per l'appartenenza al clan dei Casalesi, con interruzione della permanenza dal 1° gennaio 1977, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non più suscettibile di valutazione anche fattuale ogni condotta ricostruita prima del 10 gennaio 1997, così eliminando ogni possibilità di ricostruire il momento genetico della partecipazione e, dunque, poter poi valutare la sua permanenza. Le nuove fonti probatorie, in particolare i colloqui in carcere di [OSCURATO:PERSONA] detto Sandokan, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] classe '79, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere valutate con riferimento a quel momento genetico, unitamente alle risultanze probatorie che erano state ritenute insufficienti ma che esistono nel processo Spartacus, non per sottoporre nuovamente a giudizio quel segmento temporale ma per ricostruire un fatto: il momento genetico della partecipazione, la cui prova assume poi rilevanza per la valutazione del fatto invece giudicabile, ossia la condotta successiva al 1 gennaio 1997. La condotta giudicabile nel presente procedimento, successiva al 1° gennaio 1997, andrebbe provata in termini di permanenza di quella condotta originaria e risalente a circa 15 anni, sicché dovrebbe rinvenirsi un chiaro ed inequivocabile atto di recesso dell'associazione che, invece, non c'è, esistendo la prova del permanere del legame associativo, caratterizzato dal rapporto privilegiato, riservato e radicato con il capoclan, oltre che con altri affiliati, come [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano fra i pochissimi che avevano accesso al bunker ove il padre Francesco detto Sandokan trascorreva la latitanza e tali fatti si erano protratti fino a luglio del 1998, quando il boss venne arrestato, dunque per un segmento successivo al giudicato di Spartacus e altamente qualificante del permanere di quel vincolo. I rapporti economici di riciclaggio di denaro con [OSCURATO:PERSONA], che si erano protratti dal 1992 al 2004 nella parte finale attraverso la ML immobiliare, costituirebbero altro elemento qualificante della permanenza della partecipazione, considerato sia che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con sentenza passata in giudicato, che si riferisce anche a quel periodo, sia che la ML Immobiliare è stata confiscata per essere una lavatrice del clan dei Casalesi. Inoltre, vi sarebbero il rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA]; il pagamento, sebbene in precise occasioni e con riferimento ad un solo legale, delle spese legali di soggetti della famiglia del boss; l'interessamento e il pagamento delle spese legali per [OSCURATO:PERSONA]; 4.2) mancanza e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale avrebbe fatto riferimento all'avviamento economico fornito ai fratelli Schiavone ma avrebbe trascurato che tale avviamento non era solo economico, atteso che alla società di fatto con Francesco e [OSCURATO:PERSONA] si era accompagnato il sostegno criminale. L'avviamento meramente economico, risalente ad un tempo lontanissimo e in pratica non più coltivato, sarebbe in contrasto sia con la ritenuta riconoscenza stabile e duratura, che si era concretizzata in regali sostanziosi a Natale e Pasqua, in interessamenti e favori e, dunque, in una generale disponibilità ad esserci, se necessario, sia con la paura del pentimento di [OSCURATO:PERSONA] classe '79 e di altri affiliati. La riconoscenza, in termini di pagamenti e sostegno nei casi di necessità, e la paura del pentimento da evitare, in particolare quello di Sandokan, costituirebbero elementi qualificanti la condotta di appartenenza al clan. La loro derubricazione ad un movente meramente egoistico dovrebbe essere sorretta da un impianto motivazionale adeguato e rafforzato, volto a superare i principi di diritto e di logica ricostruttiva, radicati in decenni di giurisprudenza di legittimità. Il sostegno agli affiliati detenuti e ai familiari è l'espressione più tipica dell'affectio societatis, come insegna la Corte Suprema; 4.3) errata interpretazione della legge penale e vizi di logicità della motivazione. L'ordinanza non si confronterebbe con un altro elemento qualificante l'ipotesi di accusa e caratterizzante la partecipazione al clan degli indagati: la natura riservata della partecipazione, il progressivo inabissamento dopo l'arresto del boss, la necessità di mantenere i rapporti prudenti e visibili solo ove non se ne possa fare a meno. Si tratterebbe di dati distintivi di una partecipazione al clan sofisticata ma ormai nota nell'esperienza giudiziaria. Il clan e, in particolare, i boss nelle organizzazioni mafiose di particolari rilievo e capacità strategica hanno nel tempo affiliato soggetti aventi in partenza il ruolo di insospettabili imprenditori o uomini politici e delle istituzioni, che sono stati immessi e sostenuti nel mercato