CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40821/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila confermava integralmente la sentenza di primo grado emessa dal 11:525~ Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vasto in data 20 dicembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il reato di ricettazione e per reati in materia di armi. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). 1.2. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno reso corretta e adeguata motivazione. Nel provvedimento impugnato, infatti, si evidenzia che la genericità della doglianza proposta dalla difesa in sede di appello ha precluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché non è stato dedotto alcun elemento positivamente valutabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, hanno deposto in senso sfavorevole all'accoglimento della richiesta i numerosi precedenti penali riportati dall'imputato. La motivazione risulta dunque priva di vizi logici e giuridici e le censure sollevate non meritano accoglimento. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1