economico politico e sociale, previo avviamento e sostegno criminale. Si tratta di affiliati riservati, destinati naturalmente all'inabissamento, a cui far ricorso, nei casi di necessità, ove altre risorse e possibilità siano venute meno. Del resto, nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] deve partecipare al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA], dove sono presenti i familiari stretti ed anagrafici e i familiari intesi come famiglia camorristica, fra cui non a caso [OSCURATO:PERSONA]. Egli non si sarebbe sottratto a un rito interno alla famiglia del boss ma altamente simbolico del legame, perdurante fino a un tempo assai lontano dall'arresto del capoclan; 4.4) mancata valutazione di prove e travisamento del fatto. Il Tribunale avrebbe ignorato delle prove, quali le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del fratello Walter, della madre [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che confermerebbero il sostegno alla famiglia, il progressivo inabissarsi dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], detto Sandokan. Il Tribunale avrebbe inoltre trascurato sia la conversazione fra l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e il dirigente RFI [OSCURATO:PERSONA], allorché si fa riferimento proprio ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] classe '54 con Sandokan, di cui proprio l'indagato [OSCURATO:PERSONA] sembra si faccia vanto, facendo ad egli riferimento quando ripercorre "la sua storia", sia la conversazione tra Bellotti e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], un tempo prestanome per necessità di [OSCURATO:PERSONA] classe 54, che, appresa dalla stampa la notizia delle perquisizioni dell'aprile 2019, chiedeva di essere escusso. Tali mancate valutazioni di rilevanti fonti di prova, puntualmente utilizzate nel titolo, avrebbero portata decisiva facendo mancare importanti elementi probatori, che, se considerati, avrebbero portato a un diverso esito decisorio; 4.5) mancata valutazione di prove e travisamento del fatto in ordine alle condotte estorsive. Il Tribunale, nella valutazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe tenuto conto sia dei dati documentali dei contestati rapporti d'affari di questi con la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], legate al clan di Apicella, sia del tema delle false fatturazioni, utilizzate per drenare consistenti somme di denaro, comune a molte vicende affrontate nel titolo;4.6) carenza di motivazione in ordine agli atti depositati in udienza dal Pubblico ministero, sopravvenuti al titolo custodiale, che avrebbero offerto un'ulteriore validazione agli elementi indiziari sulla mafiosità dei fratelli Schiavone, in quanto valutati da un secondo diverso Giudice per le indagini preliminari, che aveva emesso un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'informativa consentirebbe di ricostruire una gigantesca operazione di riciclaggio di soldi del clan dei Casalesi ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che parte dal 1992, data del preliminare di [OSCURATO:PERSONA], e termina nel 2004 con la dismissione di una parte dei beni a favore dei prestanome di [OSCURATO:PERSONA] e Scaringia. La contabilità riporta le quote dell'operazione d'investimento, la natura occulta dei capitali, il ruolo dei prestanome e la funzione di dominus di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. La provenienza illecita del denaro, la natura di lavatrice della ML Immobiliare sarebbero testimoniati dalla condanna passata in giudicato di Capoluongo per il reato di cui all'ad 416 bis cod. pen. e dalla confisca della MI Immobiliare a seguito di sequestro del 2013. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] classe '54 avesse riciclato i soldi di provenienza mafiosa da lui stesso acquisiti e quelli di [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di prestanome è un indizio di assoluto rilievo in ordine alla partecipazione al clan per fatti successivi al giudicato Spartacus e almeno fino al 2004; 4.7) omessa motivazione e travisamento del fatto: nella sentenza del 9 marzo 2000, resa dal Tribunale di Napoli, era svelato un sistema di corruzione e di intimidazione che coinvolgeva alcuni dirigenti delle Ferrovie dello Stato nella gestione degli appalti del settore e conseguente attribuzione ad imprese del relativo cartello economico criminale, di cui i fratelli Schiavone facevano parte in rappresentanza del clan dei Casalesi, come del resto avrebbe svelato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è precisato che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che in ordine alle ipotesi di intestazione fittizia di beni o società non sarebbe stata sollevata alcuna contestazione difensiva, atteso che sin dall'interrogatorio di garanzia in data 5 maggio 2022 i difensori dello Schiavone avrebbero prodotto due pennette USB, indicando il loro specifico contenuto. Il Tribunale del riesame di Napoli con riferimento all'istanza del coindagato concorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. per il capo 17) risulta consumato nel 2015; per il capo 18) la data di consumazione è fissata all'il marzo 2016 e per il capo 20) la consumazione non può essere successiva al 19 marzo 2013. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale del riesame avrebbe dovuto effettuare la stessa valutazione e dichiarare estinti per prescrizione i reati. Quanto alle ipotesi corruttive si tratterebbe di una captatio benevolentiae e non vi sarebbe prova dello stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali. Il ricorso del pubblico ministero tenderebbe a rivalutare a distanza di tempo condotte e fatti ormai coperti dal giudicato assolutorio. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono pervenute puntualizzazioni alla memoria difensiva e motivi nuovi. La difesa in sede di udienza di riesame aveva depositato: - sentenza del 15 settembre 2005 emessa in esito a giudizio del processo cosiddetto Spartacus con la quale [OSCURATO:PERSONA] era assolto dall'ipotesi di reato ex art. 416 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste; - estratto della sentenza di conferma emessa in esito a giudizio di appello del processo Spartacus con cui era confermata l'assoluzione; - sentenza Andreozzi più altri, emessa dalla Quinta sezione del Tribunale di Napoli il 9 marzo 2000, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri imputati dal reato ex art. 416 bis cod. pen. sono stati assolti perché il fatto non sussiste e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate circostanze aggravanti, sono stati dichiarati estinti i restanti reati per intervenuta prescrizione; - provvedimento di rigetto delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione. Da questi provvedimenti il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione sul difetto del dolo specifico richiesto dalla norma di cui all'art. 512 bis cod. pen. La proposta di applicazione di misura di prevenzione era rigettata con decreto del 26 ottobre 2006 e confermata con decreto del 12 aprile 2007. Dall'anno 2007 ad oggi [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incorso in alcuna altra vicenda di natura penale e negli anni in cui si sarebbero realizzate le asserite intestazioni fittizie (dal 2013 al 2018) [OSCURATO:PERSONA] non si trovava nelle condizioni per poter essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione. E' pervenuta a memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si è sostanzialmente sottolineata la correttezza e la logicità dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato mentre i ricorsi, proposti dal PUBBLICO MINISTERO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. 2. Giova premettere che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, quindi, esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non ha fornito un'adeguata e corretta motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui ai capi 15, 16, 17, 18 e 22, ascritti provvisoriamente a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Quanto ai reati di cui ai capi 17, 18 e 22, concernenti le intestazioni fittizie relative a TEC [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve ricordarsi i che l'art. 512 bis cod. pen., che ha riprodotto senza modifiche l'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992, sanziona "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter cod. pen". L'art. 512 bis cod. pen., quindi, prevede una fattispecie a forma libera, che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, specificamente elencati. Come affermato costantemente da questa Corte (tra le altre: Sez. 1, n. 14373 del 28/2/2013, Rv. 255405), il tratto fondamentale del delitto di trasferimento fraudolento di valori è la specifica finalità di elusione delle norme in materia di prevenzione o di contrabbando oppure di agevolazione dei reati indicati dall'art. 512 bis cod. pen. Per la sussistenza del reato, quindi, tutti i concorrenti devono agire con il dolo specifico richiesto dall'art. 512 bis cod. pen., per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (ex multis: Sez. 5, n. 18852 del 12/2/2013, Rv. 256242).Tale finalizzazione dell'agire può avere ad oggetto i reati specificamente indicati dall'art. 512 bis cod. pen. e non anche altri. Ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, nei casi in cui una disposizione ricolleghi determinati effetti giuridici sfavorevoli alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elenco degli articoli di legge che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, dovrà ritenersi che essi si producono esclusivamente per le fattispecie richiamate. Si è anche chiarito, in punto di diritto, che il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. è un reato di pericolo in ordine al quale la valutazione deve essere compiuta ex ante su base parziale e cioè alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale. 5. Alla luce di siffatti principi deve rilevarsi che, nel caso in disamina, il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione (v. f. 22, 23, 24 e 25) in ordine alla creazione delle società TEC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali schermi di assetti riconducibili al dominio di [OSCURATO:PERSONA], "che ne aveva il controllo e la gestione, sì da potersi fondatamente ritenere che le attribuzioni a terzi delle quote e qualifiche fossero meramente fittizie". Tuttavia, non altrettanto può dirsi quanto alla motivazione concernente l'elemento soggettivo dei reati anzidetti. A tal riguardo, infatti, deve osservarsi, innanzitutto, che il Tribunale del riesame è caduto in errore laddove ha affermato che sulla sussistenza delle ipotesi di intestazione fittizia di beni o società non era stata sollevata alcuna contestazione difensiva. Ciò in quanto, come dedotto con il presente ricorso e come emerge dall'ordinanza impugnata (cfr. f. 5 e 6), i difensori di [OSCURATO:PERSONA] - avevano confutato le accuse mosse nei confronti del loro assistito e, in particolare, la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 512 bis cod. pen., ed avevano depositato copiosa documentazione relativa ai provvedimenti giudiziari di assoluzione e di rigetto delle richieste di misure di prevenzione, pronunciati nei confronti del menzionato Schiavone. Deve rilevarsi, poi, che nell'ordinanza impugnata, infatti, si fa riferimento "alla lunga storia giudiziaria dei fratelli Schiavone, per molto tempo sottoposti a procedimenti penali e di prevenzione e dei fondati timori di essere coinvolti in ulteriori vicende" ma siffatto rinvio risulta generico e insufficiente al fine di dare contezza della correttezza del vaglio, effettuato dal Giudice del riesame. Nel provvedimento in disamina non è indicato, infatti, sulla base di quali concreti elementi il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse temere di essere sottoposto a misure di prevenzione o ai procedimenti penali indicati nell'art. 512 bis cod. pen.; né, al fine di valutare il dolo specifico, si prende in considerazione il momento della commissione dei reati, pur dovendo la valutazione sul punto essere cristallizzata al menzionato momento. Tali indicazioni si rendevano vieppiù necessarie in considerazione degli esiti assolutori dei procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dei rigetti delle richieste di applicazione di misure di prevenzione, interessanti i fratelli Schiavone, come richiamati anche nell'ordinanza impugnata. Peraltro, l'onere motivazionale sul dolo specifico, per le ragioni innanzi dette, imponeva l'indicazione del timore dell'inizio non già di "ulteriori vicende" ma di "vicende" afferenti proprio ad uno dei reati specificamente elencati dall'art.512 bis cod. pen. Tutto ciò rende la motivazione del provvedimento impugnato viziata e inidonea al fine della configurabilità dei delitti di fittizia intestazione, sia pure sul piano dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione del provvedimento cautelare personale. 6. La motivazione del provvedimento impugnato si appalesa viziata anche in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 15) e 16), qualificati dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 318 cod. pen.. 7. Giova al riguardo premettere che, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Rv. 281844 - 01), la legge n. 190 del 2012, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del precedente testo dell'art. 318, cod. pen., che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell'ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistemica, quelle, cioè, non legate a una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. "pubblico ufficiale a libro paga"), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione. In alcun modo, però, la novella ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un specifico atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata («per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri») è volutamente ampia, nell'esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi ritenute espressive di un identico disvalore, poiché entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione). Ciò posto, deve rilevarsi che nell'ordinanza in disamina non è chiaramente individuata la connessione sinallagmatica, che deve sussistere tra la promessa o la dazione di utilità in favore del pubblico ufficiale e l'esercizio della funzione. Quanto alla vicenda di cui al capo 15, interessante Massimo brani, non si comprende, infatti, a fronte della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 318 cod. pen., la deduzione del Collegio secondo cui l'attività, posta in essere dal predetto, "non sembra essere vincolata da rapporto sinallagmatico con il precedente pagamento del soggiorno a Positano" da parte del ricorrente, così che pare che lo stesso Collegio abbia escluso un elemento necessario del reato. Quanto poi alla vicenda di cui al capo 16, nell'ordinanza impugnata si indicano le attività compiute da [OSCURATO:PERSONA] ma dalla lettura del provvedimento in questione pare ricavarsi che il predetto abbia ricevuto dal ricorrente prodotti caseari, non meglio specificati. Deve però rilevarsi che, se è vero che la proporzionalità non è elemento costitutivo del reato de quo, è altresì vero che, in difetto di altri elementi, essa può essere un indice importante al fine di ritenere sussistente l'accordo corruttivo. Questa Corte (Sez. 6, n. 7007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281158 - 02) ha già avuto modo di precisare che, ai fini dell'accertamento del nesso di corrispettività allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l'offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all'entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell'ottica del mercimonio della funzione pubblica. Si deve al riguardo rimarcare che, sebbene l'art. 318 cod. pen., nella formulazione successiva alla legge di riforma del 6 novembre 2012, n. 190, non contenga più alcun esplicito riferimento al concetto di "retribuzione non dovuta", rimane tuttavia imprescindibile per l'integrazione del reato in esame, e maggiormente nel caso di corruzione impropria per accordo susseguente al compimento dell'atto amministrativo favorevole, che tra la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità non dovute al pubblico ufficiale ed il compimento dell'atto legittimo vi sia una correlazione funzionale, un nesso di causa ed effetto, il cui accertamento pur potendo in linea astratta anche prescindere dal requisito della proporzionalità tra le prestazioni oggetto dell'accordo, ne risulta condizionato in concreto nei casi in cui manchino altri elementi univoci dimostrativi della esistenza di un accordo corruttivo. In altri termini, la proporzionalità tra le prestazioni oggetto dell'accordo corruttivo, da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale, pur non costituendo un elemento necessario per l'integrazione della fattispecie penale, assume una evidente rilevanza sul piano probatorio, nel senso che ove manchi tale requisito, per la irrisorietà del valore della dazione indebita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulta senz'altro più difficile la dimostrazione dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, che deve sempre sussistere, essendo il mercimonio della funzione pubblica la vera essenza del disvalore del fatto punito dall'art. 318 cod. pen. Per il resto, nell'ordinanza impugnata, al di là della considerazione che il modus operandi del ricorrente consisteva nella costante opera di accaparramento delle "grazie" dei dirigenti, vi è l'indicazione delle regalie e degli omaggi, offerti dal ricorrente ad alcuni dirigenti di RFI, ma in relazione a questi ultimi si afferma solo genericamente che erano disponibili a ricevere istanze, sollecitazioni e consigli, senza tuttavia arricchire tali affermazioni con altre argomentazioni atte a chiarire come i predetti avessero in concreto asservito l'esercizio della funzione agli interessi del ricorrente. 8. Le superiori considerazioni consentono di non esaminare le doglianze del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] relative alle esigenze cautelari. 9. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata, dovendo il Tribunale effettuare un nuovo esame alla luce di quanto sopra enunciato. 10. I ricorsi proposti dal Pubblico ministero, invece, sono inammissibili. 11. Attraverso articolate deduzioni, il Pubblico ministero ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla partecipazione dei fratelli Schiavone al sodalizio del Casalesi. Deve innanzitutto rilevarsi - con riguardo particolare al primo motivo dei ricorsi - che le doglianze muovono da una premessa in diritto errata. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dopo aver premesso che con la sentenza resa nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per l'appartenenza al clan dei Casalesi, con interruzione della permanenza dal 1° gennaio 1977, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non più suscettibile di valutazione anche fattuale ogni condotta ricostruita prima del 1° gennaio 1997, così eliminando ogni possibilità di ricostruire il momento genetico della partecipazione e, dunque, poter poi valutare la sua permanenza. Ha aggiunto che la condotta giudicabile nel presente procedimento, successiva al 10 gennaio 1997, andrebbe provata in termini di permanenza di quella condotta originaria e risalente a circa 15 anni, sicché dovrebbe rinvenirsi un chiaro ed inequivocabile atto di recesso dell'associazione che, invece, non c'è, esistendo la prova del permanere del legame associativo. Siffatto assunto si scontra con il costante orientamento di questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, Rv. 277788 - 01) secondo cui, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita, oggetto di accertamento, può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi. In altri termini, l'associazione per delinquere è reato permanente i cui orizzonti temporali sono definiti dall'epoca a cui si riferisce l'imputazione e, nel caso di contestazione aperta, dalla data della pronuncia di primo grado. In caso di contestazione aperta, la condotta successiva alla sentenza di condanna delinea non la protrazione della precedente condotta ma un nuovo fatto, da porre - se del caso - in continuazione con quanto già oggetto di accertamento con la sentenza di condanna. L'intervento della sentenza di condanna recide la connessione fattuale con quanto avviene successivamente, anche nell'ipotesi di prosecuzione della medesima attività illecita oggetto di accertamento, e proprio per la cesura individuabile nella pronuncia, crea i presupposti del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi, e consente di operare il calcolo della pena, nel senso più favorevole per il condannato, secondo la previsione dell'art. 81 comma 2 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364). Diversamente opinando verrebbe posta in discussione l'intangibilità dell'accertamento contenuto nella sentenza in precedenza resa, legittimando impropriamente diverse valutazioni postume sul medesimo oggetto, ossia sul medesimo reato, ormai ritenuto cessato. Ne discende che è errata anche l'affermazione del ricorrente secondo cui occorrerebbe individuare il recesso dei ricorrenti dall'associazione. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA], con le pronunce richiamate dalla Parte pubblica, era stato assolto dal delitto associativo, sicché risulta evidente che, in ogni caso, non può discutersi di recesso da un sodalizio, la cui appartenenza non era stata affermata. 12. Ciò precisato, deve rilevarsi che anche le residue censure del Pubblico ministero ricorrente non colgono nel segno. [OSCURATO:PERSONA] del riesame - dopo avere passato analiticamente in rassegna gli elementi probatori acquisiti, tra cui anche gli atti depositati dai Pubblici ministeri in udienza - è pervenuto alla conclusione che doveva escludersi la ricorrenza di una piattaforma indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto associativo di cui al capo 1. Il Tribunale del riesame ha sottolineato che vi era un antico e stretto rapporto tra esponenti del clan dei casalesi e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente legato alle comuni origini. "Nell'ambito di tale contesto è verosimile che l'inizio delle attività imprenditoriali dei fratelli Schiavone fosse stato agevolato da un avviamento economico da parte di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 70- 80-90, il cui contenuto e forme sono tuttavia rimasti indefiniti. Dopo tale aiuto, però, nessuno dei collaboratori o dichiaranti è stato in grado di indicare ulteriori sostegni forniti all'attività imprenditoriale dei fratelli Schiavone". Il menzionato Collegio ha aggiunto che, a seguito dell'arresto dei capi, tale originario rapporto aveva indotto un sostegno di contenuto variegato e di natura non sistematico, da parte dei fratelli Schiavone in favore dei loro familiari, circoscritto ai membri del nucleo di Sandokan e del fratello Walter, proprio perché fondato su una sorta di riconoscenza e su una forma di coazione, legata al timore di coinvolgimento in procedimenti penali. Peraltro, "era emersa la volontà dei fratelli Schiavone di divincolarsi progressivamente da siffatti antichi e pericolosi legami, come riferito da Nappa, che ha registrato una tendenza loro e delle mogli a diradare sempre di più i rapporti, ben consapevoli della pericolosità dei contatti con la loro famiglia, che intrattenevano con opportune cautele". Quanto alle estorsioni, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato versioni contrastanti, erano "inattendibili e inidonee a fondare le ipotesi in contestazione, in assenza di elementi ulteriori e apparendo neutri i dati documentali acquisiti". Siffatte argomentazioni, deponenti non per la partecipazione dei fratelli Schiavone al clan dei casalesi ma per l'esistenza di rapporti non sussumibili nella fattispecie associativa, non sono inficiate da errori di diritto e manifesta illogicità. A fronte di esse le censure del ricorrente sottendono la sollecitazione di una impropria valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, estranea all'ambito della sua cognizione.